Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34604 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 08/11/2019, dep. 30/12/2019), n.34604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 2601/2012 R.G., proposto DA:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

L.P.L.;

– intimato –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Puglia – Sezione Staccata di Foggia il 12 giugno 2017 n.

2098/27/2017, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8

novembre 2019 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;

udito per la ricorrente l’Avvocato dello Stato, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale,

Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per l’accoglimento per

quanto di ragione.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 12 giugno 2017 n. 2098/27/2017, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sezione Staccata di Foggia rigettava l’appello proposto dall’Ufficio Provinciale di Foggia dell’Agenzia del Territorio avverso la sentenza depositata il 24 marzo 2015 n. 532/06/2015 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese giudiziali in favore dell’appellato. Il giudice di appello rilevava che: a) il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia del Territorio aveva rettificato il classamento nella categoria “D/10” con l’attribuzione di una maggior rendita – di un fabbricato sito in (OMISSIS) (FG), del quale L.P.L. era proprietario; b) la Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo fondata la doglianza di illegittimità dell’impugnato avviso di accertamento per carenza di motivazione. Dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, la Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione di primo grado, rilevando che l’Ufficio non aveva fornito alcuna prova concreta e diretta dei propri assunti.

2. Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 12 gennaio 2018 ed affidato a tre motivi; il contribuente non si costituiva in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e/o falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito, con modificazioni, nella L. 24 marzo 1993, n. 75, e del D.M. n. 19 aprile 1994 n. 701, (art. 1, comma 3), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto immotivata la rettifica della rendita catastale da parte dell’Ufficio sulla base delle dichiarazioni “DOCFA” del contribuente

2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 246, art. 1, degli artt. 112 e 279 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 4, per aver omesso il rilievo dell’erronea decisione nel merito della pretesa tributaria da parte del giudice di primo grado con l’esame della congruità della rendita catastale attribuita dall’Ufficio.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia (in via subordinata) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e dell’art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver omesso l’enunciazione delle concrete ragioni, in fatto e in diritto, della ritenuta infondatezza del nuovo classamento operato dall’Ufficio.

4. Il primo motivo è fondato, conseguendone l’assorbimento del secondo motivo e del terzo motivo.

4.1 In relazione alla motivazione degli atti di classamento, costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte il principio secondo cui “in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dalla D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito in L. n. 75 del 1993, e dal D.M. n. 701 del 1994, (cd. procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento può ritenersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso” (Cass., Sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6, 7 ottobre 2019, n. 25006).

La fattispecie è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi. Difatti, i dati forniti dal contribuente non sono stati contestati dall’amministrazione con riferimento all’estensione ed all’effettiva consistenza dell’immobile, ma soltanto la rendita catastale dell’immobile è stata rettificata in relazione alla diversa valutazione economica del bene dall’atto impugnato, senza modificare per il resto la dichiarazione “DOCFA” del contribuente. Dunque, il giudice di appello non ha tenuto conto della notevole semplificazione per l’amministrazione finanziaria dell’onere di motivare la rettifica del classamento all’esito di procedura “DOCFA”. Per cui, sotto il profilo della motivazione dell’atto impositivo il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata non si è attenuta al superiore principio, per cui essa deve essere cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara l’assorbimento del secondo motivo e del terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese giudiziali, alla Commissione Tributaria Regionale.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA