Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3461 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. III, 11/02/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MARCELLO SAS (OMISSIS), in persona del suo legale rapp.te D.

M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 181,

presso lo studio dell’avvocato CAMPANA GIUSEPPE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MELONI RODOLFO giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M. (OMISSIS), F.E.

(OMISSIS), F.G. (OMISSIS),

FA.GU. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE

ANGELIS, rappresentati e difesi dagli avvocati FABRIZIO MONTALDO,

CHESSA GUIDO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 432/2008 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

Sezione civile, emessa il 25/10/2008, depositata il 04/11/2008;

R.G.N. 359/2008.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato RODOLFO MELONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

i locatori F. citarono in giudizio la conduttrice soc. Marcello per ottenere la convalida dell’intimazione di sfratto per morosità relativa ai canoni da settembre ad ottobre 2005; la convenuta, oltre ad opporsi alla domanda, propose domanda riconvenzione attinente alle spese sostenute per la ristrutturazione dei locali; il primo giudice dichiarò risolto il contratto per inadempimento della conduttrice e respinse la domanda riconvenzionale di questa;

la sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Cagliari con sentenza che ora la società impugna per cassazione a mezzo di sei motivi; rispondono con controricorso i F., i quali depositano memoria per l’udienza;

osserva che:

i motivi svolti sono in parte inammissibili ed in parte infondati;

sono inammissibili laddove, al di là della formale censura di vizi della motivazione e di violazione di legge, si risolvono nella mera contrapposizione della valutazione degli elementi probatori emersi rispetto alle conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza;

finendo, così, per devolvere al giudice di legittimità quesiti attinenti al merito della controversia;

sono infondati in quanto nessuna delle violazioni di legge delle quali la società si duole sono rinvenibili nel provvedimento impugnato, il quale, altresì, rende il giudizio con motivazione puntuale, congrua e logica, che chiarisce anche l’inutilità di procedere all’ammissione di ulteriori prove;

motivazione che afferma: l’onere della conduttrice di dimostrare la pretesa alla ripetizione dell’indebito e, dunque, di provare l’avvenuta richiesta di riduzione del canone attraverso la produzione dell’articolato elenco dei lavori da eseguire; l’esistenza di una clausola risolutiva espressa attribuente il diritto di ottenere la risoluzione senza prova dell’importanza dell’inadempimento (sul punto è corretto il richiamo a giurisprudenza consolidata, tra cui Cass. n. 167/05, n. 16993/07); riconoscimento da parte della stessa società di non aver pagato il canone per tre mesi; la mancata prova in ordine al diritto al rimborso per spese sostenute sull’immobile;

il ricorso deve essere, pertanto, respinto, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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