Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3460 del 13/02/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 13/02/2018, (ud. 03/11/2017, dep.13/02/2018),  n. 3460

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n.2675/2012, ha respinto l’appello proposto da Parrella Tabacchi di A.G. P. & c. s.n.c. avverso la sentenza del Tribunale giudice del lavoro di Benevento di rigetto della domanda della società tesa ad ottenere, nei riguardi dell’Inps, l’accertamento del diritto all’inquadramento nel settore agricoltura e non in quello industriale sin dal 1 maggio 1974 e non dalla data della domanda di nuovo inquadramento, con le conseguenze contributive e la restituzione delle somme versate in eccedenza.

La Corte territoriale, dopo aver respinto l’eccezione di giudicato sulla decorrenza dell’inquadramento derivante dal contenuto della sentenza non definitiva resa in primo grado tra le parti, ha affermato – come condivisibili precedenti di legittimità – che nella fattispecie trova applicazione la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8 in quanto norma generale mentre non può ritenersi fondata la tesi secondo cui debba prevalere la validità dell’inquadramento derivante da legge speciale ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 215.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la s.n.c. P. Tabacchi di A.G. P. & c. con unico articolato motivo. Resiste l’inps con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente denuncia violazione e mancata applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 215 ed erronea interpretazione della L. n. 335 del 1995, art. 3 in ragione del fatto che, tenuto conto della necessità di distinguere gli atti d’inquadramento posti in essere dall’Inps prima dell’entrata in vigore della L. n. 88 del 1989, art. 49 da quelli intervenuti successivamente a tale legge, la sentenza avrebbe dovuto tener conto che nella prima ipotesi non si sarebbe in presenza di un provvedimento/ma di una attività meramente ricognitiva, con la conseguente inoperatività del limite della irretroattività tipica di quel tipo di attività. Tale natura avrebbe assunto l’atto di inquadramento adottato ai sensi della L. n. 88 del 1989, citato art. 49 con la conseguenza che, poichè tale previsione, al comma 3, aveva riconosciuto la validità degli inquadramenti già in atto relativi alle attività già iniziate, doveva dedursi che per queste ultime la norma applicabile, ai fini dell’inquadramento contributivo, si sarebbe dovuta ravvisare nelle leggi speciali di riferimento. Inoltre, tale volotà della legge sarebbe stata confermata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 215, che, eliminando la specificazione che si dovesse trattare di inquadramenti già in atto, aveva disposto – a partire dal primo gennaio 1997 – la cessazione dell’efficacia della disciplina prevista dalla L. n. 88 del 1989, art. 49,comma 3, e la classificazione dei datori di lavoro esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento di cui all’art. 49 cit., restando comunque validi gli inquadramenti derivanti da leggi speciali. Dunque, la ricorrente, posto il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva del Tribunale di Benevento n. 101/2004 che aveva accertato l’inquadramento secondo legge speciale, non poteva più essere messo in discussione con diritto a ripetere la contribuzione versata in eccesso con il solo limite prescrizionale decennale. Inoltre, non poteva riconoscersi alcuna rilevanza al disposto della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8 che non si era occupato di regolare gli aspetti di diritto transitorio derivanti dall’introduzione della L. n. 88 del 1989, art. 49.

2. Il motivo è infondato. Questa Corte di cassazione (Cass. 11544/2015; 8558/2014, SS.UU. n. 16875/2005) ha avuto modo di chiarire che:

2.1. la L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 8, per la parte che qui interessa, prevede che “i provvedimenti adottati d’ufficio dall’INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente all’effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l’inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell’azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa”;

2.2. in ordine alla classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, la disposizione in questione, nella parte in cui (primo e secondo periodo) stabilisce che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali, adottati dall’INPS di ufficio o su richiesta dell’azienda producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell’interessato, ha valenza generale, ed è quindi applicabile ad ogni ipotesi di rettifica di precedenti inquadramenti operata dall’Istituto dopo la data di entrata in vigore della L. n. 335 del 1995 indipendentemente dai parametri adottati, in base ad una lettura sistematica e costituzionalmente orientata della norma, volta ad uniformare il trattamento di imprese di identica natura ed attività ma disomogenee nella classificazione);

2.3. che la stessa disposizione – nel disporre la non applicabilità del principio che gli effetti della variazione si producano dal periodo di paga in corso nel caso che “l’inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro” – impone la retroattività degli effetti della variazione ogni volta che il comportamento del datore stesso sia stato caratterizzato da un comportamento positivo e volontario (quale l’invio di dichiarazioni inesatte), ma non nel caso dell’omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività (Cass. 1.03.06 n. 4521);

2.4. sulla base degli accertamenti di fatto risultanti dalla fase di merito emerge che la s.n.c. P. Tabacchi di A.G.P. & c., all’atto della denunzia della sua attività all’INPS, aveva dichiarato di fare applicazione del contratto collettivo dei dipendenti del settore, ottenendo dall’Istituto l’inquadramento nel settore industriale.

3.Questa situazione è stata superata giuridicamente solo nel momento in cui la ricorrente, il 15 gennaio 2003, ha presentato richiesta di variazione dell’inquadramento, a seguito della quale l’Istituto, secondo quanto accertato dal giudice di merito, ha proceduto alla corretta collocazione nel settore agricoltura, facendo ricorso ai criteri generali previsti dall’art. 2195 c.c..

4.Sulla base di questa ricostruzione il giudice di appello ha fatto applicazione corretta della L. n. 335, art. 3, comma 8 in quanto ha tenuto conto che la società assicurata aveva in origine richiesto l’inquadramento nel settore industria con ciò dando per scontata la presenza dei necessari presupposti della relativa fattispecie e che la stessa società istante ha inteso superare la propria dichiarazione avanzando all’INPS richiesta di variazione dell’inquadramento.

5.Tale iniziativa dell’assicurata va ricondotta nell’ambito della fattispecie normativa regolata dallo stesso art. 3, comma 8, in quanto la variazione della classificazione a fini previdenziali ed il conseguente trasferimento del datore di lavoro nel settore economico corrispondente all’attività effettivamente svolta è frutto esclusivo della istanza di variazione proposta dal datore stesso. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

6.Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore del contro ricorrente, in Euro 6.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15 per cento e spese accessorie di legge.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2018

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