Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34613 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 20/11/2019, dep. 30/12/2019), n.34613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. r.g. 2443/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Pompeo Magno 3

presso lo studio dell’Avv. Sara Madama e rappresentato e difeso, per

procura in calce al controricorso, dall’Avv. Andrea Bodrito.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 65/1/12 della Commissione

tributaria regionale della Liguria, depositata il 25.5.2012;

al quale è stato riunito il ricorso n. r.g. 2445/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Pompeo Magno 3

presso lo studio dell’Avv. Sara Madama e rappresentato e difeso, per

procura in calce al controricorso, dall’Avv. Andrea Bodrito.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 66/1/12 della Commissione

tributaria regionale della Liguria, depositate il 25.5.2012;

udita la relazione delle cause svolta nella pubblica udienza del

20.11.2019 dal Consigliere Roberta Crucitti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Tommaso Basile che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

udito per la ricorrente l’Avv. Rocchitta Giammario;

udito per la controricorrente l’Avv. Fabio Madama per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nelle controversie concernenti l’impugnazione da parte di S.G. di distinti avvisi di accertamento, emessi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, ai fini dell’IRPEF degli anni 2005 e 2006, la Commissione tributaria regionale del Liguria (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.), con le sentenze indicate in epigrafe di identico contenuto, in accoglimento degli appelli proposti dal contribuente e in riforma delle prime decisioni sfavorevoli, annullava integralmente gli atti impositivi.

In particolare, il Giudice di appello riteneva rilevante la crisi che, nell’anno 2005, aveva interessato il settore della vendita di pollame a causa dell’influenza aviaria nonchè altre circostanze allegate dal contribuente, quali gli aiuti economici ricevuti dalla suocera, l’uso dei risparmi provenienti dalla successione del padre, i disinvestimenti di buoni postali a opera della moglie nonchè il riscatto di una polizza BNL e la vendita di un auto; elementi questi dei quali l’Ufficio non aveva tenuto in alcun modo conto.

Avverso le sentenze l’Agenzia delle entrate ha proposto autonomi ricorsi, fondati su due motivi, cui resiste, con controricorsi, il contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente appare opportuna la riunione dei due ricorsi, aventi ad oggetto due sentenze di identico contenuto, relative a differenti annualità di imposta ma traenti origine dal medesimo accertamento, alla luce dei principi sanciti dalle Sezioni Unite di questa Corte, (sentenza 13 settembre 2005 n. 18125, seguita da Sez.0 n. 1521 del 23.1.2013 e, di recente, in materia di procedimenti tributari, da Cass. Sez. V n. 27530 del 30.10.2018) secondo cui ” L’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall’art. 274 c.p.c., in quanto volto a garantire l’economia ed il minor costo dei giudizi, oltre alla certezza del diritto, risulta applicabile anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi, in ossequio al precetto costituzionale della ragionevole durata del processo, cui è funzionale ogni opzione semplificatoria ed acceleratoria delle situazioni processuali che conducono alla risposta finale sulla domanda di giustizia, ed in conformità dal ruolo istituzionale della Corte di cassazione, che, quale organo supremo di giustizia, è preposta proprio ad assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonchè l’unità del diritto oggettivo nazionale”.

2. Con il primo motivo dei due distinti ricorsi, l’Agenzia delle entrate deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione, ad opera della C.T.R. del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nonchè degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. per avere annullato gli atti impositivi, fondati su dati e elementi indici rilevatori di capacità contributiva, rimasti incontestati (spese per il sostentamento di una abitazione principale sita in Genova sulla quale gravava mutuo ipotecario; una residenza secondaria in Sardegna; un autoveicolo e due polizze assicurative), sulla base di generici e indimostrati riferimenti ad argomenti giustificativi del tutto privi dei requisiti probatori e sostanziali imposti dalla legge per vincere la presunzione legale di maggior reddito.

3. Con il secondo motivo, sempre di identico contenuto per i due ricorsi, si denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le sentenze impugnate di omessa e/o insufficiente motivazione per la loro genericità e apoditticità.

4. I motivi, connessi, possono trattarsi congiuntamente e sono fondati.

4.1 Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, disciplina, fra l’altro, com’è noto, il metodo di accertamento sintetico del reddito e, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la L. n. 413 del 1991, e il D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (comma 4), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall’altro (comma 5), contempla le “spese per incrementi patrimoniali”, cioè quelle – di solito elevate – sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Resta salva, in ogni caso, ai sensi dell’art. 38 cit., comma 6, la prova contraria, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

Questa Corte (Cass. n. 8995/2014, richiamata dalla successiva Cass. n. 25104/2014 e costantemente seguita cfr. di recente Cass. n. 29067/2018) ha, poi, così chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente a fronte di un accertamento induttivo sintetico ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38: “A norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”. La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere).

4.2 Nel caso in esame, il Giudice di appello si è discostato dagli insegnamenti di questa Corte giacchè, con motivazione peraltro meramente assertiva, ha ritenuto idonei a vincere la presunzione di cui al cit. art. 38 gli elementi allegati dal contribuente, senza – indagare sulla effettiva disponibilità finanziaria all’epoca oggetto di accertamento.

5 I ricorsi, pertanto, vanno accolti con cassazione delle sentenze impugnate e rinvio alla Commissione Tributaria regionale ligure, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, adeguandosi ai superiori principi, e regolerà le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

In accoglimento dei ricorsi riuniti, cassa le sentenze impugnate e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione Civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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