Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3460 del 14/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 3460 Anno 2014
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 2880-2007 proposto da:
CARLI PRODUZIONI SRL in persona del Presidente del
C.d.A, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA
CAPRANICA 78, presso lo studio dell’avvocato MAZZETTI
FEDERICO, che lo rappresenta e difende giusta delega in
calce;
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

Data pubblicazione: 14/02/2014

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– controri correnti contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA 6;

avverso la sentenza n. 160/2005 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 17/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato MAZZETTI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso.

– intimato –

Svolgimento del processo

A seguito di una verifica fiscale nei confronti

Entrate Ufficio Roma 6 ha notificato alla società
un avviso di accertamento ai fini IRPEG ed ILOR
per l’anno d’imposta 1997 nel quale contestava la
deducibilità dei costi portati dalle fatture di
trasporto della ditta Ruggiero Vittorio in
relazione alla dichiarazione IVA presentata per
l’anno 1997. L’accertamento era motivato dalla
circostanza che le attività di cessione dei beni e
prestazioni di servizi tra le due società dovevano
ritenersi fittizie ed inesistenti stante la
mancanza di strutture idonee della ditta Vittorio
Ruggiero, già nota all’Ufficio per la pratica
fraudolenta di emettere fatture false, l’assenza di

della società Carli Produzioni srl, l’Agenzia delle

documentazione relativa alla manutenzione degli
automezzi e la sproporzione tra prestazioni rese ed
importi fatturati.
Avverso l’avviso di accertamento la società Carli
Produzioni srl presentava ricorso chiedendone
l’annullamento alla Commissione Tributaria

1

H.

provinciale di Roma,

la

quale

con

sentenza nr.185/23/2004 accoglieva il ricorso.
Su ricorso in appello proposto dalla Agenzia delle
Entrate, la Commissione tributaria regionale del
Lazio con sentenza nr.160/02/05, depositata in data

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale del Lazio ha proposto ricorso per
cassazione la società Carli Produzioni srl con
quattro motivi, ha resistito la Agenzia delle
Entrate con controricorso. La società Carli
Produzioni srl ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo, terzo e quarto motivo di ricorso la
ricorrente società Carli Produzioni srl lamenta
nullità della sentenza ex art. 360 nr. 4 cpc e
violazione e falsa applicazione dell’art.36 nr. 2 e
3 D.L.gs 546/1992 e dell’art.112 e 132 cpc,nonché
art. 54 DPR 633/72 in relazione all’art. 360 nr. 3

17/1/2006, riformava la sentenza di primo grado.

e 5 cpc, perché la CTR ha omesso la motivazione né
ha spiegato il ragionamento logico che l’ha indotta
al rigetto della domanda e così facendo ha violato
il dovere di contenuto minimo della pronuncia ed il
principio di corrispondenza tra chiesto e
pronunciato tralasciando ogni

riferimento al

2

r

processo di secondo

grado

e negando

altresì l’ammissione e la valutazione delle prove
documentali

richieste

dalla

società

quali

risultanze e documentazione contabile ed
extracontabile, contratti, assegni di pagamento,

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
società Carli Produzioni srl lamenta omessa
insufficiente e contraddittoria motivazione in
relazione all’art. 360 nr. 5 cpc, perché la CTR non
ha valutato i fatti probatori allegati ed in
particolare le prove documentali fornite dalla
società che il giudice di primo grado aveva
ritenuto idonee a superare le risultanze del
processo verbale della Guardia di Finanza, anche in
considerazione della sentenza penale di assoluzione
passata in giudicato del Sig. Massimo Carli in
ordine ai fatti contestati.
I predetti motivi, da trattarsi congiuntamente in
quanto tutti attinenti alle medesime norme ed alla
medesima questione, sono infondati. Infatti la
sentenza impugnata, conforme al disposto dell’art.
36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in tema di
contenzioso tributario, – secondo cui la sentenza
deve contenere, fra l’altro, la “concisa
esposizione dello svolgimento del processo” e “la
3

bolle di accompagnamento.

