Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3461 del 15/02/2010

Cassazione civile sez. II, 15/02/2010, (ud. 21/10/2009, dep. 15/02/2010), n.3461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24449-2004 proposto da:

D.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO

FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato CICCHIRILLO GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

C.G. (OMISSIS), P.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

CARONNA ANDREA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 530/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 11/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/10/2009 dal Consigliere Dott. ALFREDO MENSITIERI;

udito l’Avvocato CICCHRILLO Giuseppe, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato CARONNA Andrea, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 5 ottobre 1994 D.G. conveniva in giudizio,dinanzi al Pretore di Palermo – Sezione Distaccata di Corleone, C.G. e P.G. per ottenere l’ampliamento di una servitù di passaggio.

Esponeva l’attore di essere proprietario di un terreno sito in contrada (OMISSIS), confinante con terreno di proprietà dei convenuti e raggiungibile unicamente con un viottolo che, partendo dalla strada comunale, attraversava i fondi di P. e C..

Tale stradella nel primo tratto era larga un metro,mentre nel tratto successivo, vicino al fabbricato dei convenuti, era stata allargata – a seguito di scrittura privata del (OMISSIS) – a metri tre. Atteso che sulla prima parte del viottolo non era possibile il transito con mezzi agricoli,necessari per la coltivazione del fondo, l’attore chiedeva l’ampliamento della servitù, previa determinazione del relativo indennizzo.

Si costituivano i convenuti i quali eccepivano l’incompetenza per valore del Pretore, contestavano la legittimazione attiva dell’attore,negavano l’esistenza di una servitù di passaggio sul loro fondo e, in via subordinata, chiedevano il rigetto della domanda attorea per insussistenza delle condizioni oggettive per l’ampliamento del transito.

La C., inoltre, instava in via riconvenzionale per l’accertamento dell’inesistenza della servitù di passaggio,deducendo che la scrittura privata del (OMISSIS) era stata sottoscritta solo dal D. e dal P..

Esperite prove orali ed espletata una CTU il Tribunale di Palermo – Sezione distaccata di Corleone ampliava fino a tre metri la servitù di passaggio dell’attore sul viottolo insistente sulla proprietà dei convenuti e determinava in L. 400.000 l’indennità dovuta ai proprietari del fondo servente.

Proposto gravame dai soccombenti,la Corte d’appello di Palermo,con sentenza dell’11 maggio 2004, accoglieva l’impugnazione proposta dalla C. e dal P. e per l’effetto rigettava tutte le domande avanzate nei loro confronti dal D.; accoglieva la domanda riconvenzionale della C. e per l’effetto accertava l’inesistenza di un diritto di servitù di passaggio sul fondo “de quo” a favore dell’immobile del D.; ordinava a quest’ultimo di astenersi dal transitare sui terreni degli appellanti e condannava l’appellato alle spese del doppio grado, ponendo a suo carico quelle della CTU. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione D. G. sulla base di un unico motivo,illustrato da memoria.

Resistono con controricorso C.G. e P. G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Rileva il ricorrente che il giudice d’appello aveva valutato con insufficienza e superficialità l’impianto probatorio del processo di prime cure non prendendo nella dovuta considerazione la prodotta relazione di divisione del fondo oggetto di causa che già nel settembre 1923 dava atto della esistenza del viottolo su di esso insistente;aveva trascurato le deposizioni dei testi escussi che avevano confermato l’esistenza di tale manufatto e l’esercizio da diversi decenni del passaggio prima da parte dei danti causa del D. e poi da quest’ultimo;aveva omesso di valutare le considerazioni del ctu che aveva segnalato anche le dimensioni di tale passaggio,inizialmente di circa un metro in corrispondenza della particella (OMISSIS) e quindi di tre metri sulla particella (OMISSIS); non aveva tenuto in alcun conto la circostanza che con la scrittura del (OMISSIS), sia pur non idonea alla costituzione volontaria dell’ampliamento della servitù, in quanto non sottoscritta da uno dei comproprietari del fondo servente, l’altro comproprietario P. aveva riconosciuto l’esistenza del viottolo in discorso e ne aveva concesso l’ampliamento.

Non si comprendeva,pertanto, ad avviso del D., donde la Corte territoriale avesse tratto il convincimento della inesistenza del viottolo e di una servitù apparente sul fondo degli attuali resistenti.

Il ricorso è fondato.

La Corte palermitana ha ritenuto che nella fattispecie difettasse il requisito dell’apparenza della servitù oggetto di causa essendo emerso dall’istruttoria compiuta che sul cd. fondo servente dei P.- C. non esisteva alcuna opera visibile e permanentemente destinata all’esercizio del passaggio.

Invero i testi escussi, pur riconoscendo il passaggio del D. e dei suoi danti causa sul fondo degli attuali resistenti, non avevano fornito alcun elemento dal quale ricavare la sussistenza del requisito dell’apparenza della servitù, in quanto l’eventuale esistenza di un viottolo (al quale qualcuno di essi aveva fatto riferimento) sul fondo di cui si presumeva l’asservimento, non era sufficiente per ritenere esistente una servitù di passaggio, occorrendo anche che da tale opera fosse possibile desumere che la stessa fosse posta a servizio del fondo dominante del D.. E nel caso di specie, secondo quei giudici, non essendo stati forniti elementi per poter ritenere che il viottolo in questione rappresentasse un mezzo necessario per l’esercizio della servita,non potava reputarsi che l’eventuale stradella costituisse un indice inequivoco del peso imposto al fondo servente.

Nè andava trascurata, ad avviso dei giudicanti, la circostanza che il ctu non aveva riscontrato l’esistenza di alcuna opera visibile sul fondo servente e che dalle fotografie allegate alla relazione peritale non emergeva alcun segno evidente del passaggio.

Ebbene,ritiene il Collegio che, avendo i testi escussi comunque fatto riferimento all’esistenza sul fondo dei P.- C. di un viottolo,che in ogni caso confermava, sotto il profilo delle realtà effettuale, il fatto costitutivo di una servitù di passaggio (intesa come ampliamento da un metro a tre metri a favore del fondo dell’attuale ricorrente ed insistente su quello degli attuali resistenti),emergente dalla scrittura privata del (OMISSIS) sia pur reputata non valida a tal fine ex art. 1059 c.c., comma 1 per la mancata sottoscrizione di uno dei comproprietari, non può non riconoscersi che la Corte territoriale non abbia sufficientemente indagato, posto altresì che gli stessi testi avevano dato atto del passaggio del D. e dei suoi danti causa sul fondo dei coniugi P.- C., se nel caso di specie sussistesse, al contrario, quel requisito dell’apparenza richiesto dall’art. 1061 c.c. per l’acquisto delle servitù prediali per usucapione,per la cui configurazione (secondo giurisprudenza di legittimità anche recentissima – vedi Cass. n. 12362 del 2009) non occorre necessariamente, in materia di servitù di passaggio, un “opus manu factum”, essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione – visibile, non equivoca e permanente – di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente.

L’impugnata decisione va pertanto cassata con rinvio della causa per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo,in diversa composizione, che procederà a tale indagine uniformandosi ai su espressi principi e provvederà altresì anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010

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