Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3460 del 15/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 15/02/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 15/02/2010), n.3460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20679-2006 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTE NICOLA,

PATTERI ANTONELLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.V.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1131/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 08/07/2005 r.g.n. 1876/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 23.5.2002 avanti al Tribunale di Nocera Inferiore, D.V.G. convenne in giudizio l’Inps per ottenerne la condanna al pagamento del trattamento di reversibilità della pensione goduta dal marito D.G., deceduto il (OMISSIS).

L’Inps, costituitosi, dedusse che:

– il D., già titolare di pensione di reversibilità con decorrenza 1.6.1984 a seguito del decesso della prima moglie, aveva sposato in seconde nozze la D.V., omettendo però di trascrivere il matrimonio per continuare a percepire indebitamente la pensione di reversibilità;

– la trascrizione era avvenuta solo qualche giorno prima del decesso del D. e, come conseguenza della esplicazione degli effetti ex tunc, aveva determinato la perdita della pensione di reversibilità dal medesimo goduta fin dalla celebrazione del nuovo matrimonio;

– l’indebita percezione del trattamento si era protratta dal (OMISSIS) (data del secondo matrimonio) al (OMISSIS) (data del decesso del D.) ed aveva determinato l’insorgere di un debito di L. 104.866.420 che, conguagliato con il credito vantato dalla D.V. per la liquidazione della pensione di reversibilità, aveva lasciato a carico della ricorrente un residuo di L. 52.565.420.

Su tali premesse concluse per il rigetto del ricorso e spiegò domanda riconvenzionale per la condanna della D.V. al pagamento della somma di L. 52.656.420, oltre accessori.

Il Giudice adito accolse la domanda principale, condannando l’Inps al pagamento della pensione di reversibilità con decorrenza dal 21.2.1998, e respinse quella riconvenzionale per insussistenza del dolo.

La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 1.6 – 8.7.2005, in parziale accoglimento del gravame svolto dall’Inps, condannò la D. V. alla restituzione dell’indebito pensionistico formatosi a carico di D.G. a partire dal 1.1.1996 o della quota parte di esso in presenza di altri eredi, oltre agli interessi legali.

A sostegno del decisum la Corte territoriale osservò quanto segue:

– la pronuncia di condanna dell’Inps al pagamento dei ratei di pensione di reversibilità a favore della D.V. aveva acquistato autorità di giudicato;

– doveva ritenersi sussistente il dolo del dante causa della D. V., avendo egli inteso consapevolmente evitare la trascrizione del matrimonio al fine di continuare a percepire la pensione di reversibilità derivatagli dal precedente matrimonio;

– la disciplina di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 38, comma 10, (prevedente l’estensione agli eredi del recupero dell’indebito pensionistico nel caso in cui sia accertato il dolo del pensionato) non poteva trovare applicazione per la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate in data anteriore al 1 gennaio 1996, in relazione alle quali operavano le più favorevoli regole di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 260 e ss. e, in particolare, quella di cui al comma 263, escludente l’estensione del recupero agli eredi del pensionato.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, l’Inps ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico articolato motivo.

L’intimata D.V.G. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico articolato motivo il ricorrente denuncia violazione di legge (artt. 2909 e 1241 c.c.; L. n. 662 del 1996, art. 1, commi da 260 a 265; L. n. 448 del 1998, art. 38), nonchè vizio di motivazione deducendo che:

– alla stregua della dedotta legittimità del recupero operato mediante trattenuta degli arretrati maturati dal 1998 al 2001, contenuta nel ricorso d’appello, erroneamente la Corte territoriale, pur risultando incontroverso il diritto della D.V. alla pensione di reversibilità, aveva ritenuto la sussistenza del giudicato in ordine alla statuizione di condanna al pagamento dei ratei pensionistici;

– erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto la parziale irripetibilità dell’indebito pensionistico nei confronti dell’erede in forza del disposto di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 263, trascurando la modifica apportata a tale disposizione dalla L. n. 448 del 1998, art. 38, comma 1,.

2. La Corte territoriale ha riconosciuto che l’Inps non aveva contestato il diritto della D.V. a percepire la pensione di reversibilità e che aveva “… inteso procedere al recupero della somma indebitamente percepita dal D. (…) ed acquisita dalla ricorrente iure successionis, mediante un conguaglio con le rate spettanti alla D.V. a titolo di pensione di reversibilità”, ne ha tratto quindi la conseguenza che la condanna pronunciata in primo grado di pagamento dei ratei della pensione di reversibilità aveva ormai acquisito autorità di giudicato.

Osserva la Corte che la conclusione dell’Istituto di rigetto della domanda della D.V., pur nel contestuale riconoscimento del diritto di quest’ultima alla pensione di reversibilità, trovava il proprio fondamento proprio nella dedotta sussistenza dell’indebito pensionistico maturato dal suo dante causa (in relazione al quale era stata altresì richiesta la condanna della D.V. al pagamento della quota non conguagliata), cosicchè, avendo l’Istituto ribadito con il ricorso d’appello la legittimità del recupero dell’indebito effettuato mediante conguaglio, e, con ciò stesso, la non debenza degli importi a tale titolo trattenuti, non poteva ritenersi che avesse inteso prestare acquiescenza alla statuizione di condanna al pagamento dei ratei pensionistici, con conseguente formazione del giudicato interno sul punto.

Deve dunque affermarsi che, ove l’Ente previdenziale, con il ricorso d’appello, pur non negando il diritto alla pensione oggetto della domanda ex adverso proposta, chieda il rigetto di tale domanda deducendo la legittimità del recupero dell’indebito previdenziale attuato mediante conguaglio con i ratei della pensione richiesta, abbia con ciò stesso contestato la pronuncia di condanna al pagamento di tali ratei pensionistici, con conseguente mancata formazione del giudicato interno sul punto.

2. La L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 263, nel testo originario prevedeva che “Il recupero non si estende agli eredi del pensionato”;

tale norma è stata tuttavia sostituita dalla L. n. 448 del 1998, art. 38, comma 1, per effetto del quale è stato disposto che “Il recupero non si estende agli eredi del pensionato, salvo che si accerti il dolo del pensionato medesimo”.

Ne consegue che l’applicazione della disciplina di cui alla predetta L. n. 662 del 1996 all’indebito previdenziale maturatosi anteriormente al 1 gennaio 1996 deve tener conto della sostituzione dell’art. 1, comma 263, disposta dalla L. n. 448 del 1998, art. 38, comma 1, e, conseguentemente, dell’estensione del recupero agli eredi del pensionato, ove sia stato accertato, come nella specie, il dolo di quest’ultimo.

3. Il motivo risulta dunque fondato in entrambi i profili in cui si articola.

Consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Giudice indicato in dispositivo, che procederà a nuovo esame conformandosi ai suindicati principi e provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA