Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34605 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 08/11/2019, dep. 30/12/2019), n.34605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4816/2014 proposto da:

COMUNE DI JESOLO, con sede in Jesolo, presso il Municipio sito in

(OMISSIS) (C.F. e P.I.: (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore e legale rappresentante Z.V. (C.F.: (OMISSIS)),

rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al

ricorso, previa Delib. della Giunta Comunale 10 dicembre 2013, n.

355, dal Prof. Avv. Roberto Esposito (C.F.: SPS RRT 65H11 H501L) ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla Via

Sicilia n. 66;

– ricorrente –

contro

P.F.M. (C.F.: (OMISSIS)) e P.F.O. (C.F.

(OMISSIS)), entrambi in proprio e quali soci e legali rappresentanti

della “Frutteti F.” S.S. società agricola (C.F.: (OMISSIS)),

rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alfredo Bianchini di Venezia

(C.F.: BNCLRD40D12L736E) e Gabriele Pafundi di Roma (C.F.:

PFNGRL57B09H501K), con domicilio eletto presso lo studio del secondo

in Roma, al Viale Giulio Cesare n. 14, giusta procure speciali a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 46/26/2013 emessa dalla CTR Veneto in data

01/07/2013 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica

dell’8/11/2019 dal Consigliere Dott. Andrea Penta;

udite le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero Dott. Umberto

De Augustinis nel senso dell’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

P.F.M. e P.F.O., distintamente proprietari e possessori per la quota piena del 100% di alcuni terreni agricoli nel Comune di Jesolo, entrambi in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, ricorrevano avverso alcuni avvisi di accertamento ai fini ICI per gli anni di imposta 2004, 2005, 2006, 2007, comprensivi di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica.

In particolare, sui detti terreni veniva esercitata attività agricola dalla società semplice Frutteti F., i cui soci erano i F..

Ai sensi del Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale n. 1979 del 19/07/2002, le aree oggetto dell’accertamento ricadevano in zona “D4 – 13: Zona Turistica per impianti di svago – (OMISSIS)”. La stessa Giunta Regionale, con Delib. 18 aprile 2003, n. 1145, aveva confermato le medesime potenzialità edificatorie e l’inserimento in comparto.

Il Comune di Jesolo rilevava che i contribuenti non avevano mai dichiarato ai fini ICI la nuova qualifica del terreno nè avevano effettuato versamenti sulla base di un ipotizzabile valore di mercato del cespite immobiliare. L’Ufficio Tributi provvedeva al recupero dell’imposta, con le relative sanzioni, applicando il valore di Euro 13,00 a mq rilevato dalle perizie di stima ordinate dal Comune in sede di esproprio per aree aventi le stesse caratteristiche urbanistiche.

I contribuenti contestavano le richieste del Comune, invocando, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, l’applicazione della “finzione giuridica” che consente di conservare l’inquadramento nella fattispecie impositiva del terreno agricolo per quelle aree edificabili che rispettano le condizioni previste dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b), e chiedendo, in via principale, l’annullamento dell’accertamento per la non debenza dell’imposta richiesta e, in via subordinata, non dovute le sanzioni e gli interessi per violazione della norma relativa alla comunicazione di avvenuta edificabilità.

La Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, con decisione n. 38 del 20 ottobre 2010, rigettava la richiesta di annullamento della debenza d’imposta, argomentando la insussistenza, nel caso di specie, del requisito della conduzione diretta, previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, ai fini del riconoscimento della finzione giuridica, a pena di inammissibilità della stessa.

Avverso la detta decisione proponevano appello i contribuenti.

