Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3461 del 09/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 09/02/2017, (ud. 06/07/2016, dep.09/02/2017),  n. 3461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Consiglie – –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.E., B.C., elettivamente domiciliati in Roma, Via

Barnaba Tortolini, n. 13, nello studio dell’avv. Ettore Mario

Verino, che li rappresenta e difende unitamente all’avv. Franco

Bruno Campagni, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA USL (OMISSIS) DI PRATO, elettivamente domiciliato in Roma,

via del Viminale, n. 43, nello studio dell’avv. Fabio Lorenzoni;

rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Grignolio, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso proposto in via incidentale da:

AZIENDA USL (OMISSIS) DI PRATO, come sopra rappresentata;

– ricorrente in via incidentale –

contro

C.E., B.C., come sopra rappresentati;

– controricorrenti a ricorso incidentale –

avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, n. 943,

depositata in data 30 maggio 2014;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 6 luglio 2016

dal Consigliere Dott. Pietro Campanile;

Sentito per i ricorrenti l’avv. Campagni;

Sentito per la controricorrente l’avv. Grignolio;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

Dott. Lucio Capasso, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo del ricorso incidentale, rigetto dei restanti motivi e del

ricorso principale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze, pronunciando sulla domanda di determinazione dell’indennità di espropriazione avanzata da C.E. e B.C., comproprietari di un terreno sito in (OMISSIS), sottoposto a procedimento ablativo, limitatamente all’estensione di mq 7670, a beneficio dell’Azienda Usl n. (OMISSIS) di Prato per la realizzazione del nuovo ospedale cittadino, premessa l’applicabilità della disciplina di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, in quanto la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera era avvenuta in data 5 novembre 2008, ha rilevato che la destinazione dell’area a servizi ospedalieri e sanitari era avvenuta con Delib. 31 maggio 2005, n. 87, con la quale era stata introdotta una variante al PRG.

1.1. Aderendo alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, la Corte distrettuale ha poi ritenuto che detta variante fosse finalizzata, come emergeva dall’esame di una serie di atti nei quali era affermata la volontà in tal senso dell’amministrazione, esclusivamente alla realizzazione del nuovo ospedale, ragion per cui doveva ritenersi che la stessa avesse natura espropriativa e non conformativa.

Si richiamava, in proposito, l’affermazione dell’ausiliario secondo cui, indipendentemente dall’ampiezza dell’area, comunque relativa alla porzione di terreno strettamente necessaria alla realizzazione del nuovo presidio ospedaliero e a quelle ulteriori, strettamente connesse a questa, il territorio comunale interessato dalla variante era limitato all’area dove sarebbe sorto il nuovo ospedale (e conseguenti aree limitrofe per la messa a norma della previsione urbanistica) e l’area sede attuale dell’ospedale.

1.2. Considerate, quindi, le previsioni del P.R.G. anteriori all’approvazione della suddetta variante, è stato rilevato che la natura agricola del terreno prima dell’apposizione del suddetto vincolo preordinato all’espropriazione non era ostativa, per effetto della decisione della Corte costituzionale n. 181 del 2011, alla determinazione dell’indennità sulla base del valore di mercato del bene, che, aderendo alle valutazioni del consulente tecnico d’ufficio, è stato indicato (per la quota spettante agli attori) in Euro 32.347,55, mentre – nella sola parte motiva – il valore dei cc.dd. soprasuoli è stato calcolato in Euro 11.437,13.

1.3. E’ stato escluso, sulla base delle conclusioni peritali, che il frazionamento della proprietà avesse determinato un deprezzamento dell’area residua.

1.3. Trattandosi di debito di valuta, sono stati attribuiti gli interessi legali, mentre è stata rigettata, in quanto ritenuta sfornita di adeguato supporto probatorio, la richiesta inerente al maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c..

1.4. Per la cassazione di tale decisione i proprietari hanno proposto ricorso, affidato a undici motivi, cui la parte intimata resiste con controricorso, interponendo ricorso incidentale subordinato, resistito da controricorso.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 9, 32, 37 e 40 del D.P.R., i ricorrenti sostengono che erroneamente sarebbe stata affermata la natura espropriativa della variante n. 87 del 2005, che realizzava una modifica della zonizzazione del territorio, mentre il progetto definitivo del Presidio Ospedaliero di (OMISSIS) sarebbe stato approvato soltanto in data 5 novembre 2008 con Delib. del Direttore della USL n. (OMISSIS).

