Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34606 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 08/11/2019, dep. 30/12/2019), n.34606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27656/2014 proposto da:

SATURNIA s.r.l., con sede in (OMISSIS), alla (OMISSIS) (C.F.:

(OMISSIS)), in persona dell’amministratore unico e legale

rappresentante pro tempore Dott. C.A., nato a (OMISSIS),

rappresentata e difesa dall’Avv. Alfonso Gentile (C.F.: GNT LNS

52A13 C082B) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il

suo studio in Roma, alla Via Dei Pirenei n. 1, in virtù di procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Paliano, (C.F. e P.IVA: (OMISSIS)), in persona del sindaco

A.D. (C.F.: (OMISSIS)), legale rappresentante p.t., con

sede in (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. Benedetto

Longino Lombardi (C.F. LNGBDT68D07F839Y) del Foro di Frosinone, con

il quale elettivamente domicilia in Paliano (FR), al Viale Garibaldi

n. 7/F, giusta Delib. della Giunta Comunale 16 aprile 2015, n. 51, e

come procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo

difensore;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 545/39/2013 emessa dalla CTR Lazio in data

10/10/2013 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica

dell’8/11/2019 dal Consigliere Dott. Andrea Penta;

udite le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero Dott. Umberto

De Augustinis nel senso del rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il Comune di Paliano impugnava la sentenza n. 34/07/2010 depositata il 3.2.10 con cui la CTP aveva accolto il ricorso proposto dalla società Saturnia s.r.l. avverso l’avviso di accertamento d’ufficio prot. n. (OMISSIS) riferito all’ICI anno 2002 per un importo complessivo di Euro 4.498,00 notificato il 16.12.2008 e con il quale era stata liquidata l’imposta dovuta “sulla base delle verifiche effettuate con i dati trasmessi dall’Agenzia del Territorio” per gli immobili di proprietà della società (ceduti a tale Ce.An. con atto di compravendita del (OMISSIS)) siti nel Comune di Paliano ed iscritti al catasto dei fabbricati foglio (OMISSIS) part. (OMISSIS).

Con il ricorso la ricorrente deduceva che l’imposta richiesta non era dovuta, perchè erroneamente, a suo dire, gli immobili risultavano accatastati nella categoria D/7, anzichè in quella D/10, tant’è che era stata presentata in data 18.3.2008 all’Ufficio del catasto istanza di revisione del classamento in autotutela con effetto retroattivo (retroattività, però, negata dall’Ufficio del Territorio) dalla data di decorrenza del classamento, trattandosi di correzione di un pregresso errore. Deduceva altresì che l’Agenzia del Territorio, riconoscendo agli immobili i requisiti di “strumentalità all’azienda agricola” (capannoni avicoli costruiti ed attrezzati esclusivamente per l’allevamento avicolo e non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni), aveva provveduto, a suo dire, ora per allora (con riferimento alla data del 10.12.1999) all’attribuzione della corretta categoria catastale D/10, con la conseguenza che le motivazioni addotte dal Comune non sarebbero state più valide e che il carattere di ruralità dei fabbricati avrebbero escluso automaticamente gli immobili dal campo di applicazione di tutti i tributi, compresa l’ICI.

Nell’accogliere il ricorso, i primi giudici avevano condiviso sostanzialmente le tesi della società (in particolare, relativamente alla retroattività della nuova categoria attribuita D/10 e alla ruralità degli immobili, con conseguente non assoggettabilità degli stessi al tributo).

Con sentenza del 10.10.2013 la CTR Lazio accoglieva l’appello sulla base delle seguenti considerazioni:

1) il classamento degli immobili in categoria D/7, effettuato in data 10.12.1999 a seguito di istanza presentata in data 27.3.1986, era stato notificato in data 5.1.2000 dall’ufficio del Catasto di (OMISSIS) e non era stato impugnato;

2) l’istanza di revisione del classamento, per pregresso errore, in autotutela per la categoria catastale D/10 in luogo di quella attribuita risultava presentata solo in data 18.3.2008 e, quindi, ben otto anni dopo;

