Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34591 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 06/11/2019, dep. 30/12/2019), n.34591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 11501-2015 proposto da:

CMMT GESTIONE MOBILIARE ED IMMOBILIARE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

NOMENTANA 263, presso lo studio MICHELANGELO MATTIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI TADDEO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 51-A, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentato e difeso dall’avvocato

FABIO MARIA FERRARI giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10291/2014 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 26/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/11/2019 dal Consiqliere Dott. LIBERATO PAOLITTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIANCALONE che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza n. 10291/39/14, depositata il 26 novembre 2014, la Commissione tributaria regionale della Campania ha dichiarato inammissibile l’appello di C.M.M.T., Gestione Mobiliare e Immobiliare S.a.s., avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione di due cartelle esattoriali proposta dalla stessa contribuente.

Il giudice del gravame ha fondato la pronuncia di inammissibilità dell’appello rilevando che:

– l’appellante non aveva prodotto, nel termine di 20 giorni liberi prima della fissata udienza, l’avviso di ricevimento relativo alla notifica, a mezzo posta, dell’atto di appello, nè aveva richiesto di essere rimesso in termini, laddove il Comune di Napoli non si era costituito nel giudizio;

– l’atto di gravame, – con riferimento al dedotto “danno grave e irreparabile” quale ragione del ricorso proposto avverso “gli estratti di ruolo”, – violava il divieto di nova in appello (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57), avuto riguardo, oltretutto, alla mancata conoscenza, al momento del ricorso introduttivo, “dell’iscrizione ipotecaria e… delle azioni esercitate” (che non risultavano nemmeno documentate);

– il ricorso introduttivo del giudizio era stato proposto avverso l’estratto del ruolo ed in difetto di un interesse ad agire, concreto ed attuale (art. 100 c.p.c.).

2. – Per la cassazione della sentenza ricorre C.M.M.T., Gestione Mobiliare e Immobiliare S.a.s., sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Napoli.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo, che denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, la ricorrente si duole del “formalismo” del giudice del gravame, in contrasto con la prassi delle “commissioni di merito”, e, – assumendo di non essere in grado di “allegare nè l’originale nè la copia dell’avviso di ricevimento… perchè l’avviso stesso perviene al mittente oltre i termini del deposito del fascicolo”, – deduce di aver esibito l’avviso di ricevimento “all’udienza dibattimentale innanzi la C.T.R.”, avviso che, ciò non di meno, il giudice del gravame non aveva acquisito al fascicolo processuale.

Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, assumendo che già col ricorso introduttivo del giudizio aveva dedotto di esser venuta a conoscenza del debito erariale attraverso gli estratti del ruolo, – in quanto mai notificati gli atti presupposti (di accertamento e di riscossione), – così che insussistente rimaneva la rilevata inammissibilità di domande nuove.

Col terzo motivo la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, deducendo che, difettando ogni violazione di nova in appello, non avrebbe potuto disconoscersi il suo interesse a ricorrere, avverso il ruolo, in ragione della sopravvenuta conoscenza “di un debito erariale e di una procedura esecutiva esattoriale”.

Col quarto motivo, che denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, in relazione agli artt. 164 e 166 c.p.c., la ricorrente deduce che, ad ogni modo, alla costituzione dell’ente impositore, nel primo grado del giudizio, avrebbe dovuto correlarsi la sanatoria della “presunta nullità ed improcedibilità del ricorso contro il ruolo”, avuto riguardo all’esistenza del ruolo ed al suo oggetto (ICI dovuta per gli anni dal 2003 al 2006) nonchè agli (ivi richiamati) avvisi di rettifica ed alla loro (contestata) notifica (a mezzo del servizio postale).

2. – Il primo motivo di ricorso, – dal cui esame consegue l’assorbimento di tutti gli altri motivi che, seppur esaminati, non potrebbero rimettere in discussione gli effetti processuali conseguenti alla pronuncia sul primo motivo, – è destituito di fondamento, e va senz’altro disatteso.

3. – Occorre, al riguardo, premettere che il contenuto del motivo in trattazione espone un’evidente contraddittorietà logica negli assunti concernenti, da un lato, l’impossibilità di “allegare” (anche in questa sede di legittimità) l’originale, ovvero la copia, dell’avviso di ricevimento della raccomandata utilizzata per la notifica a mezzo posta dell’appello (“perchè l’avviso stesso perviene al mittente oltre i termini del deposito del fascicolo”) e, dall’altro, l’avvenuta esibizione di detto avviso di ricevimento “all’udienza dibattimentale innanzi la C.T.R.”; nonchè che, a riguardo della dedotta esibizione, il motivo difetta di autosufficienza (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), in relazione alla identificazione, ed al relativo contenuto, dell’atto processuale (verbale di udienza) sul quale detta allegazione si fonda.

3.1 – Va, per converso, rilevato che il decisum (sul punto) del giudice del gravame è conforme al principio di diritto enunciato da questa Corte nei seguenti termini: “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1.” (così Cass. Sez. U., 14 gennaio 2008, n. 627 cui adde, ex plurimis, Cass., 28 marzo 2019, n. 8641; Cass., 12 luglio 2018, n. 18361; Cass., 1 ottobre 2015, n. 19623; Cass., 28 aprile 2011, n. 9453; Cass. Sez. U., 12 maggio 2010, n. 11429).

Principio, questo, che è stato ritenuto applicabile anche al giudizio di appello nel processo tributario (v. Cass. Sez. U., 8 febbraio 2008, n. 3006 cui adde Cass., 12 aprile 2019, n. 10322; Cass., 1 ottobre 2018, n. 23793; Cass., 14 aprile 2008, n. 9769).

4. – Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti ricorrono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Napoli, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 4.000,00, oltre rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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