2.1. Con il secondo mezzo la violazione delle norme sopra indicate viene prospettata per essere stati disattesi – soprattutto non considerando che con la suddetta Delib., era stata prevista la disciplina urbanistica di un’ampia zona del territorio comunale, che non riguardava soltanto il nuovo ospedale – i criteri propri per l’individuazione di una variante di tipo conformativo.

2.2. La terza censura attiene ancora alla violazione delle norme suddette, per aver la corte distrettuale, anzichè ancorare la propria valutazione ai dati oggettivi inerenti alla portata del vincolo, operato un giudizio inteso alla ricerca della volontà del Comune.

2.3. Con il motivo successivo la violazione delle norme suddette, viene prospettata in relazione all’art. 85 delle N.T.A. del piano urbanistico: deducendosi altresì omessa, insufficiente ed omessa motivazione si sostiene che la destinazione ad usi collettivi di determinate aree assume aspetti conformativi, nella specie comportanti l’edificabilità, in quanto l’art. 85 delle N.T.A. prevedeva che il nuovo presidio ospedaliero potesse essere realizzato anche ad opera di privati.

2.4. Con il quinto motivo, ribadendosi la tesi fondata sulla natura conformativa del vincolo, si afferma che, poichè la previsione dell’iniziativa privata o promiscua pubblico/privata rende la zona edificabile, di tale circostanza, essendo stato il plesso ospedaliero realizzato da parte di privati, si sarebbe dovuto tener conto con riferimento alla data di emanazione del decreto di esproprio, senza poter risalire alla precedente destinazione urbanistica.

2.5. Con il sesto mezzo, denunciando violazione degli artt. 99, 112 e 115 c.p.c., i ricorrenti lamentano che la Corte di appello non avrebbe statuito in merito alle loro istanze istruttorie.

2.6. La settima censura attiene alla contraddittorietà della motivazione, nella quale si riconosce il valore dei soprassuoli, senza statuire in conformità nella parte dispositiva.

2.7. Con l’ottavo motivo si denuncia l’illegittimità della mancata maggiorazione del 50 per cento prevista dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 45, comma 2, con subordinata deduzione della questione di illegittimità costituzionale di detta norma, ove riferita soltanto all’indennità offerta per il terreni non edificabili.

2.8. Il nono mezzo riguarda il regolamento delle spese processuali. Si deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.

2.9. Con il decimo mezzo si denuncia vizio motivazionale in relazione alla determinazione di mercato del terreno in quanto non edificabile.

2.10. Si prospetta infine una questione di legittimità, in relazione alla L. n. 1150 del 1942, art. 7, comma 2, laddove, in contrasto con l’art. 118 Cost., comma 4, si afferma che nelle zone vincolate i limiti non ablatori escludono l’intervento dei proprietari delle aree a discrezione della P.A., con imposizione di vincolo di tipo conformativo.

2.11. Con il ricorso incidentale, espressamente subordinato all’accoglimento del principale, si sostiene l’erroneità della statuizione inerente alla valutazione del soprassuolo nell’ipotesi, come quella in esame, l’indennità sia stata determinata in base al valore di mercato del terreno.

3. I primi cinque motivi, nonchè l’undicesimo, attinenti alla ricognizione giuridica dell’area ablata, possono essere congiuntamente esaminati.

3.2. A giudizio della Corte il dispositivo della decisione impugnata è conforme al diritto; il percorso argomentativo deve essere tuttavia corretto, nei termini seguenti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

3.3. Non può condividersi la valutazione operata dalla corte distrettuale, per altro attraverso una ricostruzione della volontà degli autori della Delib. piuttosto che sulla base della portata oggettiva della variante approvata con la Delib. n. 87 del 2005: il vincolo, per la vastità della zona interessata, per la molteplicità delle previsioni (trattasi di un programma di intervento urbanistico nel quale le strutture sanitarie sono integrate in una riorganizzazione di un vasto comprensorio, comprendente anche parchi pubblici e attrezzature sportive), per l’omessa localizzazione una specifica opera, che costituisce l’essenza della preordinazione all’espropriazione, assume chiaramente caratteri conformativi, nell’ambito dell’esercizio del potere di “zonizzazione del territorio”. Costituisce jus receptum in giurisprudenza il principio per cui il carattere conformativo dei vincoli non dipende dalla collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma soltanto dai requisiti oggettivi, per natura e struttura, dei vincoli stessi, ricorrendo in particolare tale carattere ove gli stessi vincoli siano inquadrabili nella zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto, per lo più spaziale, con un’opera pubblica. Al contrario, il vincolo, se incide su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un’opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione (cfr. Cass., Sez. un., 23 aprile 2001, n. 173; Cass., 1 aprile 2005, n. 6914; Cass., 5 aprle 2006, n. 7892; Cass., 10 maggio 2013, n. 11236; Cons. Stato, sez. 4, 30 luglio 2012 n. 4321).

