Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3459 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. III, 11/02/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.E.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell’avvocato

CLARIZIA ANGELO, rappresentata e difesa dall’avvocato BRUNO GAETANO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., (OMISSIS), nella qualità di erede del

coniuge S.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI VILLINI 15, presso lo studio dell’avvocato MASSELLA STEFANIA

(STUDIO CAPRINO), rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIELLO

GIUSEPPE giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

G.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 378/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

emessa il 04/04/2006, depositata il 24/04/2006; R.G.N. 950/2003.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. Avverso il pignoramento mobiliare del 29.8.89 in danno del marito in regime di separazione dei beni, tal G.S., eseguito nella casa coniugale ad istanza di S.F., C.E.E. propone opposizione, con ricorso dep. addì 1.9.89, al pretore della sezione distaccata di Nocera Inferiore della Pretura Circondariale di Salerno;

1.2. la causa passa in carico dapprima al Tribunale di Salerno e poi al neo istituito Tribunale di Nocera Inferiore, il quale la decide, rigettando l’opposizione, con sentenza n. 339 del 18.9.02;

1.3. con atto di citazione notificato il 6.10.03, subentrata al S. la vedova C.A., la C. propone appello, che però la Corte di Appello di Salerno rigetta con sentenza n. 378/06, pubblicata il 24.4.06 e notificata il 6.7.06;

1.4. la C. propone ricorso per cassazione, al quale resiste la sola C., che deposita pure memoria ex art. 378 c.p.c.; e, presentata dalla sola C. memoria ex art. 378 c.p.c., alla pubblica udienza del 19.1.11 nessuno compare.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. In presenza di due resistenti, tra loro l contraddittori necessari per consolidata giurisprudenza (creditore procedente e debitore esecutato nell’opposizione ex art. 619 c.p.c.), la prima notifica del ricorso per cassazione al primo di loro è inesistente per non essere andata a buon fine all’indirizzo indicato, mentre la seconda notifica al primo e quella al secondo tra essi sono tardive:

2.1. quanto al primo profilo, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario: in mancanza della quale la notifica è semplicemente inesistente, non essendosi perfezionato il procedimento notificatorio con la consegna di copia conforme all’originale dell’atto da notificare, come nel caso dell’irreperibilità del destinatario all’indirizzo indicato dal notificante (Cass. 26 marzo 2010 n. 7358, Cass. 21 giugno 2007 n. 14487);

2.2. quanto al secondo profilo, è onere di colui che procede alla notifica dell’atto di impugnazione dì attivarsi perchè questa abbia luogo nei termini e tenendo conto dell’eventualità che il domicilio eletto possa essere mutato (Cass. S.U. 18 febbraio 2009 n. 3818, Cass. S.U. 16 giugno 2010 n. 14494: le quali fanno salvo, ai fini del conseguimento di una sostanziale rimessione in termini, il solo caso – che qui non ricorre – della diligente e tempestiva rinnovazione presso il domicilio risultante dagli atti del Consiglio dell’Ordine);

2.3. neppure potrebbe applicarsi il principio generale della rinnovazione della notificazione ad uno dei litisconsorti necessari in caso di valida sua identificazione e di notificazione ad almeno altro di costoro (espresso a chiare lettere da Cass. S.U. 11 giugno 2010 n. 14124), perchè quest’ultima è a sua volta tardiva;

2.4. non si applica la sospensione feriale alle opposizioni di terzo previste dall’art. 619 c.p.c., comprese anch’esse nella nozione di opposizioni alle esecuzioni di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, richiamato, per escludere la detta sospensione, dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 (giurisprudenza consolidata: da ultimo, v. Cass. ord. 20 febbraio 2003 n. 2627, Cass. 16 settembre 2005 n. 18356, Cass. 25 luglio 2007 n. 12250, Cass. 13 ottobre 2009 n. 21681);

2.5. l’esclusione dalla sospensione vale anche per i termini per proporre impugnazione: il principio sancito dalla L. n. 742 del 1969, art. 3, secondo cui talune cause, quali quelle di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all’intero corso del procedimento, sicchè esso ha indiscutibilmente riferimento anche ai termini per proporre ricorso per cassazione; la norma citata, difatti, anche nella parte in cui richiama l’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che abbiano una determinata natura (tale, cioè, da giustificare l’esigenza di una sollecita trattazione), e non già all’organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima (giurisprudenza consolidata; in materia di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, v., tra le altre: Cass., ord. 6 febbraio 2004 n. 2342; Cass., ord. 18 gennaio 2006 n. 818; Cass., ord. 18 gennaio 2006 n. 817; Cass. 2 marzo 2010 n. 4942; per altre tipologie di cause sottratte alla sospensione: Cass. 4 dicembre 1991 n. 13055, Cass. 20 giugno 1994 n. 5932, Cass. 24 marzo 1995 n. 3478, Cass. 4 marzo 2000 n. 2450, Cass. 26 luglio 1996 n. 6753, Cass. 4 novembre 1997 n. 10823, Cass. 8 aprile 1998 n. 3629, Cass. 3 gennaio 2001 n. 44);

2.6. infatti, a fronte della notifica in data 6.7.06 della sentenza qui gravata e non applicandosi la sospensione feriale alle opposizioni previste dall’art. 619 c.p.c.:

2.6.1. il termine per impugnare è scaduto il 4.9.06;

2.6.2. è inesistente la prima notifica al G.;

2.6.3. resta irrilevante perchè tardiva la seconda, tentata anch’essa a mezzo posta con atto spedito soltanto il 16.9.06 e quindi a termine già elasso;

2.6.4. infine, la notifica alla C. si è avuta tardivamente, solo in data 11.9.06;

3. Tanto comporta che il ricorso è stato proposto in violazione del termine previsto dall’art. 325 cpv. c.p.c., sicchè esso va dichiarato inammissibile.

4. E’ così preclusa la verifica della tempestività della proposizione dell’appello, ammissibile anche di ufficio ma pur sempre una volta qualificato ammissibile il ricorso in cassazione: e tanto per essere quel gravame stato dispiegato con atto notificato in data 6-16 ottobre 2003 e cioè oltre l’anno – da non maggiorarsi del periodo di sospensione feriale, per quanto appena detto – dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, avutasi a sua volta il 18.9.02.

5. La ricorrente va condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna C. E.E. al pagamento, in favore di C.A., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200 di cui Euro 200 per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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