Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3459 del 09/02/2017

Cassazione civile, sez. I, 09/02/2017, (ud. 05/07/2016, dep.09/02/2017),  n. 3459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

XX, Elettivamente domiciliata nello studio dell’avv. Francesco

Crisci, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Mario

Benedetti, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BERGAMO, Elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio

Cesare, n. 14, nello studio dell’avv. Gabriele Pafundi, che lo

rappresenta e difende, unitamente all’avv. Vito Gritti, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso proposto in via incidentale da:

COMUNE DI BERGAMO;

COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI – BERGAMO;

avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, n. 492,

depositata in data 3 maggio 2011;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 5 luglio 2016

dal consigliere dott. Pietro Campanile;

Sentito per la ricorrenti l’avv. F. Crisci;

Sentito per il controricorrente l’avv. G. Pafundi;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Brescia, pronunciando sull’opposizione alla stima proposta dalla XX nei confronti del Comune di Bergamo e della Commissione Provinciale Espropri in relazione alla determinazione dell’indennità di espropriazione di una porzione, pari a mq 18.748, di un più vasto terreno, per la realizzazione del P.I.P. approvato con Delib. 3 giugno 2002, ha determinato l’indennità in Euro 1.818.556,00 oltre a interessi legali dalla data del decreto di esproprio fino alla data del deposito.

1.1. In particolare, la corte territoriale, considerata la natura edificatoria del terreno, ha parzialmente disatteso le conclusioni del CTU (che aveva indicato il valore del terreno in Euro 2.242.362,00), ritenendo fondate le osservazioni del Comune di Bergamo incentrate sulla stima inadeguata per difetto dei costi di costruzione.

1.2. E’ stato poi escluso che potesse riconoscersi l’indennizzabilità della perdita di produttività e di avviamento dell’azienda agricola gestita dalla società L., ritenendosi che l’area espropriata, pari all’11 per cento del terreno originariamente appartenente alla società, rivestisse un ruolo marginale e non incidesse, quindi, sulla produttività dell’azienda.

1.3. Quanto alla dedotta inutilizzabilità, di fatto, di tre lotti di terreno, si è osservato che la perdita delle potenzialità edificatorie, le cui ragioni non sarebbero state adeguatamente chiarite dallo stesso consulente tecnico d’ufficio, non poteva essere presa in considerazione, rilevandosi, per altro, che ogni questione relativa al pregiudizio subito dal proprietario a cagione della realizzazione dell’opera pubblica, incidente su beni non interessati dal procedimento ablativo, ricondotta nella previsione della L. n. 2359 del 1865, art. 46 esulavano dal giudizio relativo all’opposizione alla stima.

1.4. Per la cassazione di tale decisione la XX. insorge con ricorso, affidato a due motivi, cui il Comune di Bergamo resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale con unico e articolato motivo.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Preliminarmente va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della Commissione provinciale espropri, in quanto l’unico soggetto passivamente legittimato nel giudizio di opposizione, promosso dall’espropriato avverso la stima dell’indennità, va individuato con esclusivo riferimento al decreto di espropriazione ed in base al soggetto o ente in favore del quale risulti adottato (Cass., 18 maggio 2012, n. 7966), mentre nessun interesse a contraddire può ravvisarsi in capo all’autorità che ha emesso il provvedimento ablativo, nonchè, e a maggior ragione, a quella che, in sostanziale posizione di terzietà, ha determinato l’indennità definitiva.

3. Con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 112 c.p.c., nonchè del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 la ricorrente in via principale sostiene che erroneamente sarebbero state escluse dalla determinazione dell’indennità le voci relative al pregiudizio arrecato, sotto il profilo della inutilizzabilità, a causa delle scelte operative effettuate dal Comune, di alcuni lotti per complessivi mq 2.570, nonchè il relazione alla perdita di terreno, nella misura percentuale dell’undici per cento, da destinare all’allevamento dei bovini.

3.1. Con il secondo mezzo si denuncia la violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 per non essersi attribuito alla ricorrente “un serio ristoro”, in conseguenza dell’esclusione di voci accertate nel giudizio, con particolare riferimento alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio.