3) il Comune legittimamente e correttamente aveva applicato quanto stabilito nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, ovvero tenendo conto della categoria risultante in catasto alla data del 1 gennaio 2002 (D/7), anche perchè comunque l’asserita retroattività della nuova categoria D/10 non risultava che fosse stata riconosciuta dall’Ufficio del Territorio.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Saturnia s.r.l.,

sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso il Comune di

Paliano.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, (conv. in L. n. 133 del 1994), e D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, (conv. in L. n. 14 del 2009), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la CTR considerato che i fabbricati oggetto del ricorso erano stati definitivamente qualificati dai tecnici dell’Agenzia del Territorio come strumentali agricoli per natura sin dall’origine, attribuendo, per l’effetto, in data 29.4.2008 la corretta categoria catastale D/10 con effetto ex tunc.

1.1. Il motivo è infondato.

Preliminarmente, la deduzione difensiva formulata dal Comune di Paliano, secondo cui in data 1.10.2014 l’Agenzia del Territorio di Frosinone ha variato nuovamente il classamento degli immobili in precedenza di proprietà della Saturnia s.r.l. riportandoli alla categoria D/7 (in esecuzione della sentenza della CTR Lazio – Sez. dist. Latina – n. 39 n. 21/39/2012 avente ad oggetto l’ICI per il 2001 – con la quale è stata annullata l’annotazione di ruralità per perdita dei requisiti già a decorrere dal 1983), pone all’attenzione di questa Corte la questione, sulla quale non constano precedenti specifici, della possibilità per il controricorrente di far valere nel giudizio di legittimità fatti sopravvenuti anche senza proporre sul punto ricorso incidentale.

In termini generali, con il controricorso non si possono proporre mezzi di impugnazione contro la decisione censurata dal ricorrente, dato che la funzione del controricorso è quella di difesa contro il ricorso avversario, ma non quella di impugnazione della decisione, che può essere denunciata dal resistente solo con ricorso incidentale, eventualmente condizionato, munito di distinto deposito per il caso di soccombenza (Sez. 1, Sentenza n. 2178 del 10/08/1966).

Tuttavia, solo lo ius superveniens è applicabile in sede di legittimità, ancorchè sopravvenuto all’emanazione della sentenza di appello, poichè la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che essa non richiede necessariamente un errore, avendo il giudizio di legittimità ad oggetto non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico (in questi termini Sez. L, Sentenza n. 5226 del 28/02/2017). I fatti sopravvenuti, invece, alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), applicabile ratione temporis, non possono essere fatti valere denunciando siffatto vizio, atteso che, pur presentando i connotati di decisività, non potrebbero, per ipotesi (essendo successivi, come nel caso di specie, alla pronuncia di secondo grado), essere stati oggetto di discussione tra le parti.

Al contempo, come è ovvio, il fatto sopravvenuto non potrebbe essere denunciato come vizio revocatorio, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4), non potendosi addebitare ai giudici territoriali una errata percezione degli stessi.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, ben ha il Comune di Paliano introdotto il fatto sopravvenuto con il semplice controricorso, dal quale si evince che, proprio applicando il criterio (a dire il vero, opinabile, come si evidenzierà nel prosieguo) indicato dalla ricorrente, già a decorrere dal 1983 i terreni allora di proprietà della Saturnia s.r.l. erano privi del connotato della ruralità e, come tali, non potevano da allora (e, quindi, a maggior ragione, nel 2002) beneficiare della esenzione dall’ICI.

1.2. Del resto, va rilevato che sul punto si è formato un giudicato esterno, alla luce del principio consolidato secondo cui nel giudizio di cassazione il giudicato esterno – il cui accertamento ha carattere pubblicistico ed ha ad oggetto questioni assimilabili a quelle di diritto, anzichè di fatto – è, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nel caso in cui si sia formato successivamente alla sentenza impugnata (tra le tante, Sez. 3, Sentenza n. 11754 del 15/05/2018).

Posto che il giudicato va assimilato agli “elementi normativi”, cosicchè la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi, ne consegue che il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (Sez. U, Sentenza n. 24664 del 28/11/2007). In particolare, il giudicato esterno, in quanto provvisto di vis imperativa e indisponibilità per le parti, va assimilato agli “elementi normativi”, sicchè la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme (e non già degli atti e dei negozi giuridici), in base all’art. 12 preleggi ss, con conseguente sindacabilità degli eventuali errori interpretativi sotto il profilo della violazione di legge (Sez. 3, Ordinanza n. 30838 del 29/11/2018).