3.4. Il carattere conformativo del vincolo in esame, non esclude che l’area, come affermato nell’impugnata decisione, avesse natura agricola, in quanto la realizzazione di un polo sanitario, nell’ambito di una destinazione pubblicistica della zona, esclude l’edificabilità legale.

In tal senso si è costantemente pronunciata la giurisprudenza di questa Corte, che ha sempre ribadito il principio secondo cui un’area va ritenuta edificabile solo quando la stessa risulti tale classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici, precisando che le possibilità legali di edificazione vanno escluse tutte le volte in cui, in base allo strumento urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc.) in quanto dette classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, da intendere come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprietà, ovvero con l’edilizia privata esprimibile dal proprietario dell’area (Cass., n. 14840 del 2013, Cass. n. 2605 del 2010, Cass. nn. 21095 e 16537 del 2009 e che sono, come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia.

3.5. Il vincolo di natura pubblicistica inerente alla destinazione a servizi ospedalieri è ostativo alla predicabilità della legale edificabilità dei terreni da esso interessati, come più volte affermato da questa Corte (Cass., 24 giugno 2016, n. 13172; Cass., 15 giugno 2015, n. 12318; Cass., 26 giugno 2013, n. 16157, nella quale si afferma il contrario di quanto ad essa attribuito nella memoria dei ricorrenti (pag. 11): “Il valore dell’area era e rimane non edificabile (stante la permanente riconduzione alla edilizia residenziale, industriale e commerciale della vocazione edificatoria di un’area e stante la estraneità da essa di qualsivoglia edificabilità a fini di servizi pubblici)”.

3.6. L’affermazione della Corte territoriale secondo cui la natura edificatoria deriverebbe dal fatto che gli interventi previsti in sede di pianificazione territoriale avrebbero potuto esser realizzati anche da privati non può essere condivisa. La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni rilevato che in tal modo la privatizzabilità dell’intervento finirebbe per diventare l’unico requisito necessario e sufficiente a conferire il carattere di edificabilità al terreno che resta, invece, oggettivamente inserito in una zona non edificatoria (rientrante nell’ambito di quelle che il D.M. 2 aprile 1968, art. 2, include, appunto, fra “le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale)” (cfr. la recente Cass., 21 giugno 2016, n. 12818).

3.7. In realtà, il richiamo alla possibilità di realizzare la destinazione pubblica anche attraverso l’intervento di privati, sia pure attraverso convenzioni con l’ente pubblico, scaturisce da un improprio riferimento alla diversa problematica inerente all’applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 39, ovvero della decisione della Corte costituzionale n. 179 del 1999, in materia di reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio o aventi natura espropriativa.

Questa Corte, sempre in relazione a una zona F, sottozona F1, relativa a servizi ospedalieri, ha di recente ribadito (cfr., Cass., 24 febbraio, n. 3620, alla quale si rinvia per i richiami giurisprudenziali e per il complesso iter argomentativo, fondato anche sull’analisi dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale, soprattutto con la sentenza n. 179 del 1999), l’esigenza di verificare la natura edificatoria o meno di un terreno prescindendo dalle “confusioni concettuali” ingenerate dalla non sempre corretta interpretazione delle pronunce del Giudice delle leggi in merito alla distinzione fra vincoli conformativi ed espropriativi, che attiene, nella prospettiva delle suddette pronunce, al tema della loro temporaneità e dell’indennizzo in caso di reiterazione.