Con sentenza dell’1.7.2013 la CTR Veneto accoglieva l’appello sulla base delle seguenti considerazioni:

1) l’area oggetto della vertenza aveva subito una modifica significativa di destinazione d’uso urbanistica da agricola a edificabile, ricadendo in Zona D4 – 13 Zona turistica per impianti di svago – (OMISSIS), il tutto con Delib. di variante al P.R.G. della Giunta Regionale del Veneto 18 aprile 2003, n. 1145;

2) il Comune di Jesolo avrebbe dovuto dare comunicazione della variante alla proprietà, come disposto dalla L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 20;

3) inequivocabile, rispetto alle norme ai fini della applicazione dell’ICI di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9, che le aree interessate, nelle annualità oggetto degli accertamenti, fossero destinate a coltivazione agricola (e non ad altre attività inerenti alla nuova destinazione d’uso) e che i proprietari dei terreni possedessero la qualifica di imprenditori agricoli professionali (esercitata, peraltro, anche attraverso la gestione di altri terreni non di proprietà degli stessi), nel caso di specie i fratelli Persico avevano sì costituito una società semplice, priva quindi di personalità giuridica, ma l’attività prestata da soci corrispondeva all’attività personale, pur percependo dalla società locataria un canone di locazione per i terreni;

4) la società Frutteti F. SS non aveva interrotto l’agevolazione tributaria riguardante l’ICI di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9;

5) ciò era stato confermato dalla Circolare dei MEF n. 3/DF, riguardante le disposizioni dell’IMU per il settore agricolo, alla cui stregua “Le agevolazioni non possono ritenersi applicabili nell’ipotesi in cui il terreno viene concesso in affitto…. omissis… Le uniche ipotesi in cui tale regola non opera sono quelle previste per i terreni incolti, già illustrata, e quella in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e IAP, iscritti alla previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.”.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di Jesolo, sulla base di cinque motivi. Hanno resistito con controricorso P.F.M. e P.F.O..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia su un’eccezione opposta dalla parte, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c., (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per aver la CTR omesso di pronunciarsi sull’eccezione di difetto di prova, da parte dei contribuenti, del requisito (oggettivo) della conduzione diretta dei terreni necessario per trattare gli stessi, dal punto di vista fiscale, come se fossero agricoli, nonostante l’avvenuta variazione della loro destinazione urbanistica in edificabile.

1.1. Il motivo è infondato.

Invero, la CTR, nel momento stesso in cui ha richiamato il D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 9, e la Circolare del MEF n. 3/DF, ha implicitamente, ma in termini inequivoci, dato atto che la conduzione del terreni in oggetto avvenisse a cura dei fratelli P., quali imprenditori agricoli professionali, nonostante gli stessi fossero stati concessi in locazione onerosa alla società semplice “Frutteti F.” di cui essi erano gli unici soci. La motivazione della pur sintetica sentenza (pag. 4) va, infatti, letta coordinandola con l’analitica ricostruzione delle posizioni giuridiche assunte sulle due questioni principali dalle parti in causa (pagg. 1-3).

Tanto è vero che la CTR, dopo aver evidenziato che l’attività prestata dai soci corrispondeva a quella personale (pur percependo dalla società locataria un canone di locazione per i terreni), ha ritenuto che la società “Frutteti F.” non abbia interrotto l’agevolazione tributaria riguardante l’ICI prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9.

Pertanto, la corte territoriale ha preso specifica posizione sulla questione della conduzione dei fondi, affermando che la stessa dovesse considerarsi diretta anche in presenza di un contratto di locazione con la società semplice composta dai proprietari, rigettando, per l’effetto, la relativa eccezione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), e art. 9, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR ritenuto che oggetto della controversia fosse il riconoscimento di un’agevolazione, anzichè la qualificazione dei terreni di proprietà dei contribuenti siti nel Comune di Jesolo come aree edificabili, e per non aver considerato che i contribuenti avevano omesso di dimostrare la sussistenza dei requisiti soggettivo (qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale del proprietario del terreno agricolo) e, soprattutto, oggettivo (conduzione diretta del terreno da parte del proprietario) per poter beneficiare dell’agevolazione invocata.

2.1. Il motivo è infondato.

In primo luogo, i giudici di merito hanno esattamente individuato il thema disputandum, identificandolo nella sussistenza o meno dei requisiti per poter inquadrare il caso di specie nella fattispecie impositiva del terreno agricolo, dando per assodato che i fondi de quibus rientrassero, a seguito di variazione urbanistica, tra le aree edificabili.

