Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3460 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 11/02/2021), n.3460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTI Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13221-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. ANDRONICO

24, presso lo studio dell’avvocato ILARIA ROMAGNOLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO CICOGNINI

PAVONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1195/2016 della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA,

depositata il 04/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott.ssa FASANO ANNA MARIA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Con atto del 19.1.2009, registrato in data 27.1.2009, C.S. acquistava terreni agricoli usufruendo delle agevolazioni in tema di piccola proprietà contadina, di cui alla L. n. 604 del 1954. Nell’atto di compravendita l’acquirente dichiarava, ai sensi del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2005, art. 1, di possedere i requisiti dell’imprenditore agricolo professionale, di essere iscritto alla relativa gestione previdenziale ed assistenziale INPS, di essere in possesso del certificato rilasciato dall’Assessorato all’Agricoltura della provincia di Brescia attestante in via definitiva la qualifica di imprenditore agricolo professionale e di non avere venduto negli ultimi due anni fondi rustici per una superficie superiore ad un ettaro. Il notaio rogante non provvedeva nè all’allegazione delle certificazioni, nè alla produzione delle stesse all’Agenzia delle entrate nel termine triennale della registrazione del rogito, avvenuta in data 27 gennaio 2009. L’Agenzia notificava l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS), revocando le richieste agevolazioni e liquidando le maggiori imposte di registro e ipotecarie. Il contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecco che, con sentenza n. 135/01/15, rigettava il ricorso. C.S. proponeva appello che veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza n. 1195/34/16, sulla base del rilievo che per l’imprenditore agricolo professionale non era necessario il rispetto dei requisiti di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 2 “trattandosi di requisiti dettati per il solo coltivatore diretto e incompatibili con nuova figura professionale che il legislatore intende incentivare”. L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo due motivi. C.S. si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, della L. n. 604 del 1954 e dell’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), atteso che la pronuncia impugnata sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto che, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni in tema di piccola proprietà contadina di cui alla L. n. 604 del 1954, agli imprenditori agricoli professionali (ai sensi del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1) non sia necessario il rispetto dei requisiti di cui alla L. 604 del 1954, art. 2, con particolare riferimento alla certificazione della natura agricola dei terreni acquistati e della omessa vendita di altri terreni nel biennio precedente. L’Ufficio ricorrente precisa che sebbene tale tesi sia stata sostenuta da una parte della giurisprudenza di legittimità, richiamata nella sentenza impugnata, la successiva e prevalente giurisprudenza della Suprema Corte è, invece, tornata ad affermare il principio per cui anche l’imprenditore agricolo professionale è tenuto al rispetto dei requisiti del citato art. 2.

1.1.La critica è infondata.

La L. n. 604 del 1954, art. 2 stabilisce: “Le agevolazioni tributarie previste dall’art. 1 sono applicabili quando: 1) l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra; 2) il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione o all’arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà o entiteusi dall’acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso; 3) l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta nel biennio precedente all’atto di acquisto o della concessione in enfiteusi non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro, con una tolleranza del 10 per cento salvo casi particolari da esaminarsi dall’ispettore provinciale dell’agricoltura in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari”.

Il D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 4 (applicabile ratione temporis) dispone che:

“Alle società agricole di cui all’art. 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto”.

Ai fini delle agevolazioni sulle imposte indirette e delle agevolazioni creditizie, l’imprenditore agricolo professionale, purchè iscritto alla relativa gestione previdenziale ed assistenziale, è equiparato alla persona fisica coltivatore diretto (art. 1, comma 4), ciò, soprattutto, ai fini delle agevolazioni sulla piccola proprietà contadina e sui territori montani. Le due qualifiche, comunque, non coincidono, con la conseguenza che è anche possibile possedere la qualifica di coltivatore diretto e non quella di IAP.

La questione all’esame della Corte è se sia possibile applicare le condizioni e le decadenze stabilite dalla L. n. 604 del 1954 e, quindi, il rispetto dei requisiti di cui alla L. n. 604 del 1974, art. 2, ai fini del trattamento agevolativo.

Secondo l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che si condivide: “Le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta, riconosciute in favore dell’imprenditore agricolo professionale persona fisica, sono soggette alla specifica causa di decadenza di cui al D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 4, non potendosi alle stesse estendere la disciplina di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 2, n. 1, e art. 7, in tema di formazione o arrotondamento della piccola proprietà contadina, con riferimento ai requisiti soggettivi ed alle causa di decadenza previsti in relazione alla qualifica di coltivatore diretto” (Cass. n. 11320 del 2020). Tale principio ha ribadito quanto affermato da questa Corte con sentenza n. 16071 del 2013, secondo cui: “In tema di imposte sulla registrazione dell’acquisto di terreni agricoli, il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, comma 4, ha esteso anche all’imprenditore agricolo professionale (IAP) i benefici fiscali di cui alla L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 1, già previsti per la piccola proprietà contadina, sena richiedere altresì la sussistenza in capo a detto imprenditore delle condizioni di cui alla citata L. n. 604 del 1954, art. 2, n. 1, trattandosi di requisiti dettati per il solo coltivatore diretto e incompatibili con la nuova figura professionale che il legislatore intende incentivare,. ne consegue che, per il beneficio menzionato, non è necessario il certificato rilasciato dall’Ispettorato provinciale agrario da produrre a pena di decadenza all’Amministrazione finanziaria entro il termine triennale dalla registrazione dell’atto”. Ne consegue che, per il trattamento agevolativo, non vi è obbligo di produrre il certificato rilasciato dall’Ispettorato provinciale agrario entro il termine triennale dalla registrazione dell’atto.