succinta

esposizione

dei

motivi

in

fatto e diritto”-, contiene il minimo
indispensabile necessario a dar conto del rigetto
dell’appello attraverso la concisa esposizione dei
fatti rilevanti della causa, rendendo possibile

ragioni che stanno a fondamento del dispositivo.
Tra l’altro deve essere precisato che ai fini di
una adeguata motivazione non è necessario che il
giudice esamini analiticamente tutte le
argomentazioni difensive svolte dalle parti e le
risultanze di causa, essendo sufficiente che
indichi la fonte del proprio convincimento e sia
possibile controllare l’iter logico della
decisione.
Tanto premesso occorre considerare che secondo Sez.
t
5, Sentenza n. 9108 del 06/06/2012

i

in tema di prova

in ordine a contestazione ed utilizzazione di
fatture per operazioni oggettivamente o
soggettivamente
documento

idoneo

inesistenti,
a

“la

rappresentare

fattura
un

l’individuazione del “thema decidendum” e delle

è

costo

dell’impresa, attesa la disciplina del suo
contenuto di cui all’art. 21 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, sicché in ipotesi di fatture che
l’Amministrazione ritenga relative ad operazioni
oggettivamente o soggettivamente inesistenti, essa
4

(9/1-

ha l’onere di provare

che

l’operazione

commerciale oggetto della fattura non è stata posta
in essere. Tale prova, ai sensi degli artt. 39,
comma primo, lett. d), e 40 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, e 54, comma secondo, del d.P.R. 26

mediante presunzioni, nel qual caso passerà sul
contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva
esistenza delle operazioni contestate, a norma
dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ. Pertanto
il giudice tributario, qualora ritenga gli elementi
addotti dall’Amministrazione dotati dei caratteri
di gravità, precisione e concordanza, deve passare
a valutare la prova contraria offerta dal
contribuente.”
Nella

fattispecie

valutazioni

di

la

CTR,

fatto

con

affidate

indagini
al

e

potere

discrezionale del giudice del merito, non
sindacabili in sede di legittimità ove non

ottobre 1972, n. 633, potrà essere fornita anche

risultino violati i canoni di ermeneutica
contrattuale e non sussista un vizio nell’attività
svolta dal giudice di merito, tale da influire
sulla logicità, congruità e completezza della
motivazione, ha accertato nella fattispecie la
mancanza di elementi adeguati e sufficienti di
prova forniti dalla ricorrente in ordine
5

r-

all’esistenza

asserite

delle

operazioni per le quali si contesta l’omessa
fatturazione. In particolare il giudice di appello
ha ritenuto del tutto carente la documentazione
attestante l’effettuazione delle prestazioni di

mancato rinvenimento presso la sede della società
Carli di alcun tipo di contratto, corrispondenza od
altro documento attestante la veridicità delle
prestazioni descritte nelle fatture nonché la
mancanza presso la ditta fornitrice delle fatture
emesse e delle bolle di accompagnamento.
Per quanto riguarda il giudicato penale di
assoluzione occorre ricordare che il giudice
tributario non può recepire acriticamente le
risultanze del procedimento penale in ordine ai
medesimi fatti sottoposti al suo vaglio critico ma
deve sottoporre ad autonoma valutazione tutti gli
elementi probatori desumibili dalla sentenza penale

servizio ed in particolare ha ritenuto decisivo il

nonché verificare la prova e la sua rilevanza
rispetto alla fattispecie tributaria soggetta ad
esame ai fini dell’accertamento materiale dei fatti
nell’ambito specifico in cui deve decidere ( Cass.
V sezione nr. 8488/2009, 11785/2010, 25617/2010)
Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso
proposto con condanna alle spese della ricorrente.
6

9/

ZSENTE n A.

772 A2.1C’NF:

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna Carli Produzioni srl
al pagamento delle spese di giudizio che si
liquidano complessivamente in

e

3.500,00 oltre

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 11/6/2013
Il consigliere estensore

l Presidente

spese prenotate a debito.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA