Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34594 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 06/11/2019, dep. 30/12/2019), n.34594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

ricorso 28538-2015 proposto da:

BAZZANTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato ROMA, VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TENCHINI, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati FABIO FRANCO, GIUSEPPE FERRARA

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CAMPI BISENZIO;

– intimato –

Nonchè da:

COMUNE DI CAMPI BISENZIO, in persona del Sindaco pro tempore,

domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato DIEGO CREMONA

giusta delega in calce;

– controricorrente incidentale –

contro

BAZZANTI SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 761/2015 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 27/04/2015;

la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2019

dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLIITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e accoglimento del ricorso incidentale;

udito per ricorrente l’Avvocato FERRARA che si riporta al ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato CREMONA che ha chiesto

l’inammissibilità del ricorso principale e accoglimento del ricorso

incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza n. 781/1/15, depositata il 27 aprile 2015, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l’appello proposto da Bazzanti S.r.l. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di avviso di accertamento emesso dal Comune di Campi Bisenzio relativamente all’ICI dovuta per il periodo di imposta 2006.

A fondamento del decisum il giudice del gravame ha rilevato che:

– legittimamente il Comune di Campi Bisenzio, relativamente al periodo di imposta (ora) in contestazione, si era conformato alla pronuncia (n. 110, del 20 settembre 2010) della Commissione tributaria provinciale di Firenze, così provvedendo all’annullamento, in autotutela, di pregresso avviso di accertamento che, pertanto, era stato sostituito da un nuovo avviso di accertamento “immune da tutte le censure eccepite dalla ricorrente ed accolte dai primi giudici”;

– come, difatti, statuito dalla giurisprudenza di legittimità, doveva ritenersi legittima l’emissione, in autotutela sostitutiva, di un avviso di accertamento depurato dei vizi formali dell’atto annullato di ufficio, potendosi prospettare elusione del giudicato “se l’avviso riemesso avesse presentato gli stessi vizi già oggetto della sentenza”;

– il valore delle aree edificabili era stato, nella fattispecie, correlato (sulla base di una perizia di stima allegata all’avviso di accertamento) alla “specificità dell’area” nè poteva essere ridotto, per il periodo di imposta 2006, in relazione alle “fasce di rispetto” la cui previsione era stata introdotta (solo) con regolamento comunale applicabile dall’anno 2007.

2. – Bazzanti S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso, illustrato da memoria, il Comune di Campi Bisenzio che pur ha articolato un motivo di ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2909 c.c., con riferimento alle pronunce rese dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze (n. 110, del 20 settembre 2010) e dalla Commissione tributaria regionale della Toscana (n. 43/1/13, del 12 marzo 2013).

Premesso che la prima pronuncia aveva accolto i ricorsi proposti da essa esponente avverso gli avvisi di accertamento relativi all’ICI dovuta per i periodi di imposta 2005 e 2006, – e che l’avviso di accertamento concernente l’anno 2006, per il quale l’Ente non aveva proposto gravame, era stato annullato, in autotutela, con atto del 7 novembre 2011 (notificato il successivo 8 novembre), – spiega, in particolare, la ricorrente che il nuovo avviso di accertamento risultava, così, emesso in violazione del giudicato formatosi tanto sulla pronuncia della Commissione tributaria provinciale (passata in giudicato il 7 novembre 2011, in ragione del termine lungo di impugnazione applicabile nella fattispecie) quanto su quella della Commissione tributaria regionale, – avuto riguardo, quanto a quest’ultima, alla sua efficacia ultrattiva in relazione ai medesimi fatti costitutivi della pretesa tributaria (“determinazione del valore venale dei terreni edificabili sulla base dei valori medi di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59”).

Il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, reca, quindi, denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c., sul rilievo che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare su specifico motivo di appello involgente il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato.

Col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, anche qui con riferimento alla motivazione dell’avviso di accertamento.

Si assume, nello specifico, che l’atto impugnato recava (nella sua motivazione e nella perizia di stima che allo stesso risultava allegata) contestuale (e contraddittorio) riferimento a ben diversi valori venali delle aree edificabili (e, così, della base imponibile ICI), valori costituiti da quelli medi fissati (con Delib. di Giunta nn. 104 e 216 del 2006), in Euro 150,00, ed in Euro 100,00, al mq., e, rispettivamente, da quelli indicati (in Euro 67,67 al mq.) nella perizia di stima allegata all’atto; che, ancora, nemmeno erano stati notificati (ovvero riprodotti, nei relativi estremi, nell’atto impugnato), con l’avviso di accertamento, gli atti (di compravendita e di stima immobiliare) utilizzati (in perizia) per sostenere, col criterio comparativo, l’accertato valore venale dei terreni.

Il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, reca denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, lett. g), e art. 5, comma 5, e all’art. 115 c.p.c..

Deduce, in sintesi, la ricorrente che:

– in violazione dell’art. 115 c.p.c., il giudice del gravame aveva riscontrato la correttezza dell’accertamento del valore delle aree edificabili in relazione ad una perizia di stima (allegata all’avviso di accertamento) senza avvedersi che, “nel corpo della motivazione dell’atto di accertamento”, si faceva riferimento a (ben) distinti valori (al mq.) delle aree in questione (qual individuati ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g));

– l’Ente impositore non aveva assolto ai propri oneri probatori (ex art. 2697 c.c.), in quanto i valori delle aree edificabili, qual determinati ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g), costituivano (al più) meri indizi inidonei ad integrare una presunzione grave, precisa e concordante, posto poi che, nella fattispecie, nemmeno erano stati prodotti gli atti utilizzati a comparazione (atti di compravendita e stime immobiliari, qual evocati dalla perizia di stima allegata all’avviso di accertamento);

– i dati probatori, ad ogni modo, dal giudice del gravame valorizzati, avrebbero dovuto ritenersi elisi dalla consulenza di parte da essa esponente offerta al giudizio di secondo grado;

– la datazione (all’anno 2007) del regolamento comunale che aveva preso in considerazione le fasce di rispetto per nulla escludeva che, di dette limiti di utilizzabilità edificatoria, avrebbe dovuto comunque tenersi conto (ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5).

1.1 – Con un solo motivo di ricorso incidentale, la controricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, e dell’art. 92 c.p.c., deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame aveva integralmente compensato le spese di lite senza dar conto, in motivazione, della ricorrenza di giusti motivi di compensazione.

2. – Il primo motivo del ricorso principale è destituito di fondamento e va senz’altro disatteso.

2.1 – Occorre premettere che le sentenze evocate dalla ricorrente, e poste a fondamento della denunciata violazione del giudicato, hanno statuito nei seguenti termini:

– la motivazione degli avvisi di accertamento (emessi in relazione ai periodi di imposta 2005 e 2006) emergeva come “generica” in quanto non consentiva di identificare “i criteri in concreto realmente applicati” per la determinazione della base imponibile;

– “però, in modo ancora più assorbente… il ricorso appare anche fondato nel merito… per difetto di istruttoria in merito alla valutazione effettuata… in modo aprioristico e astratto, senza l’effettuazione di alcuna stima ed in modo standardizzato, quindi inidoneo a determinare puntualmente un valore…. delle aree, in violazione del disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5,” (Commissione tributaria provinciale di Firenze, sentenza n. 110, del 20 settembre 2010);

– il Comune di Campi Bisenzio aveva rinunciato all’appello “nel ricorso” quanto all’ICI dovuta relativamente all’anno 2006;

– quanto all’anno d’imposta 2005, i valori indicati nelle delibere approvate ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, costituivano mero “indizio” da integrare con fonti di prova che debbono riguardare l’immobile, o il terreno, nelle sue specifiche caratteristiche edilizie ed urbanistiche, qual desumibili da ricerche di mercato e dalla destinazione urbanistica, tenendo conto di “potenzialità edificatoria, vincoli,… distanze di rispetto,…” (Commissione tributaria regionale della Toscana, sentenza n. 43/1/13, depositata il 12 marzo 2013; sentenza, questa, prodotta in copia conforme all’originale e con attestazione della sua definitività).

2.2 – Può, quindi, convenirsi sul rilievo preliminare svolto dalla ricorrente quanto al contenuto decisorio delle pronunce in questione che, al di là del (pur) rilevato difetto motivazionale degli avvisi di accertamento, hanno statuito nel merito (id est sulla fondatezza) dell’azionata pretesa tributaria, ed in relazione alle fonti di prova al giudizio offerte, così escludendo l’idoneità dimostrativa (ex se) della base imponibile del tributo, costituita dal valore venale in comune commercio delle aree edificabili, delle delibere comunali di accertamento di detti valori (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g)).

