Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34581 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 02/10/2019, dep. 30/12/2019), n.34581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvat – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24990/2018 R.G. proposto da:

FILMS s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppa Maria Teresa Lamicela,

dall’Avv. Giuseppe Francesco Lovetere e l’Avv. Marialucrezia Turco,

elettivamente domiciliata in Roma, via Barberini, n. 47;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane, in persona del direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ope legis

in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia 364/2018, depositata il 29 gennaio 2018.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2 ottobre 2019

dal Cons. Salvatore Leuzzi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Umberto De Augustinis, che ha concluso chiedendo il rigetto

del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avv. Lovetere;

udito per l’Avvocatura Generale dello Stato l’Avv. Anna

Collabolletta.

Fatto

FATTI DI CAUSA

LA FILM s.p.a., per mezzo di rappresentante indiretto CAD D & C Spedizioni s.r.l., con bolletta del 29 marzo 2012, importava dalla Cina una partita di carburi metallici pronte per la pressatura, sotto la nomenclatura NC 3824 30 00 90, con dazio del 5.3%. A seguito di accertamento, con analisi di campioni, la partita risultava essere una miscela di carburo di tungsteno e polvere metallica sicchè veniva riclassificata alla Taric 3824 30 00 10, con aliquota del 5.3% e dazio antidumping supplementare con aliquota al 33%.

La controversia instaurata dall’importatrice, ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 65 e ss., si concludeva presso la Direzione Regionale competente con la conferma della classifica proposta dall’Ufficio.

Successivamente l’Ufficio delle Dogane emetteva provvedimento di rideterminazione dei tributi dovuti, rettificando la dichiarazione doganale.

Difettando il pagamento, l’Ufficio procedeva alla rettifica ed emetteva atto di contestazione di sanzioni amministrative e avviso di accertamento dei maggiori dazi dovuti, notificandoli all’odierna ricorrente.

La CTP di Milano, riuniti i ricorsi avverso gli atti anzidetti, li rigettava.

La CTR della Lombardia confermava la sentenza di primo grado.

La ricorrente ha affidato il proprio ricorso a tre motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del Reg. CE n. 2268 del 2004, art. 1, come modificato dal Reg. CE n. 1275 del 2005, art. 1, e delle regole generali per l’interpretazione della Nomenclatura Combinata nn. 1 e 6, contenute nelle Disp. preliminari al Reg. CEE n. 2658 del 1987, Tariffa, paragrafo A, Allegato I, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente effettuato la classificazione tariffaria del materiale oggetto delle bollette.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 11, e del D.L. n. 269 del 2003, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto la configurabilità, nella specie, di una forma di responsabilità solidale.

Con il terzo motivo di ricorso, si censura la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5,16 e 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente trascurato di motivare in ordine alla sussistenza della colpevolezza dell’odierna ricorrente.

Il primo motivo è inammissibile.

Mette in conto osservare che il Reg. CE del Consiglio 26 luglio 2005, n. 1275 del 2005, ha modificato il Reg. CE n. 2268 del 2004, art. 1, istitutivo del dazio antidumping sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese; detto art. 1, al paragrafo 1, ora prevede che: “1. E’ istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica e di carburo di tungsteno fuso, classificabili ai codici NC 2849 90 30 ed ex 3824 30 00 (codice TARIC 3824 30 00 10), originarie della Repubblica popolare cinese”.

La CTR, premessa una disamina delle regole in punto di classificazioni tariffarie e relative nomenclature, ha osservato che “la classifica dell’Ufficio è conforme a queste regole”, in quanto “basata su ripetuti controlli dei lavoratori chimici pubblici (Milano e Roma) ai quali le parti invitate non hanno voluto presenziare”; non ha ritenuto rilevanti gli esiti dell’analisi di un laboratorio privato” con cui le parti hanno “supportato la loro contestazione”, giacchè non è stato “enunciato il tipo di accreditamento”; ha accertato, infine, che, nella specie, la materia importata era costituita da “carburo di tungsteno semplicemente miscelato”.

In ragione dell’accertamento compiuto, quindi della consistenza dei prodotti importati, siccome riscontrata pure a seguito delle indagini di laboratorio, la CTR ha ritenuto coerente la classificazione tariffaria operatane dall’erario.

Invero, nel “considerando” del Reg. anzidetto, n. 15, si osserva che se il tungsteno “si mescola semplicemente… con una polvere metallica, le sue caratteristiche non cambiano”, dal momento che, pur essendo “la struttura del nuovo tipo di prodotto… leggermente diversa… per via dell’aggiunta di una piccola quantità di cobalto… entrambi i prodotti mantengono le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e subiscono esattamente le stesse fasi di trasformazione che portano ad un’identica utilizzazione finale”.

Il considerando n. 19 soggiunge che “la semplice aggiunta di una piccola quantità di cobalto o di qualsiasi altra sostanza indicata al considerando 15 non modifica le proprietà del prodotto” composto di solo tungsteno, in quanto si presta alle “stesse utilizzazioni finali”, dovendo ambedue i materiali “essere ulteriormente trasformati”.

