Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34582 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 17/10/2019, dep. 30/12/2019), n.34582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 14156 del ruolo generale dell’anno 2013

proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato,

presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è

domiciliata;

– ricorrente –

contro

Comune di Santo Stefano d’Aveto, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del

controricorso, dagli Avv.ti Andrea Manzi e Pietro Piciocchi,

elettivamente domiciliato in Roma, via Confalonieri, n. 5, presso lo

studio del primo difensore;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Liguria, n. 94/11/12, depositata in data 15 novembre

2012;

udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 ottobre 2019

dal Consigliere Giancarlo Triscari;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore

generale Dott.ssa Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso;

udito per l’Agenzia delle entrate l’Avvocato dello Stato Giovanni

Palatiello e per il Comune di Santo Stefano d’Aveto l’Avv. Gianluca

Calderara.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: il Comune di Santo Stefano d’Aveto aveva presentato all’Agenzia delle entrate un’istanza di rimborso del credito Iva, relativo all’anno di imposta 2008, conseguente a spese per ristrutturazione degli impianti di seggiovia presso il (OMISSIS) dallo stesso, successivamente, affidati in concessione alla società partecipata Santo Stefano d’Aveto Servizi s.r.l. mediante stipula di una convenzione; l’istanza di rimborso era stata rigettata dall’Agenzia delle entrate; il Comune aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova che lo aveva accolto, avendo ritenuto che il ricorrente aveva dato prova della gestione in proprio di attività commerciale; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello.

La Commissione tributaria regionale della Liguria ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: le spese per le quali il Comune aveva chiesto il rimborso dell’Iva versata erano relative alla ristrutturazione dell’impianto di seggiovia la cui gestione, consistente nell’attività di trasporto di persone, era stata data in concessione, dietro versamento di un canone, alla società partecipata Santo Stefano d’Aveto Servizi s.r.l.; se, da un lato, era vero che il Comune non aveva gestito l’attività di trasporto, d’altro lato il suddetto ente pubblico aveva gestito l’attività di locazione di propri impianti, realizzando mediante il conferimento in concessione, un’attività commerciale estranea ai fini istituzionali e quindi non pubblica; il Comune, inoltre, aveva dato prova dello svolgimento della suddetta attività commerciale con la redazione della denuncia Iva annuale e con il deposito della concessione.

Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate affidato a un unico motivo di censura, cui ha resistito il Comune depositando controricorso illustrato con successiva memoria, con la quale deduce, in particolare, l’intervenuto giudicato esterno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ai fini della definizione della presente controversia assume rilevanza decisiva l’eccezione di giudicato esterno proposta dalla controricorrente, con la memoria del 10 ottobre 2019, e basata sulla ordinanza di questa Corte 26 maggio 2016, n. 10914.

Invero, dall’esame della ordinanza, prodotta dalla controricorrente con la memoria, si evince che questa Corte aveva dichiarato manifestamente infondato il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 738/5/2014, depositata il 9 giugno 2014, con la quale, nel confermare la decisione di annullamento del diniego di rimborso Iva avanzata dal Comune di Santo Stefano d’Aveto relativo ad acquisti e importazione di beni ammortizzabili effettuati nell’anno 2009 per la realizzazione di una seggiovia, riteneva che per identica fattispecie relativa all’anno precedente la stessa Commissione tributaria aveva riconosciuto il diritto al rimborso con sentenza n. 230/11 del 17.9.2012, avendo condiviso il contenuto della sentenza anzidetta, anche se non definitiva, avendo ritenuto dimostrata l’attività svolta dal Comune in convenzione con la società di servizi.

La Corte, con l’ordinanza sopra citata, ha dichiarato manifestamente inammissibile la censura proposta, in quanto la sentenza, differentemente da quanto sostenuto dalla ricorrente Agenzia delle entrate, risultava autosufficiente sotto il profilo motivazionale, essendo stata redatta per relationem alla pronuncia del giudice di primo grado ma con una autonoma valutazione critica.

Pertanto, avendo questa Corte rigettato il ricorso, la questione relativa alla legittimità del diritto al rimborso Iva presentata dal Comune di Santo Stefano d’Aveto relativamente ad acquisti e importazione di beni per la realizzazione di una seggiovia, dalla stessa poi data in concessione ad una società di servizi, è da considerarsi passata in giudicato.

L’accertamento, quindi, compiuto dal giudice di primo e confermato dal giudice del gravame, in ordine alla illegittimità del diniego di rimborso nella vicenda esaminata in quella sede, relativa all’anno 2009, deve ritenersi passato in giudicato.

Tale effetto assume rilievo nella presente controversia, ove si controverte della medesima questione, cioè la sussistenza del diritto al rimborso del credito Iva, relativo all’anno di imposta 2008, conseguente a spese per ristrutturazione degli impianti di seggiovia presso il (OMISSIS) dallo stesso, successivamente, affidati in concessione alla società partecipata Santo Stefano d’Aveto Servizi s.r.l. mediante stipula di una convenzione.

L’identità della questione è desumibile dallo stesso contenuto dell’ordinanza di questa Corte, sopra citata, laddove si riporta che la Commissione tributaria regionale aveva motivato per il rigetto dell’appello facendo riferimento, per relationem, alla pronuncia della Commissione tributaria provinciale n. 230/11/2012 del 17 settembre 2012, cioè alla pronuncia oggetto di impugnazione dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Liguria la cui decisione è stata, ora, oggetto di ricorso per cassazione dinanzi a questa Corte.

Deve, quindi, ritenersi che, nella fattispecie in esame, si è formato il giudicato esterno e farsi applicazione del principio, più volte affermato da questa Corte, dell’efficacia preclusiva di nuovi accertamenti, propria del giudicato esterno tra le stesse parti, quando si tratti dei medesimi accertamenti di fatto posti in essere nello stesso quadro normativo di riferimento (Cass. civ., 9 ottobre 2015, n. 20257).

L’accoglimento dell’eccezione in esame assume valore decisivo, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nei confronti dell’Agenzia delle entrate in quanto amministrazione dello Stato che opera con il meccanismo della prenotazione a debito.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive Euro 7.300,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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