Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34619 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 30/12/2019), n.34619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23671/2014 R.G. proposto da:

ESSETIVI Costruzioni srl, in persona del rappresentante sig.

S.E., con gli avv.ti Stefano Coen e Davide Druda, con domicilio

presso lo studio del primo in Roma, piazza Priscilla n. 4;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n.

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il

Veneto – Venezia – n. 354/08/14 pronunciata il 10 febbraio 2014 e

depositata il 24 febbraio 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 aprile

2019 dal Cons. Marcello M. Fracanzani.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La ricorrente Essetivi, società di costruzioni, insieme ad altre sue controllate acquistava un compendio di terreni edificabili siti in agro di Montergrotto Terme, stipulando anche per conto delle controllate un contratto di appalto per le opere di urbanizzazione sull’area in comunione pro indiviso e poi divisa. Sulla presunzione di omogeneità del terreno, le spese di urbanizzazione dovevano essere ripartite sulla base della quota parte ricevuta da ciascun acquirente, quale risultante dall’atto di divisione. Riscontrando, invece, che solo per due controllate il rapporto era proporzionale, mentre altre due erano stati addebitati importi minori, l’Ufficio accertava per l’anno di imposta 2006 corrispondenti maggiori ricavi e maggiore IVA in capo ad Essetivi. Avverso il PVC insorgeva la Essetivi che risultata vittoriosa dinanzi alla CTP, vedeva invece riformata la sentenza dalla CTR. Donde spicca oggi ricorso affidandosi ad unico motivo cui replica l’Avvocatura.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2727,2729 e 2697 c.c., poichè le presunzioni a supporto dell’accertamento sarebbero insufficienti a sostanziare l’onere probatorio posto in capo all’Agenzia delle Entrate. In buona sostanza si eccepisce il ricorso ad una praesumptio de presumpto, con la quale l’Amministrazione dalla presunzione di omogeneità del terreno su cui le opere di urbanizzazione sono state realizzate ha, poi, presunto ricadere in parti eguali fra tutti i proprietari dei lotti, recte, proporzionali, i costi riferiti a ciascun terreno residuato dalla divisione.

Il motivo è infondato.

Ritiene questa Corte che nella fattispecie non si è in presenza di doppia presunzione, poichè è l’atto di divisione che indica le percentuali di assegnazione di terreni e su di esse vanno proporzionalmente distribuiti i costi. E’, infatti, l’atto di divisione a prevedere all’art. 5 che “quanto assegnato a ciascun condividente corrisponde alla quota di diritto”, senza che siano previsti conguagli. La presunzione è unica – cioè la omogeneità dei terreni – da cui si ricava che dovevano essere omogenei i costi e, quindi, omogenea l’attribuzione a ciascuno dei comproprietari ed il corso proporzionale all’assegnazione. Correttamente, dunque, il giudice del merito ha tratto dall’atto di divisione la presunzione che le quote assegnate fossero morfologicamente omogenee ed ha, poi, ricavato che altrettanto omogenei dovevano essere i costi degli oneri di urbanizzazione. Nessun rilievo, per questo, ha la giurisprudenza citata dal contribuente sul divieto di doppia presunzione.

In definitiva il ricorso è infondato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 5.600,00, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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