2.3 – Per come assume, però, la stessa parte ricorrente, l’avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2006 (annullato, nei termini di cui s’è appena dato conto, dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze, n. 110, del 20 settembre 2010) ha formato oggetto di annullamento di ufficio, in autotutela; potere, questo, che è stato esercitato (il 7 novembre 2011) con atto (che reca il n. (OMISSIS) di protocollo) cui ha fatto seguito, nella medesima data, un nuovo avviso di accertamento (n. (OMISSIS) del 7 novembre 2011) che veniva trasmesso in allegato a nota del Comune (che recava il n. (OMISSIS) di protocollo).

2.4 – Come rimarcato anche dal Giudice delle Leggi (Corte Cost., 13 luglio 2017, n. 181), – in relazione alla disciplina posta dal D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2 quater, conv. in L. 30 novembre 1994, n. 656, (il cui comma 1 ter, introdotto dalla L. 18 febbraio 1999, n. 28, art. 27, comma 1, prescrive, tra l’altro, che “Le regioni, le province e i comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per l’esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 1-bis, relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza.”), e dal D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, – “l’autotutela tributaria – che non si discosta, in questo essenziale aspetto, dall’autotutela nel diritto amministrativo generale – costituisce un potere esercitabile d’ufficio da parte delle Agenzie fiscali sulla base di valutazioni largamente discrezionali, e non uno strumento di protezione del contribuente”, così che “Il privato può naturalmente sollecitarne l’esercizio, segnalando l’illegittimità degli atti impositivi, ma la segnalazione non trasforma il procedimento officioso e discrezionale in un procedimento ad istanza di parte da concludere con un provvedimento espresso”; e si è soggiunto che “l’annullamento d’ufficio non ha funzione giustiziale, costituisce espressione di amministrazione attiva e comporta di regola valutazioni discrezionali, non esaurendosi il potere dell’autorità che lo adotta unicamente nella verifica della legittimità dell’atto e nel suo doveroso annullamento se ne riscontra l’illegittimità”, valutazioni, queste, correlate (anche) all’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi (per tale profilo v., altresì, Cass., 19 marzo 2014, n. 6398 che rimarca la finalità di salvaguardare “il soddisfacimento dell’interesse pubblico a reperire le entrate fiscali legalmente accertate”).

2.5 – Questa Corte, in più occasioni, ha rilevato che l’esercizio del potere di autotutela incontra i limiti “dell’eventuale giudicato sul merito dell’impugnazione dell’atto, del decorso del termine di decadenza per l’attività di accertamento o riscossione e del diritto di difesa del contribuente” (v., ex plurimis, Cass., 20 marzo 2019, n. 7751; Cass., 14 maggio 2018, n. 11579; Cass., 21 marzo 2018, n. 7033; Cass., 8 luglio 2015, n. 14219); ed ha, in particolare, rimarcato, da un lato, la legittimità della riedizione del potere di accertamento e, per di più, la doverosità dell’autotutela finalizzata a rimuovere i vizi accertati (Cass., 1 ottobre 2018, n. 23675; Cass., 13 settembre 2018, n. 22336; Cass., 12 maggio 2011, n. 10376; Cass., 20 giugno 2007, n. 14377; Cass., 14 maggio 2007, n. 10949; Cass., 20 novembre 2006, n. 24620), dall’altro il limite del giudicato, col conseguente portato del divieto della sua elusione o violazione, laddove l’atto rinnovato (riedizione del potere di accertamento) costituisca riproduzione dell’atto nullo originario o si fondi sui medesimi criteri (Cass., 6 dicembre 2016, n. 25023; Cass., 20 novembre 2006, n. 24620; Cass., 8 aprile 1992, n. 4303; Cass., 29 marzo 1990, n. 2576).

