Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3459 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. II, 12/02/2020, (ud. 18/09/2019, dep. 12/02/2020), n.3459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3410/2015 proposto da:

A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

TRIONFALE 25, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PRATICO’,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.T., elettivamente domiciliata in ROMA, V. PIEMONTE

32, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SPADA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17386/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 25/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio DEL

18/09/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

che:

1. G.T. proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Giudice di pace di Roma le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 778,25 in favore di A.P., quale saldo del compenso dovuto per le prestazioni professionali svolte in favore dell’opponente.

Il Giudice di pace di Roma, con sentenza n. 42614/2008, in parziale accoglimento dell’opposizione, condannava l’opponente al pagamento della minore somma di Euro 507,96.

2. Avverso la sentenza proponeva appello G.T..

Nella contumacia di A.P., il Tribunale di Roma – con sentenza 25 agosto 2014, n. 17386 – ha accolto il primo motivo d’appello e, “per l’effetto”, ha accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando A. al pagamento delle spese di giudizio.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione A.P..

Resiste con controricorso G.T..

Il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria, sia prima della Camera di consiglio del 5 marzo 2019, in cui è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa del pronunciamento delle sezioni unite, a seguito dell’ordinanza n. 28844/2018, sia prima della Camera di consiglio del 18 settembre 2019, in cui il ricorso è stato deciso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

a) Il primo motivo lamenta “nullità dell’impugnata sentenza e del procedimento di grado d’appello in quanto viziato ab origine da difetto di notifica all’appellato-contumace e da tardività dell’impugnazione, violazione di legge per error in procedendo”: la sentenza impugnata, là dove afferma che il ricorrente, dichiarato contumace in appello, era stato “ritualmente citato” sarebbe errata in quanto l’atto d’appello è stato irritualmente notificato alla parte personalmente “sbagliando il luogo di effettuazione della stessa, che non era quello della residenza, nè quello dove abitualmente il professionista svolgeva la propria attività, avendo egli trasferito il proprio studio”; “nella fattispecie per cui è ricorso la notifica eseguita presso il domicilio eletto presso il difensore è risultata manifestamente tardiva e quella eseguita presso la parte personalmente evidentemente non corretta nell’esecuzione del 23 novembre 2009 e verosimilmente erronea anche in rinnovazione”. Il motivo non può essere accolto. Poco preciso nella sua esposizione (a p. 4 fa cenno – cenno poi non sviluppato – a una notificazione della sentenza di primo grado avvenuta “in uno con l’atto di precetto” il 23 settembre 2008, precedentemente alla data del suo deposito, l’8 ottobre 2008), il motivo non è chiaro nella sua censura, volta, sembra, a lamentare sia l’omessa notificazione nei suoi confronti dell’atto d’appello sia la tardività del medesimo.

A quanto risulta, l’atto di appello è stato notificato, ai sensi degli artt. 330 e 170 c.p.c., al procuratore costituito del ricorrente in primo grado, presso il quale questi aveva eletto domicilio, lunedì 23 novembre 2009, tempestivamente rispetto al termine – allora annuale – di cui all’art. 327 c.p.c., essendo la sentenza impugnata stata depositata, come già detto, l’8 ottobre 2008. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha, implicitamente, ritenuto tempestiva l’impugnazione e ha dichiarato la regolarità della citazione dell’appellato, dichiarandolo contumace.

b) Con il secondo motivo – rubricato “difetto di ultra petizione nell’impugnata sentenza; contraddittorietà della motivazione in relazione alla declaratoria di condanna alle spese del grado” – il ricorrente censura la decisione del Tribunale nella parte in cui perviene “all’annullamento del decreto ingiuntivo e non solo alla riforma della sentenza di primo grado, ribaltando comunque in senso completamente sfavorevole l’accertamento di merito che era stato compiuto in primo grado (..), cancellando tutto l’impianto del precedente grado di giudizio”.

Il motivo è infondato. Il ricorrente sembra ritenere che il giudice d’appello possa solo “correggere e integrare” la sentenza impugnata e non considera che il giudizio d’appello è giudizio di merito che, nei limiti della devoluzione mediante i motivi di impugnazione, ripropone alla decisione del giudice la causa e che può portare al totale ribaltamento della decisione di primo grado.

2. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 2.000, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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