Mentre, con riferimento alla necessità della sussistenza della condizione relative alla omessa alienazione di terreni nel biennio precedente (L. n. 604 del 1954, art. 2, n. 3), il Collegio ritiene che tale ipotesi di decadenza è inapplicabile all’IAP, dovendosi rilevare l’incompatibilità di tali regole restrittive con il “favor” per l’impresa agricola e con la “dimensione dinamica dell’attività diretta a produrre per il mercato”, di cui è espressione proprio l’estensione a tutti gli IAP di quei trattamenti agevolativi.

La condizione della mancata vendita nel biennio precedente si colloca, infatti, in un contesto di previsioni ancora calibrate sull’attività di coltivazione diretta ed appare, pertanto, inadeguata con riferimento alle imprese di maggior respiro prese in considerazione dalla normativa in commento. Tale incompatibilità emerge in misura più evidente se si procede alla lettura dell’ultima parte della L. n. 604 del 1954, art. 2, n. 3), ove si fa riferimento alla formazione di organiche aziende agricole familiari. Il fine precipuo che il Legislatore ha inteso perseguire con la normativa in commento, come si evince dalla relazione illustrativa del D.Lgs. n. 99 del 2004, è stato quello di contribuire al processo di modernizzazione dei settori dell’agricoltura, in coerenza con la normativa comunitaria, evitando l’eccessivo frazionamento della proprietà fondiaria, che si verifica soprattutto in sede successoria, garantendo il conseguente rafforzamento strutturale delle imprese agricole al fine di renderle più competitive, non potendo essere tali le aziende di piccolissime dimensioni che, rappresentando un terzo del settore agricolo, contribuiscono in maniera determinante a rendere strutturalmente debole l’agricoltura nel nostro Paese. Si è dato, quindi, rilievo all’aspetto produttivo dell’azienda, superando il concetto della minima unità colturale di cui all’art. 846 c.c., conseguentemente abrogato. Il principio si pone in linea con quanto è stato successivamente affermato dalla stessa Agenzia delle entrate, con riferimento al D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4 bis (convertito con la L. 26 febbraio 2010, n. 25), che consente in misura agevolata le imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e loro pertinenze a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali. Con la risoluzione 17 maggio 2010, n. 36/E, l’Agenzia ha precisato che “Ai fini della fruizione delle agevolazioni di cui trattasi, non è più richiesta la sussistenza delle condizioni di cui previste dalla citata L. n. 604 del 1954, art. 2, nn. 1), 2) e 3) (quali la qualità dell’acquirente che deve dedicare abitualmente la propria attività alla lavorazione della terra, l’idoneità del fondo alla formazione e all’arrotondamento della piccola proprietà contadina, la mancata alienazione nel biennio precedente di fondi rustici di oltre un ettaro). Conseguentemente viene meno anche la funzione di certificazione prevista dalla richiamata L. n. 604 del 1954, artt. 3 e 4 da parte dell’Ispettorato provinciale agrario competente, che attesti la sussistenza dei richiamati requisiti e, pertanto, ai fini del riconoscimento del regime agevolato in esame, non si rende più necessaria tale certificazione”.

2.Dal rigetto del primo motivo, consegue l’assorbimento della seconda censura con cui si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, della L. n. 604 del 1954 e dell’art. 2967 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione delle norme sopra richiamate nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto che, in ogni caso, i requisiti di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 2, dovessero comunque ritenersi esistenti nella fattispecie: “tenuto anche conto che parte resistente non contesta nè prova specificamente in giudizio la loro effettiva sussistenza”.

Come precisato in motivazione con riferimento al primo mezzo, una volta esclusa l’applicabilità delle condizioni di cui alla L. n. 604 del 1954 viene meno la stessa funzione della certificazione, che non è necessaria, laddove, nella specie, la natura agricola del fondo è stata espressamente indicata (e su tale circostanza non vi è contestazione) nell’atto notarile.

3. Da siffatti rilievi consegue il rigetto del ricorso, atteso che nessuna censura può essere espressa nei confronti della sentenza impugnata. Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti per il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate rispetto all’epoca della introduzione della causa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA