Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34614 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 20/11/2019, dep. 30/12/2019), n.34614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.

– ricorrente –

contro

M.A.G.I.A. Immobiliare di I.M. e C. s.a.s. in

liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, via Antonio Bertoloni 26/b presso lo studio

dell’Avv. Alfredo Morrone che la rappresenta e difende, per procura

in atti, unitamente e disgiuntamente all’Avv. Rosa Laura.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 564/40/12 della Commissione

tributaria regionale del Lazio-sezione distaccata di Latina,

depositata il 5.11.2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20.11.2019 dal Consigliere Roberta Crucitti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Tommaso Basile che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per la ricorrente l’Avv. Rocchitta Giammario;

udito per la controricorrente l’Avv. Laura Rosa.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della MA.GI.A. Immobiliare di I.M. e C. s.a.s. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, dell’avviso di accertamento portante IRAP e IVA, per l’anno di imposta 2003, la Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione distaccata di Latina, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ha confermato la decisione di primo grado che aveva annullato integralmente l’atto impositivo.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, fondato su cinque motivi, cui resiste, con controricorso, la Società, in persona del liquidatore pro tempore.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va rilevata, d’ufficio, la nullità dell’intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, con assorbimento dei motivi di ricorso.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascuno di costoro, proporzionalmente alla quota di

partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da società o da uno dei componenti di essa, riguarda inscindibilmente sia l’ente associativo, sia i membri di esso – salvo il caso in cui questi prospettino (solo) questioni personali (vedi Cass., Sezioni unite civili, 4 giugno 2008, n. 14815).

Per questi aspetti, dunque, la controversia in oggetto concerne gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari (nella specie i soci) affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

Quanto all’IVA, l’accertamento del relativo maggior imponibile a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del simultaneus processus nei confronti dei componenti di essa e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, comma 2 ed al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della compagine sociale e dei membri di essa. Qualora, tuttavia, l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, come nel caso in questione, con unico atto, ad accertamento IRAP a carico di una società di persone, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di simultaneus processus, attesa l’inscindibilità delle due situazioni (in termini, Cass., ord. 19 maggio 2010, n. 12236; Cass. 25 marzo 2011, n. 6935; Cass. 29 luglio 2011, n. 16661).

Ne consegue la declaratoria di nullità dell’intero giudizio, che travolge le sentenze di primo e secondo grado, e la rimessione della controversia alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione Civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA