Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 346 del 10/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 346 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 21654-2011 proposto da:
ESPOSITO MARIO SPSMRA47M03L424B, nella sua veste di
procuratore generale della “SIMONA M. ESPOSITO C. SAS”,
elettivamente domiciliato in ROMA, L.G0 MESSICO 7, presso lo
studio dell’avvocato TEDESCHINI FEDERICO, rappresentato e
difeso dall’avvocato FERLAN SERGIO giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 10/01/2014

avverso la sentenza n. 41/11/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di TRIESTE del 26/01/2011,
depositata il 20/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

CARACCIOLO.

Ric. 2011 n. 21654 sez. MT – ud. 04-12-2013
-2-

04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Trieste ha respinto l’appello della “Simona di M. Esposito & C. sas”,
appello proposto contro la sentenza n.121/07/2008 della CTP di Trieste che aveva
dichiarato inammissibile il ricorso della predetta società (avverso avviso di
accertamento per Iva ed IRAP relative all’anno 1999), sulla premessa che detto
ricorso era stato proposto non dal legale rappresentante della società contribuente ma
dal socio accomandante, soggetto privo di legittimazione attiva, per quanto provvisto
di una procura institoria.
La predetta CTR —dato atto che la società, così come rappresentata nel primo grado di
giudizio, appariva provvista della legittimazione attiva- ha motivato la decisione
ritenendo che l’atto di appello non fosse provvisto dei requisiti di ammissibilità, non
essendo stati riproposti in esso i motivi di censura rivolti nei confronti dell’atto
impositivo, motivi genericamente richiamati con riferimento al contenuto dell’atto
introduttivo di primo grado.
La società contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
L’Agenzia si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo unico di ricorso (improntato —contempo- alla violazione di
“norme di diritto”, ed alla contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo del
giudizio, sebbene poi risulti sviluppato il solo primo aspetto dell’impugnazione) la
parte ricorrente si duole sia per il fatto che il giudicante non abbia annullato la
sentenza con rinvio al giudice di primo grado, sia per il fatto che il giudicante non
abbia esaminato i motivi di impugnazione dell’atto impositivo (richiamati in atto di

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Osserva:

appello) una volta riconosciuta la corretta costituzione in giudizio della parte
ricorrente in primo grado, così come rappresentata.
Se il primo degli indicati profili appare prima facie infondato (non essendo
contemplata la fattispecie di cui trattasi tra le ipotesi tassative di rimessione al giudice
di primo grado previste dall’art.59 del D.Lgs.546/1992) appare invece fondato il

specificato (nel contesto dell’argomentazione) la norma che essa assume violata, e
cioè l’art.346 cpc.
A tal proposito, è giurisprudenza consolidata di questa Corte quella secondo cui:
“Qualora la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente
una questione preliminare di rito (nella specie relativa alla legittimazione attiva), i
motivi di appello, che hanno la finalità di denunciare gli errori di diritto o l’ingiustizia
della decisione, non possono concernere anche il merito della domanda che non ha
formato oggetto della pronuncia, essendo al riguardo sufficiente che l’appellante
abbia riproposto, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., la domanda non esaminata”
(Cass. Sez. 2, Sentenza n.

22954

del 04/11/2011; idem Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6481

del 17/03/2010).
Non resta perciò che cassare la pronuncia impugnata, che non si è attenuta ai
menzionati principi e rimettere la causa al giudice di appello, in funzione di giudice
del rinvio, affinchè questi esamini il merito della vicenda processuale.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 30 maggio 2013

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

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secondo dei menzionati profili, per i quali la parte ricorrente ha debitamente

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Friuli
che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.

Così deciso in Roma il 4 dicembre 2013.

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