2.6 – Orbene, rileva la Corte, l’annullamento di ufficio si è, nella fattispecie, perfezionato (in pendenza di giudizio, – v. il D.L. n. 564 del 1994, cit., art. 2 quater, comma 1, – e), in un momento (alla data del 7 novembre 2011) in cui, – per come (correttamente) assume la stessa ricorrente principale, – la sentenza di annullamento dell’avviso di accertamento in questione (n. 110, del 20 settembre 2010) non era ancora passata in giudicato; nè, ai fini dell’utile esercizio del potere, diversamente rileva la (successiva) data di comunicazione del provvedimento (di autotutela) che ha prodotto i suoi effetti indipendentemente da ogni collaborazione della parte privata (che non ne è destinataria).

L’atto di annullamento di ufficio non è stato, quindi, adottato in violazione del giudicato già formatosi (sul merito della pretesa impositiva); nè, nella fattispecie, può prospettarsi la figura dell’elusione se è vero, com’è vero, che lo stesso risultato conseguito dall’autoannullamento avrebbe potuto perseguirsi dietro proposizione del gravame con autolimitazione (recte riduzione) dell’originaria pretesa impositiva.

2.7 – Del pari non sussiste l’efficacia ultrattiva che la ricorrente principale correla alla pronuncia resa dalla Commissione tributaria regionale della Toscana con sentenza n. 43/1/13, depositata il 12 marzo 2013.

Con riferimento a detta efficacia ultrattiva la Corte ha rilevato che “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo.”; nonchè che detta efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, “non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente.” (così Cass. Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916 cui adde, ex plurimis, Cass., 16 maggio 2019, n. 13152; Cass., 3 gennaio 2019, n. 37; Cass., 1 luglio 2015, n. 13498; Cass., 30 ottobre 2013, n. 24433; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675; Cass., 22 aprile 2009, n. 9512; v. altresì, in tema di ICI, Cass., 19 gennaio 2018, n. 1300; Cass., 16 settembre 2011, n. 18923; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675).

Nella fattispecie, per come risulta già dai rilievi sin qui svolti, la pronuncia in esame ha statuito su di un accertamento di valore che ex se è stato ritenuto inidoneo a dar conto della base imponibile dell’imposta liquidata (per il periodo di imposta 2005) laddove il nuovo accertamento, – giustappunto a correzione di detto criterio di valutazione (fondato sui valori in comune commercio delle aree edificabili, valori proceduralmente predeterminati dall’Ente impositore ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g), cit.), – si è fondato sul riscontro di un diverso valore, qual correlato alla ridetta perizia di stima eseguita sulle aree sottoposte a tassazione; e, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, il valore venale in comune commercio delle aree edificabili (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5), quale elemento variabile con riferimento ai diversi periodi di imposta, non può ascriversi “a quei fatti che appaiano elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente” (v. Cass., 19 gennaio 2018, n. 1300).

3. – Il secondo ed il terzo motivo, – che vanno congiuntamente trattati, entrambi afferendo al medesimo vizio dell’avviso di accertamento, – sono destituiti di fondamento.

3.1 – Come si è anticipato, il giudice del gravame, – dopo aver ripercorso la vicenda processuale che aveva condotto all’adozione dell’annullamento di ufficio, in autotutela, a seguito della pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Firenze (sentenza n. 110, del 20 settembre 2010), avendo il Comune di Campi Bisenzio ritenuto “condivisibile” il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento (già) emesso per il periodo di imposta 2006, – ha rilevato che, detto atto legittimamente era stato sostituito da un nuovo avviso di accertamento “immune da tutte le censure eccepite dalla ricorrente ed accolte dai primi giudici”; ed ha, quindi, soggiunto che il valore delle aree edificabili era stato, nella fattispecie, correlato (sulla base di una perizia di stima allegata all’avviso di accertamento) alla “specificità dell’area”.

Come reiteratamente rilevato da questa Corte, peraltro, il vizio di omessa pronuncia è configurabile allorchè manchi completamente l’esame di una censura mossa dall’appellante e non sussiste laddove il giudice d’appello abbia fondato la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda, ovvero se la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto (cfr., ex plurimis, Cass., 13 agosto 2018, n. 20718; Cass., 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass., 14 gennaio 2015, n. 452; Cass., 25 settembre 2012, n. 16254; Cass., 17 luglio 2007, n. 15882; Cass., 19 maggio 2006, n. 11756).

E, nella fattispecie, la gravata pronuncia, – se letta nella sua complessiva articolazione, – dà, giustappunto, conto di un (inequivoco) rigetto del motivo di appello che involgeva il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato.