Avuto riguardo alla questione principale concernente la sussistenza o meno del requisito oggettivo, fermo restando che la CTR è partita da alcuni punti fermi (a) che le aree interessate, nelle annualità oggetto degli accertamenti, erano destinate a coltivazione agricola – e non ad altre attività inerenti alla nuova destinazione d’uso -; b) che i proprietari dei terreni avevano la qualifica di imprenditori agricoli professionali), la stessa ha correttamente inquadrato sul piano normativo la fattispecie, alla luce della disciplina speciale vigente, laddove ogni valutazione non condivisa sulle risultanze istruttorie sarebbe stata suscettibile, in assenza di rilievi sul piano della ripartizione dell’onere probatorio, di doglianze solo dal punto di vista motivazionale.

2.2. A ben vedere, i precedenti di questa Corte invocati dal ricorrente si riferivano a fattispecie sostanzialmente differenti da quella in esame.

Sez. 5, Sentenza n. 15551 del 30/06/2010 ha affermato il principio secondo cui la conduzione diretta dei terreni non sussiste in capo all’usufruttuario che non conduca anche il terreno stesso, pur se sia riscontrata in capo al nudo proprietario, familiare convivente, in relazione ad una fattispecie in cui non risultava dedotta nè provata l’esistenza di un’impresa familiare agricola, con conseguente divaricazione tra il contribuente percettore del beneficio ed il soggetto detentore e conduttore diretto del fondo.

Sez. 5, Sentenza n. 10144 del 28/04/2010 ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva considerato fabbricabile – e, quindi, individuato la base imponibile sulla scorta del valore venale un terreno inserito con tale qualifica nel PRG, su cui veniva effettuata attività agricola da parte di terzi affittuari.

Per Sez. 5, Sentenza n. 9510 del 11/04/2008, il requisito della “ruralità”, quale presupposto del trattamento agevolato previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9, richiede che il contribuente il quale invochi la natura rurale dell’immobile al fine di usufruire del regime agevolato d’imposta, dimostri (circostanza, nella fattispecie in esame, incontestata): a) il possesso dei terreni da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale; b) la diretta conduzione dei medesimi da parte dei predetti soggetti; c) la persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione.

2.3. La società personale, ancorchè priva di autonoma personalità giuridica, costituisce un centro di imputazione di situazioni giuridiche (sostanziali e processuali) distinte da quelle riferibili ai soci (Sez. 1, Sentenza n. 1261 del 25/01/2016).

Pertanto, le società semplici costituiscono, pur non avendo personalità giuridica, ma soltanto autonomia patrimoniale, un autonomo soggetto di diritto.

Tale impostazione deriva da una interpretazione sistematica del diritto civile, che tiene conto, per un verso, dell’art. 2 Cost., che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, per l’altro, dello stesso dato codicistico, avuto riguardo alla nuova formulazione, risultante dalla L. n. 52 del 1985, dell’art. 2659 c.c., che comprende anche le associazioni non riconosciute – e le società semplici – tra i soggetti intestatari di beni immobili presso le conservatorie, nonchè alla lettura estensiva, per la tutela dei componenti di qualsiasi formazione, del cit. cod. art. 24, comma 3, in tema di esclusione degli associati solo per “gravi motivi” (Sez. 1, Sentenza n. 8239 del 16/06/2000; conf. Sez. 3, Sentenza n. 10573 del 19/07/2002).

In definitiva, la società, anche ove abbia natura personale, come nel caso della società semplice, è pur sempre un soggetto di diritto, titolare di un patrimonio autonomo, anche se priva di personalità giuridica.

Tuttavia, il D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 9, stabilisce che “Ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche. I predetti soggetti mantengono la qualifica previdenziale e, ai fini del raggiungimento, da parte del socio, del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche l’apporto delle unità attive iscritte nel rispettivo nucleo familiare.”.

Orbene, non è revocabile in dubbio che i due soci della società semplice agricola “Frutteti F.” rivestissero la qualifica di imprenditori agricoli professionali, risultando gli stessi iscritti (circostanza incontestata) negli elenchi comunali previsti dalla L. 9 gennaio 1963, n. 9, art. 11.

Invero, in tema di imposta comunale sugli immobili, la riduzione per i terreni agricoli prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9, è condizionata alla ricorrenza dei requisiti della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, e della conduzione diretta dei terreni; ai fini di detta norma, si considerano coltivatori diretti o imprenditori a titolo principale, secondo il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 2, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dalla L. 19 gennaio 1963, n. 9, art. 11, e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia (Sez. 5, Sentenza n. 214 del 07/01/2005). Ne consegue che l’iscrizione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, è idonea a provare, al contempo, la sussistenza dei primi due requisiti, atteso che chi viene iscritto in quell’elenco svolge normalmente a titolo principale quell’attività (di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo) legata all’agricoltura. Del resto, dalla sentenza qui impugnata si evince (pag. 3) che il Comune avrebbe ritenuto osservata la condizione soggettiva che deve esistere in capo al proprietario (costituita dallo status giuridico di imprenditore agricolo professionale iscritto negli elenchi di cui alla L. n. 9 del 1963, art. 9), avendo concentrato le sue doglianze sul mancato rispetto della condizione oggettiva della conduzione diretta. E’ lo stesso ricorrente, peraltro, che riporta pedissequamente, a pagina 34 del ricorso, l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte contrario alla sua tesi.

E’ applicando la regola in precedenza riportata che Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1565 del 27/01/2016 ha statuito, in materia di agevolazioni concesse in favore della piccola proprietà contadina, che non incorre in alcuna decadenza, ai sensi del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 9, il coltivatore diretto che prosegua la coltivazione del fondo in veste di socio di nuova società di persone esercente attività agricola, restando indifferente che la coltivazione avvenga nella diretta detenzione di persona fisica o mediata dal socio, qualunque sia la compagine sociale, sicchè non si applicano i limiti previsti dal D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 11.

In quest’ottica è a leggersi la Circolare del MEF n. 3/DF, sia pure contenente disposizioni sull’IMU per il settore agricolo, secondo cui le agevolazioni fiscali sono applicabili altresì nel caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e IAP, iscritti alla previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale abbiano concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengano il possesso, ma che, in qualità di soci, continuino a coltivare direttamente.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR considerato che il D.Lgs. n. 504 del 1992, si riferisce solo alle agevolazioni in materia di imposte indirette sui trasferimenti e sulle operazioni creditizie.

3.1. Il motivo è infondato.

Il D.Lgs. n. 504 del 1992, non si riferisce, come sostenuto dal ricorrente, solo alle agevolazioni in materia di imposte indirette sui trasferimenti e sulle operazioni creditizie, contenendo, più genericamente, disposizioni sull’orientamento e sulla modernizzazione del settore agricolo, a norma della L. 5 marzo 2001, n. 57, art. 7.

Nè a sostegno della tesi sostenuta dal Comune di Jesolo potrebbe invocarsi il D.Lgs. n. 99 del 2004, che si è limitato ad introdurre la figura dell'”imprenditore agricolo professionale” (cui è senz’altro applicabile l’agevolazione contemplata dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9), in sostituzione di quella di “imprenditore agricolo a titolo principale”, stabilendone l’equivalenza.

Ugualmente, non potrebbero ricavarsi argomenti a favore della predetta tesi la formulazione letterale del D.Lgs. n. 446 del 1997, (nella parte in cui considera coltivatori diretti o imprenditori agricoli le “persone fisiche” iscritte negli appositi elenchi comunali), atteso che non è revocabile in dubbio che l’accertamento in ordine alla sussistenza del requisito soggettivo debba essere operato con riferimento alle persone dei soci della società semplice cui sono stati concessi in godimento i terreni. Da ultimo, anche la possibilità, normativamente prevista, per il Comune di stabilire, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 52 e 59, ulteriori condizioni di carattere oggettivo non ha alcuna incidenza diretta sulla fattispecie in esame, atteso che, ripetesi, la ricorrenza del presupposto soggettivo va comunque analizzato in relazione ai soci-persone fisiche.

4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 20, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR ritenuto che il Comune avrebbe dovuto dare comunicazione della variazione di destinazione d’uso, da agricola a edificabile, dei terreni.