Sotto tale profilo è stato evidenziato come questa Corte abbia pienamente condiviso e recepito il quadro interpretativo offerto dalla Consulta e dal Consiglio di Stato (anche sulla distinzione tra le due categorie di vincoli: cfr. Cass., n. 11218 del 2015; Cass., n. 25513 del 2010), provvedendo altresì a completare la tutela del proprietario soprattutto nel caso assai ricorrente di perdurante inerzia dell’amministrazione comunale pur dopo la loro scadenza. Proprio in relazione al verificarsi di questa fattispecie, in conformità alle pronunce della Corte Edu (CEDU, 15 luglio 2004, Scordino; 17 ottobre 2002, Terrazzi; 7 luglio 2015, Odescalchi), la giurisprudenza di legittimità, in applicazione dell’art. 39 T.U., ha attribuito al proprietario, nel caso di reiterazione del vincolo, il diritto di chiedere al giudice ordinario lo speciale indennizzo introdotto dalla norma, autonomo e cumulabile con l’indennità successiva per l’eventuale espropriazione dell’immobile (Cass., n. 14774 del 2012; Cass., n. 22992 del 2014; Cass., Sez. un., n. 9302 del 2010), mentre nel caso di decadenza del vincolo (o di annullamento del provvedimento di reiterazione), ha statuito che il proprietario non resta senza tutela a fronte dell’inerzia dell’ente territoriale, ben potendo promuovere gli interventi sostitutivi della Regione oppure reagire alla stessa attraverso la procedura di messa in mora e tipizzazione giurisdizionale del silenzio davanti al giudice amministrativo; con conseguente diritto, in caso di inottemperanza della p.a. di richiedere allo stesso giudice l’integrale risarcimento del danno sofferto (Cass., n. 14333 del 2003; Cass., n. 1754/2007; Cass., n. 8384 del 2008; Cass., n. 26546 del 2014).

3.8. Nell’ipotesi in cui venga proposta domanda di determinazione della giusta indennità spettante ai proprietari in presenza della situazione della perdita in radice del diritto dominicale sul bene in conseguenza della sua formale e sostanziale ablazione, nonchè del trasferimento di ogni pretesa (L. n. 2359 del 1865, art. 52 e art. 25, T.U.) sull’indennità di espropriazione sostitutiva, quale garantita dall’art. 42 Cost., comma 3 e L. n. 2359 del 1865, art. 52, non può essere consentita la trasposizione della dicotomia “vincoli conformativi/vincoli espropriativi”, pur corrispondente a quella enunciata dalla Corte Costituzionale, neppure in via analogica, mancandone entrambi i presupposti richiesti dall’art. 12 preleggi, della assenza di norme specifiche sulla fattispecie concreta e della presenza di elementi di identità tra di essa e quella legislativamente regolata (Cass., n. 2656 del 2015; Cass., n. 8278 del 2014; Cass., n. 9852 del 2002). In tale ipotesi, infatti, sussiste “una normativa specifica dettata proprio e soltanto (“Ai soli fini dell’applicabilità delle disposizioni della presente sezione….”) per la “determinazione del valore venale del bene” nelle espropriazioni per pubblica utilità, nonchè per la “determinazione dell’indennità di espropriazione” per le aree edificabili e non edificabili, introdotta (all’epoca del decreto di esproprio) dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, ed oggi recepita (nonchè resa irreversibile) dagli artt. 32 e 37 T.U. cit. (i quali, come si legge nel parere dell’Ad. gen. Cons. St. 4/2001 che li ha predisposti, si sono limitati ad una ricognizione e specificazione delle disposizioni precedenti: cfr. Ad. plen. 7/2007)”.

3.9. La determinazione dell’indennità, pertanto, deve avvenire sulla base “dell’accertamento non già della contrapposizione vincoli conformativi/espropriativi, ma della ricorrenza (o per converso della mancanza) delle “possibilità legali di edificazione” al momento del decreto di espropriazione (L. n. 359, art. 5 bis, comma 3 e art. 32, comma 1, e art. 37, comma 3 T.U.): accertamento risolto in modo inequivoco e troncante dal menzionato art. 37, comma 4 T.U. per il quale, premessa la ininfluenza dei vincoli espropriativi, “non sussistono le possibilità legali di edificazione quando l’area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano regolatore generale,…ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata” (così la richiamata Cass. n. 3620 del 2016).

3.10. In base alle superiori considerazioni deve esprimersi un giudizio di manifesta infondatezza in relazione alla questione di legittimità costituzionale proposta con l’ultimo motivo, in quanto fondata su una distinzione fra vincoli conformativi ed espropriativi che, per le ragioni indicate, non rileva nella presente controversia.

4. Il sesto motivo è inammissibile, sia perchè, quanto alla prova testimoniale, la parte ricorrente, oltre ad omettere di trascrivere i capitoli di prova e ad indicare i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare – elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto – nulla ha allegato in merito alla tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione (Cass., 23 aprile 2010, n. 9748), sia perchè il disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, ovvero un supplemento delle indagini peritali, appartiene alla discrezionalità del giudice del merito e non è sindacabile in questa sede (Cass. 30 giugno 2014, n. 14.774; Cass., 19 luglio 2013, n. 17693; Cass., 17 luglio 1976, n. 2837; Cass. Sez. un., 31 marzo 1967, n. 707).

