Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3459 del 13/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 3459 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: RIVERSO ROBERTO

SENTENZA

sul ricorso 26082-2012 proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

I.N.P.S.
SOCIALE,

C.F.

80078750587,

in persona del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.
2017
4266

C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi
ANTONINO

SCROI,

CARLA DALOISIO,

giusta delega in atti;

dagli avvocati

LELIO MARITATO,

Data pubblicazione: 13/02/2018

- ricorrenti contro

PENNA ROVETA DI PENNA ERCOLE & C. S.N.C.;
– intimata –

Nonché da:

S.A.S., (già PENNA ROVETA DI PENNA ERCOLE & C.
S.N.C.), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI
TRASONE 8, presso lo studio dell’avvocato ERCOLE
FORGIONE, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIAN FRANCO TOPPINO, giusta delega in
atti;
– con troricorrente e ricorrente incidentale contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

I.N.P.S.
SOCIALE,

C.F.

80078750587,

in persona del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.
C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati
ANTONINO SGROI, CARLA DALOISIO, LELIO MARITATO,
giusta delega in calce alla copia notificata del
ricorso;

PENNA AUTOTRASPORTI ROVETA DI PENNA ERCOLE & C.

- resistenti con mandato

avverso la sentenza n. 464/2012 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 24/05/2012 r.g.n. 911/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/11/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per
l’accoglimento o in subordine rinvio alle S.U.,
assorbito ricorso incidentale;
udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO;
udito l’Avvocato ERCOLE FORGIONE per delega verbale
Avvocato GIANFRANCO TOPPINO.

RIVERSO;

R.G. 26082/2012

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 464/2011 la Corte d’Appello di Torino ha rigettato l’impugnazione
dell’Inps avverso la pronuncia che aveva accolto l’opposizione svolta da Penna Roveta

pagare all’Inps euro 56.081,52, a titolo di contributi omessi, dovuti in ragione del
‘mutamento d’ufficio della classificazione della società, da artigiana ad industriale, con
decorrenza retroattiva dal 10 settembre 2003, in conseguenza della variazione del
numero dei dipendenti.
A fondamento della sentenza la Corte d’Appello sosteneva che fosse infondato il
richiamo dell’INPS all’articolo 2 di. n. 363/78 convertito in legge n. 467/78 in quanto
la norma si riferiva alle modifiche dell’attività aziendale (sospensione, variazione,
cessazione dell’attività), mentre nel caso in esame si trattava di variazione del numero
dei dipendenti occupati; e trattandosi di norma presidiata da una sanzione
amministrativa la sua portata non poteva essere estesa, stante il divieto di
applicazione analogica ex art. 1, 2 comma legge 689/1981, fino a ricomprendervi
variazioni che non attenessero all’attività aziendale.
Rilevava inoltre la Corte che nessuna disposizione di legge imponesse alle aziende di
effettuare specifiche dichiarazioni appositamente destinate al fine esclusivo di
consentire all’Inps la verifica dei presupposti per la classificazione dell’impresa; ed
inoltre, che nel caso concreto, secondo l’accertamento compiuto in primo grado, la
società opponente aveva regolarmente trasmesso all’INPS nel periodo in questione i
DM10 e gli E-mens contenenti i dati relativi al numero dei dipendenti ed alla loro
tipologia; sicché non poteva imputarsi al contribuente il ritardo nella verifica della
corretta classificazione della azienda in quanto, ai sensi dell’articolo 3, comma 8 legge
335/95, la retroattività degli effetti della variazione di inquadramento è prevista nel
solo caso in cui l’inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni
del datore di lavoro.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps deducendo un unico
motivo di doglianza.