4.1. Il motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, l’annullamento degli avvisi di accertamento, così come delle relative sanzioni, è fondato, alla stregua della sentenza qui impugnata, su due autonome rationes decidendi: 1) l’omessa comunicazione ai contribuenti, da parte del Comune di Jesolo, della variante alla proprietà (recte, della variazione urbanistica delle aree di loro proprietà), con la conseguente illegittimità della pretesa tributaria per violazione del diritto di difesa; 2) la sussistenza (anche a voler considerare l’area in oggetto come edificabile), in capo ai due soci della società semplice conduttrice dei terreni, dei requisiti soggettivi prescritti normativamente per la configurabilità della “finzione giuridica”, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), e della conduzione diretta degli stessi da parte dei fratelli P. (requisito oggettivo), nonostante l’avvenuta loro concessione in godimento alla società semplice “Frutteti F.”.

Ragion per cui, anche qualora si rivelasse fondata la censura in esame, ciò nonostante la decisione resterebbe fondata sull’altra ragione ugualmente in grado di sostenerla.

In secondo luogo, con la Delib. n. 1979 del 2002, (anteriore all’entrata in vigore della L. n. 289 del 2002, vale a dire all’1.1.2003) la Regione si è limitata ad invitare il Comune ad apportare delle modifiche alla variante adottata, laddove l’approvazione definitiva regionale della variante è avvenuta solo con la Delib. n. 1145 del 2003, pubblicata il 18.4.2003 e, quindi, successivamente all’entrata in vigore della predetta legge la quale, pertanto, era applicabile alla fattispecie in esame.

E’ vero che, in tema di ICI, l’omessa comunicazione del provvedimento di attribuzione della natura di area edificabile ad un terreno, ove non sia dimostrato un conseguente pregiudizio per l’esercizio del diritto di difesa del contribuente, non incide sulla validità dell’atto, in quanto non ne è specificamente sanzionata l’inosservanza da parte della L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 20, che prevede detto obbligo di comunicazione (Sez. 5, Sentenza n. 15558 del 02/07/2009; conf. Sez. 5, Sentenza n. 20124 del 25/07/2019). Ma è altrettanto vero che, non essendovene cenno nella sentenza impugnata (alla cui stregua – pag. 3 – il Comune si sarebbe limitato a sostenere che la mancata comunicazione di avvenuta edificabilità avrebbe, semmai, impedito l’applicazione delle sanzioni qualora il contribuente non avesse adempiuto all’obbligo dichiarativo o di versamento nei termini di legge -, ma non inciso sulla pretesa impositiva), il ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale avesse sollevato tempestivamente la relativa questione.

5. Con il quinto motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR ritenuto provate le circostanze della destinazione delle aree interessate alla coltivazione agricola e della qualifica di imprenditori professionali (agricoli) in capo ai proprietari dei terreni.

5.1. Il motivo è inammissibile, atteso che la CTR non ha violato il principio di ripartizione dell’onere probatorio ponendo a carico del Comune l’onere (gravante, invece, sui contribuenti) di dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 504 del 1972, art. 2, comma 1, lett. b), (in particolare, della conduzione diretta dei fondi), ma ha ritenuto che i fratelli P. avessero provato in termini inequivoci la destinazione agricola dei terreni (circostanza che, peraltro, appare incontestata) ed il possesso della qualifica di imprenditori agricoli professionali (circostanza, peraltro, anch’essa incontestata dal Comune o, comunque, da quest’ultimo apoditticamente contestata nel momento in cui afferma – pagg. 38, 53 – che la sussistenza del requisito soggettivo non comporta di per sè anche la sussistenza di quello oggettivo). In ogni caso, in nessun passaggio della sentenza viene affermato che l’accoglimento dell’appello proposto dai contribuenti si sia basato sul mancato assolvimento, da parte dell’ente pubblico, dell’onere di dimostrare l’insussistenza dei menzionati requisiti soggettivi ed oggettivi.

6. In definitiva, il ricorso non merita accoglimento.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore dei resistenti, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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