3.2. Dette censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima correlazione, sono in parte inammissibili, ed in parte infondate.

3.3. Non può ravvisarsi, invero, alcuna violazione del principio contenuto nell’art. 112 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha esaminato gli aspetti evidenziati dalla ricorrente, escludendone la rilevanza ai fini della determinazione dell’indennità, anche con riferimento a un eventuale deprezzamento della parte residua della proprietà, con motivazione congrua e adeguata, che, per altro, non risulta in alcun modo censurata, se non attraverso il generico riferimento alle conclusioni peritali, dalle quali la Corte si sarebbe discostata. Tale assunto contrasta con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il giudice del merito non è tenuto a conformarsi alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, salva la necessità, qualora intenda discostarsi dalle stesse, di fornire un’adeguata motivazione (Cass., 3 marzo 2011, n. 5148; Cass. 4 giugno 2007, n. 12930).

3.4. La Corte di appello ha reso in proposito congrua motivazione, avendo osservato, quanto alla dedotta perdita di utilità delle potenzialità urbanistiche di parte dell’area residua per una complessiva superficie di mq 2.570, come, in disparte l’estraneità al thema decidendum degli aspetti risarcitori derivanti da scelte attribuite al Comune ed esulanti dalla vicenda espropriativa (la stessa ricorrente, per altro, afferma di aver adito al riguardo il giudice amministrativo), il consulente tecnico d’ufficio non avesse chiarito “se l’inutilizzabilità di fatto sia riferita alla conduzione agricola o alla destinazione urbanistica”, nè “se derivi dalla ubicazione a margine della strada o in zona di rispetto cimiteriale, indipendentemente dalla porzione di area espropriata”.

3.5. A fronte di tali rilievi non risulta svolta nel ricorso – con evidenti profili di inammissibilità, in parte qua, delle censure – alcuna argomentazione critica, così come in relazione alla questione squisitamente di merito – in ordine all’esclusione del deprezzamento dell’area residua, anche considerate le esigenze dell’azienda agricola, essendosi nell’impugnata decisione affermato che l’area espropriata, “è grossomodo pari all’11% della proprietà L., ed è in posizione confinante e marginale rispetto all’azienda agricola, onde non si ritiene provato che l’esproprio abbia inciso sulla produttività e tanto meno sull’avviamento dell’azienda”.

4. Con il ricorso incidentale il Comune di Bergamo deduce, con un primo mezzo, che erroneamente l’area sarebbe stata ritenuta edificabile, in quanto, prima dell’attuazione del P.I.P., essa aveva valenza agricola.

4.1. La censura è infondata, in quanto contrastante con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l’inclusione di un’area in un piano per insediamenti industriali (p.i.p.) ne implica l’acquisizione della prerogativa di edificabilità, non diversamente dall’inserimento in un piano di zona per l’edilizia economica e popolare (p.e.e.p.), anche ove l’originaria zonizzazione del piano regolatore generale ne comportasse la qualificazione come suolo agricolo: Infatti l’acquisto del carattere di edificabilità avviene in virtù della variante introdotta dal piano attuativo, che in tale parte va considerato strumento programmatorio e conformativo (Cass., 6 settembre 2006, n. 19128; Cass., 24 aprile 2007, n. 9891).

5. Il secondo motivo, con il quale si invoca la commisurazione dell’indennità al valore dichiarato ai fini dell’I.C.I., risulta superato a seguito dell’abrogazione delle norme richiamate.

Infatti con sentenza del 22 dicembre 2011, n. 338, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 16, comma 1, (e, in via consequenziale, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, comma 7), nella parte in cui, per il caso di omessa dichiarazione o denuncia ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ici) o di dichiarazione o denuncia di valori assolutamente irrisori, non stabilisce un limite alla riduzione dell’indennità di esproprio, idoneo ad impedire la totale elisione di qualsiasi ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo espropriato e l’ammontare della indennità.

6. Il rigetto di entrambi i ricorsi, per le ragioni sopra indicate, comporta, in considerazione della reciproca soccombenza, la compensazione delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e l’incidentale e compensa le spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017

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