5. Del pari infondata è la settima censura. Premesso che non si ravvisa la contraddittorietà denunciata per aver la corte distrettuale meramente enunciato, nella parte motiva, il valore dei soprassuoli, senza poi includerli nell’indennità così come determinata in dispositivo (dovendosi ritenere che i primi siano stati implicitamente considerati, in quanto ricompresi nella seconda), va osservato che tale soluzione è conforme al principio secondo cui il valore dei soprassuoli non va considerato autonomamente, ma eventualmente concorre ad incrementare l’ammontare, unitariamente e complessivamente considerato, dell’indennità di espropriazione (cfr. Cass., 21 marzo 2014, n. 6743; Cass., 21 maggio 2007, n. 11782).

6. In relazione al rigetto del motivo suddetto deve considerarsi assorbito il ricorso incidentale espressamente condizionato al suo accoglimento.

7. L’ottavo motivo è infondato, in quanto nella specie non viene in considerazione una cessione volontaria, così come disciplinata dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 45: il bene risulta acquisito con decreto di esproprio del 5 aprile 2009. Per altro il riferimento della norma testè richiamata all’art. 40, comma 3, dello stesso T.U. sulle espropriazioni, dichiarato incostituzionale con la nota decisione n. 181 del 2011 della Corte costituzionale, comporta il superamento della questione.

Per la indicate ragioni è priva di qualsiasi rilevanza la dedotta questione di legittimità costituzionale.

8. Il nono motivo è fondato.

Vale bene premettere che le Sezioni unite di questa Corte (Cass. nn. 17405 e 17406 del 2012), in riferimento all’analogo D.M. n. 140 del 2012, hanno affermato che i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata.

Nel caso di specie, al momento della liquidazione era già entrato in vigore il D.M. il D.M. n. 55 del 2014, contente parametri, in relazione alle attività certamente svolte nel corso del giudizio, che, con riferimento ai valori minimi, che risultano violati nell’impugnata decisione, in quanto comportano, complessivamente, una liquidazione pari ad Euro 9.515,00.

9. Il sesto motivo è inammissibile.

Deve invero rilevarsi, in relazione alla denuncia del vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione, che l’ammissibilità, in parte qua, della censura va esclusa alla luce della nuova formulazione, applicabile nella specie “ratione temporis”, dell’art. 360, comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso già chiarito da questa Corte (Cass., Sez. un., n. 8053 del 2014), secondo il quale la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione possono essere censurate solo quando il vizio sia talmente grave da ridondare in una sostanziale omissione, quanto in considerazione della insindacabilità in questa sede delle questioni riservate al giudice del merito.

9.1. La Corte di appello ha congruamente esaminato i temi inerenti al valore di mercato del terreno, aderendo alle conclusioni rese al riguardo dal consulente tecnico d’ufficio e richiamando uno specifico atto pubblico di vendita riguardante un terreno, sito in località (OMISSIS), vale a dire in prossimità dell’area interessata dalla procedura ablatoria in esame, avente le medesime caratteristiche di quello ablato.

9.2. Premesso che i riferimenti a stime effettuate in relazione ad altri terreni limitrofi a quello dei ricorrenti non appaiono pertinenti nella misura in cui non sono esplicitate le loro caratteristiche, che, non necessariamente identiche, possono aver condotto a una diversa valutazione, deve poi ribadirsi che l’accertamento del valore di mercato di un bene, quando non implichi valutazioni di natura giuridica, attiene a una questione di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il vizio di motivazione, nella specie, per le ragioni sopra esposte, non sussistente.

10. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto. Come già affermato da questa Corte in casi analoghi (Cass., 25 agosto 2005, n. 17334; Cass., 14 luglio 2003, n. 10994), qualora non residuino questioni diverse da quelle attinenti al regolamento delle spese processuali e – come nella specie non siano necessari ulteriori accertamenti (non apportando la commisurazione ai parametri minimi, come richiesto, alcun apprezzamento) la Corte di Cassazione può decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2: le spese del giudizio svoltosi davanti alla corte territoriale in favore dei ricorrenti vanno liquidate in Euro 9.515,00, oltre spese generali ed altri accessori di legge.

11. In considerazione dell’accoglimento del ricorso principale per un motivo che, valutato nell’economia dell’intera vicenda, assume carattere assolutamente marginale, vanno interamente compensate le spese relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il nono motivo del ricorso principale che rigetta nel resto, assorbito l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese del procedimento svoltosi in grado unico davanti alla Corte di appello in Euro 9.515,00, oltre spese generali ed altri accessori di legge. Dichiara interamente compensate fra le parti le spese relative al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017

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