Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34598 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 08/11/2019, dep. 30/12/2019), n.34598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3080-2014 proposto da:

COMUNE DI ALESSANDRIA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CLAUDIO SACCHETTO giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

ALPA SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 15/2013 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 11/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2019 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato FIORENTINI per delega

dell’Avvocato D’AYALA VALVA che ha chiesto l’accoglimento.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. Alpa s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento Ici per gli anni 2007 e 2008 relativa ad un terreno edificabile. La commissione tributaria provinciale di Alessandria accoglieva parzialmente il ricorso rideterminando il valore in Euro 112,00 per metro quadrato. Proposto appello da parte del comune di Alessandria, la CTR del Piemonte lo rigettava sul rilievo che doveva aversi riguardo alla stima effettuata dall’agenzia del territorio, contenente valori diversi da quelli calcolati dai comune sulla base del regolamento adottato ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g. Inoltre a tale valore dovevano applicarsi le riduzioni previste per le aree soggette a piano di intervento.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il comune di Alessandria affidato a quattro motivi. La contribuente non si è costituita in giudizio.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, ai sensi all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la CTR esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto che la stima effettuata dall’agenzia del territorio fosse idonea a superare la presunzione derivante dal valore calcolato sulla base del regolamento adottato ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g.

2. Con il secondo ed il quarto motivo deduce omessa motivazione, ai sensi all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR ha apoditticamente affermato che i valori indicati nella perizia dell’agenzia del territorio erano “al lordo” delle riduzioni previste per le aree soggette a piano di intervento, laddove avrebbe dovuto valutare se il valore indicato nella perizia stessa fosse stato calcolato tenendo conto di tali vincoli. Inoltre ha applicato la medesima riduzione forfetaria applicata dal comune di Alessandria nella determinazione dei valori su base tabellare.

3. Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per difetto assoluto di motivazione non essendo dato evincere dalla decisione impugnata le ragioni per le quali la stima effettuata dall’agenzia del territorio aveva una valenza probatoria tale da superare la presunzione derivante dall’applicazione del regolamento adottato ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g.

4. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è inammissibile. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la norma di cui all’art. 360 c.p.c., nella nuova formulazione è applicabile anche al giudizio di legittimità in materia tributaria, come stabilito da SSUU 8053/14, secondo cui: “le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed i limiti d’impugnazione della “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., u.c., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3-bis, quando stabilisce che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546″, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito” (cfr. Cass. n. 720 del 13.12.017).

5. Il secondo ed il quarto motivo sono fondati. La riforma del 2012 ha l’effetto di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge: e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per “mancanza della motivazione”. In proposito dovrà tenersi conto di quanto questa Corte ha già precisato in ordine alla “mancanza della motivazione”, con riferimento al requisito della sentenza di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4: tale “mancanza” si configura quando la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero… essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. n. 20112 del 2009). Pertanto, a seguito della riforma del 2012, scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata. Il controllo previsto dal nuovo art. 360 c.p.c., n. 5), concerne, invece, l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dai giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti. La parte ricorrente dovrà, quindi, indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la decisività del fatto stesso (Cass.SS. UU. n. 19881 del 22/09/2014).

Nel caso che occupa la CTR ha omesso di esaminare il dato extratestuale costituito dal fatto che nella perizia dell’agenzia del territorio, che il ricorrente ha trascritto nel ricorso assolvendo, così, l’onere dell’autosufficienza, erano menzionati alcuni limiti all’edificazione che, dunque, erano stati considerati ai fini della determinazione del valore, per il che i giudici di appello non hanno esplicitato le ragioni per le quali la valutazione operata dall’agenzia del territorio doveva ritenersi “al lordo dell’eventuale riduzione per le aree soggette a piano di intervento”.

6. Il terzo motivo rimane assorbito.

7. L’impugnata decisione va, dunque, cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il quarto motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo ed assorbito il terzo, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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