3.2 – Nell’esaminare il merito della pretesa fiscale, il giudice del gravame ha valorizzato, come si è detto, il contenuto di una perizia di stima allegata all’avviso di accertamento, alla cui stregua si era ridotto il valore delle aree edificabili (qual determinato con deliberazioni adottate ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g)) nell’importo di Euro 67,97 al mq. (che, così, costituiva il valore di riferimento in concreto utilizzato per la liquidazione dell’ICI).

Posto, quindi, che gli atti evocati in detta perizia (atti di compravendita e stime di agenzie immobiliari utilizzati a titolo comparativo) ne integravano il contenuto, – sotto il profilo della corroborazione dell’accertamento tecnico finalizzato a quantificare l’effettivo valore venale delle aree edificabili, – e, con ciò, non assumevano un’autonoma rilevanza in relazione alla motivazione dell’avviso di accertamento, è (del tutto) evidente, da un lato, che alcuna incertezza poteva conseguire dalla (contestuale) indicazione (nell’avviso di accertamento) dei (diversi) valori medi delle aree edificabili (qual determinati ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g)), – trattandosi di valori che, in concreto, venivano espressamente rideterminati in relazione, come si è detto, alla “specificità dell’area”, – e, dall’altro, che la perizia di stima (essa sola, col suo contenuto accertativo) integrava il contenuto motivazionale dell’avviso di accertamento.

4. – Anche il quarto motivo, – che pur prospetta profili di inammissibilità, – è destituito di fondamento.

E’, innanzitutto, insussistente la denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c., – che non può essere dedotta, come vizio di legittimità, in riferimento all’apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito (v., ex plurimis, Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass., 28 febbraio 2018, n. 4699; Cass., 11 ottobre 2016, n. 20382; Cass., 10 giugno 2016, n. 11892), – posto che il giudice del gravame ha (esattamente) valorizzato la fonte probatoria offerta al giudizio (la ridetta perizia di stima) considerandone il contenuto in termini di specificazione, e di integrazione, dei criteri di valutazione (più lati) conseguenti alla determinazione di valori medi delle aree edificabili.

Nè sussiste la violazione dell’art. 2697 c.c., non avendo il giudice del gravame malamente ripartito gli oneri probatori nella fattispecie rilevanti (Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass., 29 maggio 2018, n. 13395) nell’accertare che l’Ente impositore aveva fondato il proprio accertamento su di una perizia di stima che assolveva al corrispondente onere probatorio.

4.1 – Rileva, al contempo, la Corte che, – sotto il profilo della violazione di norme di legge, – la parte ricorrente, per vero, sollecita alla Corte una revisione del ragionamento probatorio sotteso alla gravata sentenza senza farsi carico, peraltro, di indicare il fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), fatto qual rilevante, in tesi, rispetto alla deduzione involgente la valutazione di una consulenza di parte e la considerazione dei limiti di utilizzabilità edificatoria correlati al cd. fasce di rispetto.

La riformulazione della disposizione codicistica (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), difatti, implica la censura di omesso esame di fatto decisivo controverso che va inteso quale fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); laddove l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.” (cfr. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881).

5. – E’, per converso, fondato il motivo di ricorso incidentale.Posto, difatti, che, – in ragione dell’impugnazione di un avviso di accertamento emesso il 7 novembre 2011, – trovava applicazione, nella fattispecie, la nuova formulazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, – cui rinviava, ratione temporis, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, – qual conseguente alla novella di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11, la compensazione delle spese poteva, dunque, essere disposta per soccombenza reciproca o per “altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione” (v., ex plurimis, Cass., 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., 31 maggio 2016, n. 11222).

Orbene, ed in violazione del disposto normativo, il giudice del gravame alcuna ragione ha addotto a fondamento della disposta compensazione, profilo processuale, quello relativo alla disciplina delle spese, che in alcun modo risulta trattato nella gravata sentenza.

6. – La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione al (solo) profilo (disciplina delle spese processuali) involto dal motivo di ricorso incidentale accolto, con rinvio alla stessa Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Deve darsi atto, da ultimo, che nei confronti del ricorrente principale sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo del ricorso incidentale accolto e rinvia, anche per le spese di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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