Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3460 del 09/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 09/02/2017, (ud. 06/07/2016, dep.09/02/2017),  n. 3460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.M., M.L., MA.MA.,

M.G., M.O. Elettivamente domiciliati in Roma, via XX

Settembre, n. 98/E, nello studio dell’avv. Guido Lenza;

rappresentati e difesi dall’avv. Marcello Fortunato, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI (OMISSIS),

Elettivamente domiciliato in Roma, viale Tiziano, n. 80, nello

studio dell’avv. Paolo Ricciardi; rappresentato e difeso dall’avv.

Stefano Ricciardi, giusta procura speciale autenticata in (OMISSIS)

dal notaio E.M. di (OMISSIS), rep. N. (OMISSIS).

– controricorrente –

e contro

LA SCERIFFA DI D.N. & C. S. A. S. Elettivamente

domiciliato in Roma, via Ugo de Carolis, n. 31, nello studio

dell’avv. Vito Sola; rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele

Capuano, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso proposto in via incidentale da:

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO come sopra

rappresentato;

– ricorrente in via incidentale –

contro

LA SCERIFFA DI D.N. & C. S. A. S. come sopra

rappresentata;

– controricorrente a ricorso incidentale –

e contro

M.M. – M.L. – MA.MA. –

M.G. – M.O.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, n. 806,

depositata in data 12 ottobre 2011;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 6 luglio 2016

dal consigliere dott. Pietro Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso principale, e per il rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Salerno, pronunciando sull’opposizione alla stima proposta dalla signora G.M.G. nei confronti del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di (OMISSIS) e della S.a.s. La Sceriffa di D.N. & C., in relazione all’indennità di espropriazione di un terreno di proprietà dell’attrice sito nel Comune di (OMISSIS) ed esteso per mq 1417, sottoposto a procedimento ablativo per la realizzazione di un insediamento produttivo alimentare, ha determinato l’indennità in Euro 103.107,95, ordinandone il deposito, al netto di quanto già versato, con gli interessi legali dalla data del decreto di esproprio.

1.1. A tale risultato la Corte distrettuale è pervenuta aderendo alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, che, considerata la natura edificabile dell’area, aveva individuato in Euro 124.979,00, sulla base del criterio sintetico-comparativo, il valore di mercato del terreno.

1.2. La Corte ha quindi ritenuto che a tale importo dovesse applicarsi la decurtazione del 25 per cento, attesa la natura di intervento di riforma economico sociale da attribuirsi al piano per la realizzazione di interventi produttivi, nonchè, atteso il notevole divario fra la somma accertata in sede amministrativa e quella determinata nel giudizio, la maggiorazione dell’indennità nella misura del dieci per cento.

1.3. Per la cassazione di tale decisione i signori M., L., Ma., G. ed M.O., qualificandosi eredi della Sig.ra G., hanno proposto ricorso, affidato a due motivi, cui resistono con controricorso la S.a.s. La Sceriffa, che ha depositato memoria difensiva, e il Consorzio ASI, che interpone ricorso incidentale, con unico e articolato motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo, deducendo violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 i ricorrenti sostengono che erroneamente sarebbe stata applicata la decurtazione del 25 per cento.

2.1. Con il secondo mezzo la violazione della norma sopra indicata viene prospettata sotto il profilo dell’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2.2. Con il ricorso incidentale si denuncia la violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 31 e 37 nonchè omessa o insufficiente motivazione, per essersi violati, disattendendo le critiche mosse alle valutazioni del consulente tecnico d’ufficio, i principi relativi alla determinazione del valore, da commisurare a quello di mercato, dei beni espropriati: con conseguente erroneità della maggiorazione del dieci per cento.

3. Preliminarmente deve esaminarsi la questione, sollevata dalle parti controricorrenti e comunque rilevabile d’ufficio, relativa alla legittimazione processuale dei ricorrenti, i quali, asserendo di essere succeduti mortis causa alla signora G., non hanno indicato, nè nel ricorso, nè attraverso documentazione prodotta ai sensi dell’art. 372 c.p.c., l’epoca del decesso della loro asserita dante causa, nè hanno in alcun modo dimostrato la loro qualità di eredi.

3.1. Deve pertanto trovare applicazione il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui il soggetto che abbia proposto impugnazione con ricorso per cassazione (ovvero vi abbia resistito proponendo controricorso) nell’asserita qualità di successore, a titolo universale, di colui che era stato parte nel precedente grado di giudizio, deve non soltanto allegare la propria “legitimatio ad causam” per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma è tenuto, altresì, a fornire la prova con riscontri documentali – la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile d’ufficio delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla successione nel processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c. (Cass., 13 giugno 2006, n. 13685; Cass., Sez. un., 25 febbraio 2009, n. 4468; Cass., 25 giugno 2013, n. 15352).

4. L’inammissibilità del ricorso principale refluisce su quella dell’incidentale: pur non ricorrendo i presupposti per la declaratoria di inefficacia ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, dovendosi il ricorso del Consorzio per l’area di sviluppo industriale di (OMISSIS) considerare autonomamente tempestivo, non può omettersi di constatare che tale atto è rivolto non contro la parte che aveva partecipato al giudizio di merito, ma nei confronti di quegli stessi soggetti di cui nello stesso controricorso si è contestata la legittimazione ad impugnare, che, come sopra evidenziato, non risulta nè allegata, nè dimostrata: ragioni speculari rispetto a quelle concernenti il ricorso principale valgano a evidenziare la palese inammissibilità di quello incidentale.

5. Nessun rilievo assume, ai fini della declaratoria dell’inammissibilità di entrambi i ricorsi, la partecipazione al giudizio della società aggiudicataria del lotto, posto che la stessa, priva di qualsiasi legittimazione in relazione alla determinazione dell’indennità di espropriazione (Cass., 19 giugno 2015, n. 12753, in motivazione; Cass., 18 maggio 2012, n. 7906), non è direttamente attinta da alcuna delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata.

6. In considerazione della reciproca soccombenza, nonchè delle ragioni evidenziate quanto alla frustranea partecipazione al giudizio della società assegnataria del terreno, ricorrono giusti motivi per l’integrale compensazione, fra tutte le parti, delle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e l’incidentale, nonchè interamente compensate fra tutte le parti le spese processuali inerenti al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017

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