Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3461 del 03/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2022, (ud. 17/11/2021, dep. 03/02/2022), n.3461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15470-2020 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato CARLA D’ALOISIO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIETTA CORETTI,

EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE

BELLE ARTI, 8, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO SALMERI, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4462/2019 della CORTE ROMA, depositata il

06/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione di C.S. avverso l’avviso di addebito, con cui l’INPS aveva richiesto il pagamento della somma di Euro 2228,73 a titolo di contributi dovuti alla gestione separata per l’anno 2009;

2. a fondamento del decisum, la Corte di appello ha osservato come l’accertamento dell’obbligo di iscrizione della professionista nella gestione separata dall’1.1.2009 – sulla cui base l’INPS aveva poi emesso l’avviso di addebito – fosse oggetto di impugnativa dinanzi alla Autorità giudiziaria competente ed il relativo giudizio ancora pendente. L’Inps, dunque, in applicazione della previsione di cui al D.Lgs n. 46 del 1999, art. 24, non avrebbe potuto emettere l’avviso oggetto di causa che andava annullato;

3. avverso tale pronuncia l’Istituto ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura, cui ha opposto difese, con controricorso, l’avv.to C.S.;

4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

5. parte controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. con l’unico motivo, parte ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, per avere la Corte di merito ritenuto di annullare l’iscrizione a ruolo, per la preclusione derivante dal citato art. 24, senza procedere, in ogni caso, all’accertamento, nel merito, di fondatezza della pretesa contributiva;

7. il motivo è fondato, in base al consolidato il principio secondo cui il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale, che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo (così già Cass. n. 14149 del 2012, seguita, tra le più recenti, da Cass. nn. 17858 del 2018 e 1558 del 2020; Cass. n. 11555 del 2021) e che sono estensibili al procedimento, qui rilevante, disciplinato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv. in L. n. 122 del 2010;

8. il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata, con necessità di rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la valutazione della questione di prescrizione, sollevata nel controricorso, che richiede accertamenti di fatto, impediti in questa sede;

9. al giudice di rinvio è demandato di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 17 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2022

 

 

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