1

di Penna Ercole e C. snc contro la cartella esattoriale con la quale le veniva intimato di

R.G. 26082/2012

La Penna Roveta di Penna Ercole e C. snc ha resistito con controricorso contenente
ricorso incidentale con un motivo, in relazione al quale l’INPS ha rilasciato procura in
calce alla copia notificata del controricorso.
La società intimata da depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE

dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell’articolo 3, comma 8 della legge 8
agosto 1995, n. 335, dell’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e, in
connessione con questi, dell’articolo 2 del d. I. 6 luglio 1978, n. 352, convertito con
modificazioni dalla I. 4 agosto 1978, n. 467. Vizio di motivazione (articolo 360 n. 3 e
5, c.p.c.), per non avere la Corte operato una corretta ricostruzione del tessuto
legislativo, per un verso; e, per altro verso, per non aver considerato nella concreta
fattispecie ulteriori elementi di fatto acquisiti al processo che se considerati avrebbero
dovuto condurre a constatare quantomeno un comportamento ambiguo dello stesso
imprenditore.
1.2. Sotto questo secondo profilo l’Inps sostiene che dalla disciplina normativa di cui
all’art. 4 1.443/1985 discende che la mera indicazione nelle denunce mensili di un
numero di lavoratori superiori in via teorica al numero massimo di dipendenti non può
comportare una modificazione automatica da parte dell’Inps dell’inquadramento da
artigiano a industria; in quanto il numero dei dipendenti non è indice esclusivo per
determinare il mutamento, essendo necessario verificare se non esista una delle
ipotesi eccettuattive previste e disciplinate dal 2° comma dell’art. 4 cit. e ,nelle
denunce mensili / la datrice di lavoro indicava quale settore di attività svolto il settore
artigiano; fruiva di benefici contributivi tipici delle imprese artigiane avendo stipulato
contratti di inserimento (si v. il DM di novembre 2007) e di apprendistato (mese di
aprile 2005); con un comportamento ambiguo, se non consapevolmente diretto a
continuare a fruire dell’inquadramento nel settore artigiano ed a indurre in errore
l’ente previdenziale.
1.3.- La censura rivolta alla sentenza per vizio di motivazione, per non aver
considerato il comportamento complessivo, perlomeno ambiguo, tenuto dalla datrice
di lavoro, deve essere ritenuta inammissibile perché, per un verso, fa riferimento a
questioni di fatto di cui la sentenza impugnata non parla affatto, onde avrebbe dovuto
pure dare conto di come e dove le stesse questioni fossero state introdotte
2

1.- Con l’unico motivo di ricorso l’Inps denuncia la violazione e falsa applicazione

R.G. 26082/2012

ritualmente nel processo; e per altro verso non è conforme al principio di
autosufficienza; poiché non riproduce, né indica o produce i DM in questione sulla cui
scorta la censura viene formulata.
1.5. Secondo una diversa censura, per l’INPS dalla lettura dell’articolo 3,8 comma
della legge numero 335/95 sarebbe evincibile un obbligo a carico del datore di lavoro
di comunicare all’Inps qualsivoglia variazione a seguito del mutamento dell’attività

con efficacia ex tunc, con il provvedimento di modificazione dell’inquadramento da
parte dell’Inps; tale dichiarazione doveva concretizzarsi in un altro atto di volontà
successivo al precedente e diretto all’ente previdenziale dove espressamente si
indicano gli elementi che, secondo il datore di lavoro, conducono a un mutamento
dell’effettiva attività fino a quel momento svolta.
La tesi è infondata. L’art. 3,comnna 8 della legge 335/1998 recita “I provvedimenti
adottati d’ufficio dall’INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini
previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente
alla effettiva attivita’ svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di
notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l’inquadramento
iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di
variazione disposta a seguito di richiesta dell’azienda, gli effetti del provvedimento
decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. Le variazioni di
inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere
categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non
retroattivita’, dalla data fissata dall’INPS. Le disposizioni di cui al primo e secondo
periodo del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di
entrata in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza
passata in giudicato”.
1.6. La norma si occupa di regolare gli effetti dei provvedimenti di variazione di
inquadramento previdenziale adottati dall’INPS in sede di riesame o di verifica di
singole situazioni aziendali, ovvero in conseguenza di una generale variazione
d’indirizzo nella classificazione. Ma anche a voler estendere lo stesso disposto
normativo a tutti i casi in cui una variazione di classificazione segua dichiarazioni
datoriali, anche successive alle prime, esso non prevede comunque un obbligo a carico
del datore di lavoro di comunicare all’Inps qualsivoglia variazione a seguito del
mutamento dell’attività svolta. Né in particolare prevede l’obbligo delle aziende di
3

svolta, in quanto se ciò non accade vi provvede il legislatore a far conseguire l’effetto,

.