In termini generali, il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, ma non con riferimento ad elementi variabili: ne deriva che, in tema di ICI, il giudicato sulle modalità di esercizio di una determinata attività, che sono suscettibili di modificarsi nel tempo, non spiega efficacia espansiva negli altri periodi di imposta (Sez. 5, Ordinanza n. 7417 del 15/03/2019).

In particolare, nel processo tributario l’efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo nell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione a quelli non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (Sez. 5, Ordinanza n. 37 del 03/01/2019).

In definitiva, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, con la conseguenza che lo stesso è escluso nelle fattispecie suscettibili di variazione annuale. In applicazione di tale principio, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17760 del 06/07/2018, proprio con riferimento all’impugnazione di un avviso di accertamento in materia di ICI, ha escluso l’efficacia del giudicato intervenuto in un’altra controversia tra le stesse parti in relazione a diverse annualità, atteso il carattere variabile del presupposto di imposta costituito dal valore della rendita catastale.

A titolo esemplificativo, rientra tra gli elementi variabili il valore immobiliare del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5, comma 5, che, per sua natura, con riferimento ai diversi periodi di imposta, è destinato a modificarsi nel tempo (Sez. 5, Sentenza n. 1300 del 19/01/2018).

Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006) hanno, sul punto, statuito che: “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d’altronde coerente non solo con l’oggetto del giudizio tributario, che attraverso l’impugnazione dell’atto mira all’accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell’annullamento dell’atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l’efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale “norma agendi” cui devono conformarsi tanto l’Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell’individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d’imposta.”.

Orbene, nel caso di specie, la pronuncia passata in giudicato aveva ad oggetto un elemento costitutivo della fattispecie (la ruralità degli immobili) che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta, assume carattere tendenzialmente permanente.

1.3. In ogni caso, anche nel merito il motivo si sarebbe rivelato infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 18565 del 21/08/2009; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 20001 del 30/09/2011) hanno avuto modo di chiarire che, in tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), come interpretato dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, aggiunto dalla L. di conversione n. 14 del 2009. Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale (nel caso di specie, D/7), sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta.

In definitiva, solo l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23 bis, convertito in L. n. 14 del 2009, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a. Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando altrimenti il fabbricato medesimo assoggettato all’ICI (Sez. 5, Sentenza n. 19872 del 14/11/2012; conf. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 422 del 10/01/2014, Sez. 5, Sentenza n. 5167 del 05/03/2014 e Sez. 5, Sentenza n. 16737 del 12/08/2015).

Pertanto, qualora il “fabbricato” non sia stato catastalmente classificato come “rurale”, il proprietario che ritenga sussistenti i requisiti per il riconoscimento come tale, non avrà altra strada che impugnare la classificazione operata al fine di ottenerne la relativa variazione.

A conferma indiretta del fatto che, fino a quando non si realizza, su istanza del contribuente, la revisione catastale, deve applicarsi, in sede di accertamento, il regime fiscale proprio dell’inquadramento catastale in atto in quel momento, va evidenziato che il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, aveva sancito, con portata innovativa (e, quindi, non retroattiva), la retroattività (recte, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda) delle variazioni annotate negli atti catastali a seguito di domanda presentata in forza della suddetta normativa, i cui effetti, in forza del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5 ter, convertito con la L. 28 ottobre 2013, n. 124, erano stati fatti decorrere dal quinquennio antecedente alla presentazione della domanda stessa. Da ciò consegue che almeno per gli accertamenti compiuti fino al 2011 le variazioni su domande avevano efficacia ex nunc. In ogni caso, il predetto comma 2 bis, è stato immediatamente dopo abrogato dalla L. n. 214 del 2011, art. 13, comma 14, lett. d-bis.

