Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3461 del 13/02/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 13/02/2018, (ud. 03/11/2017, dep.13/02/2018),  n. 3461

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Trieste, con sentenza n.241/2012, ha accolto l’appello proposto dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense nei confronti dell’avv.to M.L. avverso la sentenza, emessa dal Tribunale in funzione di Giudice del lavoro di Pordenone, di accoglimento della domanda proposta dallo stesso avvocato tesa all’ accertamento del diritto alla rivalutazione della pensione di vecchiaia, di cui fruiva dal primo febbraio 2006, sin dal primo gennaio 2007 utilizzando l’indice medio annuo relativo all’anno 2005 contenente i dati di svalutazione del 2004; la Corte d’appello ha ritenuto legittima la condotta osservata dalla Cassa che, in applicazione dell’art. 49 del Regolamento generale nella versione adottata con delibera n. 133 del 2003, aveva individuato il tasso medio annuo di variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da utilizzare ai fini della rivalutazione delle pensioni (ai sensi della L. n. 576 del 1980, art. 16), nell’indice medio annuo del 2006, contenente i dati di svalutazione del 2005.

La Corte territoriale ha ritenuto che l’art. 49 del Regolamento generale è conforme alle misure che le Casse previdenziali privatizzate possono adottare ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12 e la condotta impugnata è conforme anche al principio del pro rata perchè la pensione oggetto di causa è maturata successivamente all’entrata in vigore della disposizione.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’avvocato M.L. affidandosi a due motivi e chiedendo, in subordine, che sia sollevata questione di costituzionalità in ordine al contrasto tra l’art. 49 del Regolamento e l’art. 38 Cost., comma 2 e art. 36 Cost..

Resiste la Cassa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12 ed al contempo l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti in relazione alla interpretazione del disposto della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, in ordine alla previsione concernente il potere della Cassa di intervenire, con propri regolamenti, per determinare gli importi dei trattamenti pensionistici erogati e la finalità della disposizione della L. n. 586 del 1980, art. 16, avente la diversa funzione di garantire il potere d’acquisto del trattamento pensionistico, con ciò attuandosi il disposto degli artt. 36 e 38 Cost.. Tale diversità di funzione delle due fattispecie non era stata colta dalla Corte d’appello di Trieste e l’erronea interpretazione aveva comportato la violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, e l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso tra le parti in relazione alla parte della motivazione della sentenza impugnata che, facendo riferimento all’ampliamento dei poteri regolamentari introdotto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, ha confermato l’interpretazione della Cassa secondo cui la legittimità dell’art. 49 del Regolamento generale deriverebbe anche da tale sanatoria. In realtà, ad avviso del ricorrente, la disposizione citata non può essere interpretata quale sanatoria dei vizi di tutti gli atti e delle deliberazioni adottate dalla privatizzazione in poi, non avendo natura retroattiva ed avendo lo scopo di mantenere l’efficacia degli atti predetti anche al sopraggiungere delle nuove norme.

3. Il ricorrente, infine, propone eccezione di costituzionalità dell’art. 49 del Regolamento generale della Cassa forense, approvato con decreto interministeriale del 28 settembre 1995 e successive modifiche, nella parte in cui dispone che la rivalutazione decorre dal secondo anno successivo al pensionamento per violazione dell’art. 38 Cost., comma 2.

4. I due motivi di ricorso sono legati dalla centralità del tema relativo alla legittima utilizzazione dei poteri regolamentari da parte della Cassa forense, dunque vanno trattati congiuntamente e sono infondati.

