Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34599 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 08/11/2019, dep. 30/12/2019), n.34599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13776-2014 proposto da:

D.C.M.A., D.C.V.R.P.,

D.C.C., D.C.J., D.C.F.A.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCESCO MOSCHETTI giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI LESINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA RAFFAELE CAVERNI 6, presso lo studio

dell’avvocato MICHELE DI CARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARIA GRAZIA ROMANO giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 404/2014 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 19/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2019 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per i ricorrenti l’Avvocato DE FELICE per delega dell’Avvocato

MOSCHETTI che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROMANO che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. D.C.J., D.C.C., De.Ce.Vi., D.C.F.A.F., D.C.V.R.P. e D.C.M.A. impugnavano l’avviso di liquidazione Ici per gli anni dal 2003 al 2006 relativa ad un terreno sostenendo che l’imposta non era dovuta in quanto esso non era edificabile e, quand’anche lo fosse, era adibito a coltivazioni agricole. La commissione tributaria provinciale di Foggia accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte del Comune, la CTR del Piemonte lo accoglieva in parte decurtando il valore dell’area del 30% in considerazione del fatto che il fondo era lontano dal centro abitato, che sussistevano difficoltà obiettive nella costruzione degli edifici e che il fondo medesimo era adibito a coltivazioni agricole.

2. Avverso la sentenza della CTR propongono ricorso per cassazione i contribuenti affidato a cinque motivi illustrati con memoria. Il Comune di Lesina si è costituito in giudizio con controricorso.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono nullità della sentenza, ai sensi all’art. 360 c.p.c., comma 1, numero 4, dato che la CTR non si è pronunciata in ordine all’eccezione di difetto di legittimazione processuale del Comune di Lesina in quanto mancava o comunque non era stata prodotta la Delib. della giunta comunale, n. 131 del 2013, autorizzativa del sindaco a proporre appello.

2. Con il secondo motivo deducono violazione di legge, ai sensi all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in reazione in relazione all’art. 2697 c.c., in quanto, nel caso in cui si ritenesse che l’eccezione di difetto di legittimazione processuale del Comune di Lesina fosse stata implicitamente rigettata, la CTR non avrebbe considerato che l’ente impositore non aveva assolto l’onere della prova circa la volontà del Comune, validamente espressa, di proporre l’appello.

3. Con il terzo motivo deducono violazione di legge, ai sensi all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR desunto la completezza della motivazione degli avvisi di accertamento dal fatto che i contribuenti avevano potuto difendersi nel merito.

4. Con il quarto motivo deducono violazione di legge, ai sensi all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR non ha considerato che le aree di che trattasi, benchè comprese secondo il P.R.G. in ambito edificabile, erano destinate a verde pubblico e sottoposte a vincoli cimiteriali, per il che dovevano ritenersi non edificabili.

5. Con il quinto motivo deducono violazione di legge, ai sensi all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR attribuito ai fondi un valore omogeneo, ancorchè decurtato del 30% rispetto a quello accertato dal Comune, senza distinguere le varie parti che avevano caratteristiche diverse e che non potevano essere considerate uniformi dal punto di vista del valore.

6. Osserva la Corte che i primi due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. Occorre premettere che questa Corte ha già affermato il principio secondo cui la rappresentanza processuale del Comune, nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, spetta istituzionalmente ai sindaco, cui compete, in via esclusiva, il potere di conferire al difensore la procura alle liti senza necessità di autorizzazione della giunta municipale, salvo che una disposizione statutaria la richieda espressamente, dovendo in tal caso la parte interessata provare la carenza di tale autorizzazione producendo idonea documentazione (Cass. n. 4583 del 15/02/2019; Cass. n. 13968 del 10/06/2010). Nel caso che occupa i contribuenti deducono che la delibera della giunta sussiste e, ben conoscendone gli estremi, si dolgono del fatto che essa non è stata prodotta in giudizio. Ora, a tacer del fatto che i ricorrenti non hanno trascritto nel ricorso il contenuto di detta delibera e neppure l’hanno prodotta, non ottemperando all’onere della specificità, va considerato che, trattandosi di atto consultabile presso gli uffici comunali, è escluso l’obbligo di produrlo in capo al comune.

7. Il terzo motivo di ricorso è infondato e la statuizione della sentenza impugnata in punto di esaustività della motivazione degli avvisi di accertamento va confermata, ancorchè con diversa motivazione. Va premesso che questa Corte ha già affermato il principio secondo cui, in tema di imposta comunale sugli immobili, l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'”an” ed il “quantum” dell’imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (ex multis, Cass. n. 26431 del 08/11/2017). Dall’esame dell’avviso di accertamento che i ricorrenti hanno trascritto nel ricorso emerge la sussistenza degli elementi necessari affinchè i contribuenti venissero a conoscenza della pretesa impositiva e potessero esplicare una valida difesa, tenuto conto che per ogni mappale è indicata la natura edificabile ed il valore unitario.

8. Il quarto motivo è infondato. Occorre premettere che la corte di legittimità ha più volte precisato che, in tema d’ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 203 del 2005, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito dalla L. n. 248 del 2005, e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito dalla L. n. 248 del 2006, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini della determinazione della base imponibile, da effettuare in base al valore venale e non a quello catastale, deve essere desunta dalla qualificazione attribuitale nel piano regolatore generale adottato dal Comune, salva, però, la necessità di valutare la maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie dell’immobile in ragione delle concrete condizioni esistenti al momento dell’imposizione (ex multis, Cass. n. 24308 del 29/11/2016; Cass. n. 12377 del 15/06/2016). Ne consegue che la circostanza che l’area sia qualificata come edificabile dal P.R.G. ne esclude per ciò solo la natura agricola e non rileva il fatto che il piano di lottizzazione abbia previsto la concreta destinazione di talune aree a verde o a viabilità con concentrazione della cubatura solo su altre aree. Tale circostanza può solamente influire sul valore venale concreto. Pertanto, benchè il terreno sia qualificato nominalmente dal PRG come destinato a verde pubblico o sussistano vincoli che ne limitano l’edificabilità, occorre accertare, caso per caso, quali interventi edificatori siano consentiti ai privati (Cass. n. 24122 dei 13/10/2017; Cass. n. 17811 del 19/7/2017; Cass. n. 14503 del 15/07/2016; Cass. n. 14763 del 15/07/2015). Nel caso che occupa emerge dal certificato urbanistico, che i ricorrenti hanno riprodotto nel ricorso, che le aree di che trattasi hanno come destinazione urbanistica quella di zona territoriale omogea F3 ove è prevista la realizzazione di attrezzature di uso collettivo, di talchè non è esclusa l’attività edificatoria.

9. Il quinto motivo è inammissibile in quanto con esso i contribuenti richiedono la rivalutazione della decisione di merito assunta dalla CTR che non può essere compiuta dalla Corte di legittimità salvo che il vizio non venga dedotto, nei limiti consentit, sotto il profilo dell’inadeguatezza motivazionale.

10. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione dei bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere al Comune di Lesina le spese processuali che liquida in Euro 5.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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