In quest’ottica va letta la pronuncia Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16280 del 30/06/2017, secondo cui, ai sensi del D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2-bis, conv., con modif., dalla L. n. 106 del 2011, (da qualificarsi quale ius superveniens), è prevista la facoltà per il contribuente di proporre una domanda di variazione della categoria catastale (sulla base di un’autocertificazione attestante che l’immobile presenta i requsiti di ruralità) che produce effetti, a tal fine, dal quinquennio antecedente alla sua presentazione, in virtù della norma d’interpretazione autentica di cui al D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-ter, conv., con modif., dalla L. n. 124 del 2013.

Essendo l’immobile, sin dal 10.12.1999 (a seguito di istanza presentata il 27.3.1986), incontestabilmente iscritto nella categoria catastale D/7 non esentata dall’imposta, sarebbe stato onere del contribuente impugnare sin da subito (o, almeno, chiederne tempestivamente – anzichè a distanza di oltre otto anni – la revisione) l’atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi, altrimenti, quest’ultimo assoggettato al momento dell’accertamento compiuto nel 2002. In ogni caso, anche a voler ritenere applicabile la normativa sopravvenuta su riportata, la variazione del classamento avrebbe potuto avere una efficacia retroattiva solo fino al 18.3.2003 (vale a dire, al quinquennio anteriore alla data di presentazione della relativa istanza di revisione del 18.3.2008) e, dunque, non si sarebbe potuto estendere all’atto di compravendita oggetto di tassazione, siccome risalente al (OMISSIS).

E’ opportuno precisare che l’accertamento dei predetti requisiti in difformità della attribuita categoria catastale non può essere incidentalmente compiuto dal giudice tributario che sia stato investito della domanda di rimborso dell’ICI da parte del contribuente. Il classamento, infatti, è rispetto alla pretesa tributaria concretamente opposta, l’atto presupposto e in ragione del “carattere impugnatorio del processo tributario, avente un oggetto circoscritto agli atti che scandiscono le varie fasi del rapporto d’imposta, e nel quale il potere di disapplicazione del giudice è limitato ai regolamenti ed agli atti amministrativi generali,… legittimati a contraddire in merito all’impugnativa dell’atto presupposto (possono essere) unicamente gli organi che l’hanno adottato”, ossia (prima l’UTE, ora) l’Agenzia del Territorio (Cass. n. 6386 del 2006; 15449 del 2008), e non già il Comune. Solo per i fabbricati non iscritti in catasto l’accertamento della “ruralità” può essere direttamente e immediatamente compiuto dal giudice che sia investito dalla pretesa del contribuente di conseguire il rimborso dell’ICI pagata per il fabbricato al quale ritenga spetti il riconoscimento come “fabbricato rurale”.

1.3.1. La decisione non si pone in contrasto con Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5627 del 2014, pronunciata tra le stesse parti ma riferentesi all’avviso di accertamento ICI per l’anno 2001, avendo la stessa accolto il ricorso della contribuente “alla luce dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 19872 del 14/11/2012 (Rv. 625084) secondo cui, in tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23 bis, convertito in L. n. 14 del 2009, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a”.

Da ultimo, la ricorrente opera una confusione di piani nel momento in cui fa derivare dalla natura interpretativa (e, quindi, retroattiva) del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, (che ha riconosciuto l’esclusione dell’ICI per i fabbricati rurali anche se provvisti di rendita) la retroattività della rettifica dell’inquadramento catastale operata dall’Agenzia del Territorio.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per aver la CTR escluso che l’Ufficio del Territorio avesse riconosciuto la retroattività dell’inquadramento nella categoria D/10 operato il 29.4.2008, nonostante le risultanze documentali deponessero in senso contrario.

2.1. Il motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, la ricorrente, in violazione del principio di specificità, ha omesso di trascrivere la nota del 29.4.2008 nella quale l’Agenzia del Territorio di (OMISSIS) avrebbe attribuito la nuova categoria catastale “ora per allora”, essendosi limitata a riprodurre tale espressione e, con il primo motivo, uno stralcio succinto del tutto decontestualizzato.

In secondo luogo, nella specie, deve escludersi tanto la “mancanza assoluta della motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, quanto la “motivazione apparente”, o il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, figure – queste – che circoscrivono l’ambito in cui è consentito il sindacato di legittimità dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

3. In definitiva, il ricorso non merita accoglimento.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del resistente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.800,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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