R.G. 26082/2012

effettuare specifiche dichiarazioni preventive appositamente destinate al fine esclusivo
di consentire all’Inps la verifica dei presupposti per la classificazione dell’impresa.
1.7. E’ vero che la legge prevede l’effetto retroattivo della variazione, nei casi in cui
“l’inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di
lavoro”; e che le inesatte dichiarazioni (positive o omissive) del datore di lavoro, da
cui possono derivare gli effetti retroattivi del provvedimento di variazione, vanno

classificazione; sicchè, in base all’art. 3, comma 8 della legge 335/1998 il datore di
lavoro non deve mai fornire notizie inesatte in occasione delle sue varie comunicazioni
all’INPS. Ma non è previsto dalla norma che egli abbia anche l’obbligo di effettuare
una dichiarazione di variazione al mutare dei dati determinanti l’inquadramento e di
effettuare comunicazioni ad hoc di natura preventiva; sicchè le dichiarazioni in
discorso possono essere soltanto quelle desumibili da atti diretti ad altri fini.
1.8.- Infine, l’Inps censura la violazione dell’art. 2 d.l. 352/78 convertito in

L. 4

agosto1978, n. 467 (intitolato cessazione, variazione o sospensione di attività) il quale
prevede che: “In caso di sospensione, variazione o cessazione della attività, il titolare
o il leale rappresentante dell’impresa sono tenuti a farne comunicazione entro trenta
giorni, alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e agli enti
previdenziali gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nei cui confronti
è sussistito il relativo obbligo assicurativo. In caso di mancato adempimento è dovuta
a ciascuno degli enti nei cui confronti si è verificata l’omissione la somma di L. 50.000
a titolo di sanzione amministrativa. Sono abrogate le precedenti disposizioni che
prevedono sanzioni per la stessa materia”.

La norma non si riferisce alla

classificazione dell’impresa a fini previdenziali, ma impone un obbligo di comunicare la
sospensione, variazione o cessazione della attività aziendale. Essa non prevede
l’obbligo di comunicare un qualsiasi altro fatto, anche differente dalla variazione di
attività, che funga da presupposto per la classificazione dell’impresa (come il numero
dei dipendenti). Inoltre, essendo assistito da sanzione amministrativa, si tratta di
precetto non estensibile per via analogica a tutti i fatti rilevanti ai fini della
classificazione dell’impresa. Peraltro si tratta di ipotesi normativa neppure posta a
base della pretesa formulata con la cartella opposta in relazione alle contestazioni di
cui al verbale di accertamento ispettivo (nel quale pacificamente non si discute del
precetto in questione).

4

riferite ad una qualsiasi comunicazione in base alla quale sia evincibile la

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2. Con il ricorso incidentale condizionato la società intimata denuncia la violazione e
falsa applicazione dell’art. 3, comma 8, legge 335/1995 eventualmente in combinato
disposto con l’art.2 d.l. 352/1978 e propone di superare la tesi espressa in premessa
dai giudici di merito, in conformità alla sentenza n.13338/2008 di questa Corte,
secondo cui l’omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività svolta
dall’azienda è da equiparare all’ipotesi delle dichiarazioni inesatte che comporta la
retroattività degli effetti della variazione di inquadramento. La censura, aldilà della sua

3. In conclusione; sulla scorta della considerazioni che precedono il ricorso principale
deve essere rigettato, mentre quello incidentale deve essere dichiarato assorbito. Le
spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e condanna l’INPS al pagamento delle spese
processuali liquidate in complessivi C 4700 , di cui C 4500 per compensi professionali,
oltre al 15% per spese aggiuntive ed oneri accessori di legge. Dichiara assorbito il
ricorso incidentale.
Così deciso in Roma, 3 novembre 2017
Il Consigliere estensore

fondatezza o meno, è da ritenere assorbita in ragione del rigetto del ricorso principale.

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