5. L’efficacia dell’attività regolamentare della Cassa Forense all’interno del sistema delle fonti, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2,comma 1 e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, è stata già esaminata, come è noto, da Corte di cassazione n. 24202 del 16 novembre 2009,oltre che da Cass. 12209/2011 e Cass. 19981/2017, per cui si è affermato un orientamento, cui si intende dare continuità, che previa ricognizione del quadro normativo, come interpretato dalla precedente giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ritiene che: a) il nuovo ente, sorto per effetto del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 in attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 32, non fruisce di finanziamenti o di altri ausili pubblici di carattere finanziario e mantiene la funzione di ente senza scopo di lucro cui continuano a fare capo i rapporti attivi e passivi ed il patrimonio del precedente ente previdenziale; b) tale ente ha assunto la personalità giuridica di diritto privato con il mantenimento dei poteri di controllo ministeriale sui bilanci e di intervento sugli organi di amministrazione (oggi più penetranti per effetto della L. n. 111 del 2011, art. 14) in aggiunta alla generale soggezione al controllo della Corte dei conti ed a quello politico da parte della Commissione parlamentare di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 56: dunque è rimasto immutato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dall’ente originario, non incidendo su di esso la modifica degli strumenti di gestione legati alla differente qualificazione giuridica e permanendo l’obbligatorietà della contribuzione a conferma della rilevanza pubblicistica dell’inalterato fine previdenziale, come affermato da Corte costituzionale n. 248 del 18 luglio 1997, oltre che del principio di autofinanziamento (vedi Corte cost. n. 340 del 24 luglio 2000); c) il riconoscimento, operato dalla legge in favore del nuovo soggetto, dell’autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile che, comunque, non esclude l’eventuale imposizione di limiti al suo esercizio (vd. Corte cost. n. 15/1999), ha realizzato una sostanziale delegificazione attraverso la quale, nel rispetto dei limiti imposti dalla stessa legge, è concesso alla Cassa di regolamentare le prestazioni a proprio carico anche derogando a disposizioni di leggi precedenti, secondo paradigmi sperimentati ad esempio laddove la delegificazione è stata utilizzata in favore della contrattazione collettiva (vd. Cass. n. 29829 del 19 dicembre 2008; 15135/2014).

6. L’operatività di tale delegificazione all’interno del sistema delle fonti, deve aggiungersi, è stata confermata dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 254/2016 in relazione alla questione di legittimità costituzionale sollevata riguardo all’art. 3 Cost., tra l’altro, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, art. 1, comma 4, art. 2, comma 2, e art. 3, comma 2 in attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 32, e della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, in combinato disposto con l’art. 1 del Regolamento della Cassa forense 17 marzo 2006 e con l’art. 2 del Regolamento della Cassa forense 19 settembre 2008. La citata ordinanza, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte di cassazione relativa alla “sostanziale delegificazione” della materia, ha ribadito che la giurisdizione del giudice costituzionale, ai sensi dell’art. 134 Cost., non si estende a norme di natura regolamentare, come i regolamenti di “delegificazione” (Corte cost. n. 427 del 2000) e, proprio con riferimento alle fonti di valore regolamentare, adottate in sede di “delegificazione”, la garanzia costituzionale va ricercata, a seconda dei casi, o nella questione di legittimità costituzionale sulla legge abilitante il Governo all’adozione del regolamento, ove il vizio sia ad essa riconducibile, per avere, in ipotesi, posto principi incostituzionali o per aver omesso di porre principi in materie che costituzionalmente li richiedono; o nel controllo di legittimità sul regolamento, nell’ambito dei poteri spettanti ai giudici ordinari o amministrativi, ove il vizio sia proprio ed esclusivo del regolamento stesso (Corte cost. n. 427 del 2000).

7. La delegificazione, dunque, realizza la scelta legislativa di riconoscere l’autonomia regolamentare della Cassa nella materia indicata nella L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12 che, nel testo vigente al momento in cui fu modificato l’art. 49 del Regolamento generale (Delib. c.d.a. della Cassa n. 133/2003, approvata dai Ministeri vigilanti con comunicato pubblicato su G.U. n. 244 del 16 ottobre 2004) prevedeva che gli enti privatizzati adottassero “provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti”.

