Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34589 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 17/10/2019, dep. 30/12/2019), n.34589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15968-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

3 MO DI M.F. E ME.AN. SNC, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA

VIA CUNFIDA N. 16 INT. 12, presso lo studio dell’avvocato NICOLA

TRABALZA, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO BONAMICI,

giusta procura in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8646/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 19/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/10/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato MARINI per delega scritta

dell’Avvocato BONAMICI che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società 3Mo di M.F. e Me.An. snc, presentava dichiarazione integrativa per l’anno di imposta 2010 con la quale nei riquadri RX e Vr richiedeva il rimborso del credito Iva pari ad Euro 26897 di cui 25000 richiesti con la dichiarazione per l’anno di imposta 2009 e Euro 1897 richiesti con la dichiarazione presentata il 9/9/2011 per l’anno 2010.

Con provvedimento del 20/12/2013 l’Agenzia delle Entrate comunicava il diniego della richiesta di rimborso per omessa presentazione delle fatture di acquisto richieste con nota prot. (OMISSIS).

A seguito di reclamo ricorso presentato dal contribuente ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 bis, era iscritto a ruolo nei termini presso la commissione provinciale di Rieti.

La commissione tributaria di Rieti respingeva il ricorso.

Proponeva appello il contribuente il quale evidenziava come la documentazione richiesta, sia pure in fase contenziosa, era stata reperita e depositata già in primo grado. La Commissione Regionale del Lazio con sentenza n. 8646/2016 considerato che i documenti contabili richiesti nella fase preliminare all’emissione del provvedimento di diniego erano stati depositati accoglieva l’appello.

Propone ricorso in Cassazione l’Agenzia Delle Entrate, tramite l’avvocatura dello Stato, affidandosi a due motivi così sintetizzabili:

violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 30, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (motivazione omessa o apparente).

Si costituiva con controricorso la società 3Mo di M.F. e Me.An. snc chiedendo il rigetto e/o la inammissibilità del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la parte ricorrente assume che il giudice sia incorso in violazione di legge, invertendo l’onere probatorio che trattandosi di rimborso gravava sul contribuente.

Invero il ricorrente non coglie l’essenza della decisione impugnata che nell’accogliere l’appello, e quindi la domanda del contribuente, ha ritenuto assolto l’onere probatorio da parte del contribuente con il deposito della documentazione richiesta.

Invero il giudice del merito ha considerato che vi era stata una fase endoprocedimentale in cui nel contraddittorio delle parti erano stati chiesti determinati documenti (analiticamente indicati) al contribuente, ed allorchè la documentazione risalente nel tempo è stata depositata ha ritenuto soddisfatte le condizioni di legge per il rimborso. Del resto alla luce dell’art. 111 Cost., va, ricordato che per principio generale, (di cui è permeato il sistema processuale civile, compreso quello tributario), entrambe le parti processuali hanno l’obbligo di collaborare per circoscrivere la materia realmente controversa Tale principio poggia le proprie basi sia sul tenore degli artt. 416 e 167 c.p.c., sia anche sul carattere dispositivo del processo che anche in ambito tributario prevede preclusioni successive, nonchè sul dovere di lealtà e probità posto a carico delle parti dall’art. 88 c.p.c.. In particolare, proprio la struttura ontologicamente dialettica del processo tributario, e nel caso il contraddittorio era stata addirittura anticipata alla fase endoprocedimentale amministrativa, implica che soprattutto il momento probatorio sia dominato da un generale onere collaborativo delle parti in funzione di una sollecitazione semplificatoria. Inoltre, il principio di ragionevole durata del processo non è e non può essere inteso soltanto come monito acceleratorio rivolto solo al giudice ma anche a tutti i protagonisti del processo, ivi comprese le parti, che, specie nei processi dispositivi e prevedenti una difesa tecnica, devono responsabilmente collaborare delimitando, ove possibile, la materia realmente controversa. Del resto la natura documentale dell’istruttoria nel processo tributario rende più facile la collaborazione per ridurre ai fatti veramente controversi la necessità di accertamento giudiziale, e nel caso proprio la fase endoprocedimentale amministrativa in cui erano stati individuati i documenti mancanti, è stato valutato dal giudice per ritenere poi assolto l’onere probatorio. Del resto nel processo tributario, l’obbligo dell’Amministrazione di leale collaborazione è ancora più forte di quello che grava sul convenuto nel rito ordinario, in quanto le Disp. della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 18, e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, secondo le quali il responsabile del procedimento deve acquisire d’ufficio quei documenti che, già in possesso dell’Amministrazione, contengano la prova di fatti, stati o qualità rilevanti per la definizione della pratica, costituiscono l’espressione di un più generale principio valevole anche in campo processuale.

Pertanto il motivo va rigettato.

Con il secondo motivo il ricorrente assume che la motivazione è inesistente o apparente.

Invero tale motivo appare inammissibile in quanto in modo surrettizio il ricorrente intende ottenere una nuova rivalutazione dei fatti e della normativa, così come interpretati dal giudice di secondo grado non ammissibile in questo grado ma solo in sede di appello. Del resto non vi è stato alcun errore nella individuazione della materia del contendere visto che la sentenza della commissione regionale del Lazio ha considerato i fatti acquisiti al processo lasciando chiaramente trasparire il percorso logico seguito, avendo ritenuto che i documenti depositati, valutati in uno con il contenuto del provvedimento amministrativo, consentissero di ritenere assolto l’onere probatorio. Va, per altro verso, posto in rilievo come, al di là della formale intestazione dei motivi, il ricorrente deduce in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 10, n. 5, (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053).

Il vizio di motivazione, nel caso ratione temporis applicabile, si può ravvisare nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti. Il concetto di fatto delineato dal legislatore implica un fatto inteso nella sua accezione storico fenomenica, e non anche come nella specie la critica circa la valutazione del fatto. Trattasi di ratio decidendi che non è stata intaccata dal motivo in questione, essendosi il ricorrente limitato sostanzialmente riproporre le doglianze già sottoposte al vaglio di questa Corte con il primo motivo.

Emerge dunque evidente come il ricorrente in realtà inammissibilmente prospetti una rivalutazione del merito della vicenda, comportante accertamenti di fatto preclusi a questa Corte di legittimità, nonchè la rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Le spese seguono la soccombenza e liquidate in Euro 2700 oltre oneri di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 2700 per onorari oltre oneri di legge. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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