8. Sostiene il ricorrente, in sostanza, che l’ambito della materia oggetto di delegificazione non comprenderebbe la regolamentazione della rivalutazione delle pensioni di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 16: la tesi, giustificata da sfuggenti richiami all’utilizzo dei termini “determinazione” o “calcolo” che sarebbero estranei alle regole sulla rivalutazione monetaria, oltre che priva di idoneo aggancio testuale, e infondata in ragione del fatto che la rivalutazione della prestazione pensionistica è componente della determinazione dell’importo dovuto, nè sussistono ragioni logiche o giuridiche che inducano a negare che la regolamentazione dei criteri di rivalutazione non incidano sulla concreta determinazione dell’importo non solo della singola pensione, ma anche dell’intera spesa pensionistica gravante sulla Cassa. Anzi tale considerazione è di estrema rilevanza avendo riguardo alla finalità della garanzia dell’equilibrio di bilancio che è il principale limite funzionale all’esercizio dei poteri regolamentari della Cassa.

9. L’effettivo esercizio di tale potere, attraverso l’adozione dell’art. 49 del Regolamento generale i che ha modificato la previsione della L. n. 576 del 1980, art. 16 ha necessariamente prodotto l’effetto abrogativo delle precedenti disposizioni. Ciò a prescindere dalla esistenza di una esplicita indicazione da parte della legge di delegificazione, posto che l’effetto abrogativo deriva comunque dalla forza normativa della legge che dispone la delegificazione e la determinazione del testo abrogato va fatta sulla base dell’interpretazione delle disposizioni in essa contenute.

10. E’ questa la base giuridica ed il parametro di legittimità dell’art. 49 del Regolamento generale della Cassa nel testo risultante dalla delibera sopra citata, secondo il quale- al primo comma- “Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati annualmente, per la prima volta a far tempo dal secondo anno successivo a quello di decorrenza, con delibera del Consiglio di Amministrazione, in proporzione alla variazione dell’indice annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell’anno di decorrenza della pensione e rilevata dall’Istituto Nazionale di Statistica”.

11. E’, altresì, evidente che alla luce del nuovo contesto normativo non assuma alcun rilievo l’orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione alla previgente disciplina che prevedeva che gli aumenti annuali delle pensioni a carico della cassa forense, correlati alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, dovessero essere applicati anche a favore dei soggetti che avessero conseguito il diritto a pensione nell’anno di emissione della relativa delibera del Consiglio di amministrazione della cassa forense, a norma della L. n. 576 del 1980, art. 16, modificato dalla L. n. 141 del 1992, art. 8, che prevede la decorrenza dell’aumento da 1 gennaio dell’anno successivo alla data della delibera (Cass., sez. un. 4 ottobre 1996, n. 8684, 16 aprile 2004, n. 7281; 3397/2002; 5018/2002).

12. Allo stesso modo, dato il legittimo operare della disposizione contenuta nell’art. 49 del Regolamento generale della Cassa, non viene in rilievo neanche la questione dei limiti dell’efficacia sanante della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763 che la sentenza impugnata ha richiamato solo laddove ha riferito i contenuti dei motivi d’appello, senza cogliervi ragioni di adesione.

13. Da ultimo, in ordine al dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 49 del Regolamento generale della Cassa riferito all’art. 38 Cost., comma 2 e art. 36 Cost., sollevato in subordine dal ricorrente, basterà richiamare i contenuti dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 254/2016 sopra ricordata che ha ribadito che la giurisdizione del giudice costituzionale, ai sensi dell’art. 134 Cost., non si estende a norme di natura regolamentare, come i regolamenti di “delegificazione” (vd. anche Corte cost. n. 427 del 2000).

14. Peraltro, trattandosi di fonti di valore regolamentare, adottate in sede di “delegificazione”, sarebbe stato necessario profilare – nel rivendicare la garanzia costituzionale- questione di legittimità costituzionale sulle leggi che hanno abilitato la Cassa all’adozione del regolamento. Tuttavia, non si evince dalle conclusioni del ricorrente alcuna indicazione in tal senso nè, come dimostra la giurisprudenza costituzionale formatasi in ordine all’attribuzione ed ai contenuti dei poteri regolamentari affidati agli enti previdenziali privatizzati con effetto delegificante di cui si è sopra detto, emergono criticità di tale natura.

15. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore della contro ricorrente, in Euro 2500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2018

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