Il considerando n. 22 evidenzia che il nuovo tipo di prodotto frammisto di tungsteno e polvere metallica importato dalla RPC “è applicato per lo stesso scopo del prodotto oggetto delle misure in vigore”, atteso che gli utilizzatori non ravvisano “alcuna differenza tra i due prodotti”.

Questo essendo la cornice normativa e il quadro ermeneutico, appare evidente che il ricorrente ambisce a fornire – benchè ciò si mostri eccentrico rispetto al contesto processuale prescelto – la prova di caratteristiche dei prodotti differenti da quelle accertate dai giudici d’appello, mirando a ravvisare una densità, una fisionomia, una consistenza materiale e chimica dei prodotti diversa da quella appurata dalla CTR anche in ragione delle indagini di laboratorio in precedenza espletate. Segnatamente, la ricorrente aspira a far appurare che i prodotti rappresentati – secondo l’accertamento della CTR – da un composto di tungsteno con semplice aggiunta di polveri metalliche, siano in realtà polveri pronte per la pressatura, a dimensione granulare e scorrevole.

In tal guisa, la ricorrente, pur denunciando la violazione di legge, promuove in realtà una ricostruzione della fattispecie concreta difforme da quella accertata dai giudici d’appello. Ma questa Corte ha più volte affermato il principio, secondo il quale “in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” se non nei limiti del vizio di motivazione come indicato dall’art. 360, comma 5, n. 5, nel testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012, (Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015).

Il giudice del gravame si è posto in una visuale di piena coerenza con l’orientamento consolidato di questa Corte (v. ex multis Cass. n. 17477 del 2007; Cass. n. 19547 del 2017), limitandosi a dare libera prevalenza ad alcuni elementi di prova al posto di altri e a offrirne idonea contezza argomentativa. Nè la parte processuale può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (da ultimo ed ex multis v. Cass. n. 29404 del 2017); con la proposizione del mezzo di impugnazione, il ricorrente non può, infatti, spingersi a contrapporre un difforme apprezzamento in fatto rispetto a quello reso dai giudici del merito, in base ad un’analisi, in sè coerente, degli elementi di valutazione disponibili, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità (Cass. n. 9097 del 2017).

Il secondo e il terzo motivo sono suscettibili di trattazione unitaria per intima connessione; essi appaiono infondati e vanno rigettati.

Nel caso di specie l’odierna ricorrente è stata pacificamente assistita in dogana da un rappresentante indiretto.

Questa Corte ha ancor di recente osservato che “In tema di dazi all’importazione, poichè l’obbligazione del contribuente sorge in conseguenza del mero fatto oggettivo della dichiarazione in dogana, ai sensi dell’art. 202 codice doganale comunitario, comma 3, di cui al Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913 del 1992, soggetto passivo della medesima è, oltre all’importatore e al suo rappresentante indiretto, qualsiasi soggetto che abbia partecipato alle formalità doganali sapendo, o dovendo ragionevolmente sapere, che l’introduzione della merce era irregolare” (Cass. n. 4389 del 2019).

Già in precedenza la giurisprudenza nomofilattica aveva ritenuto che “In tema di dazi all’importazione, ai sensi dell’art. 202 codice doganale comunitario, comma 3, di cui al Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913 del 1992, è chiamato a rispondere della medesima obbligazione doganale, sorta in seguito all’irregolare introduzione di merce in ambito comunitario, oltre all’importatore, chiunque abbia, comunque e a qualsiasi titolo, partecipato o contribuito a realizzare tale introduzione irregolare (Cass. n. 15034 del 2014).

La pretesa di parte ricorrente di smarcarsi dalla responsabilità solidale avuto riguardo all’irregolare dichiarazione doganale cozza, pertanto, con un principio sedimentato.

D’altronde, il quadro normativo è netto e perspicuo. Segnatamente il cit. art. 202, comma 3, dispone che “sono debitori” dell’obbligazione doganale”: (1) la persona che ha proceduto all’introduzione irregolare della merce, quindi l’importatore; (2) “le persone che hanno partecipato a questa introduzione sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che essa era irregolare”, nonchè (3) “le persone che hanno acquisito o detenuto la merce considerata e sapevano o avrebbero dovuto, secondo ragione, sapere allorquando hanno acquisita o ricevuta che si trattava di merce introdotta irregolarmente”.

La piana analisi della norma pone in luce che la consapevolezza (“sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere”, “sapevano o avrebbero dovuto, secondo ragione, sapere”) della irregolarità della introduzione della merce, quindi l’afferente stato soggettivo – profilo sul quale, ancorchè non ne abbia affatto fornito la prova, la ricorrente insiste nel terzo motivo di ricorso – rileva unicamente per “le persone” che “hanno partecipato” all’introduzione irregolare” o che “hanno acquisito o detenuto la merce considerata” (cioè introdotta irregolarmente), mai per “la persona che ha proceduto” ad una “introduzione irregolare”: la ratio evidente si rinviene agevolmente nella impossibilità logica di ravvisare una ignoranza della provenienza della merce nella “persona che ha proceduto a tale introduzione irregolare” perchè chi procede all’introduzione” di una merce conosce perfettamente l’origine della stessa e, quindi, la conseguente soggezione di quella “a dazi all’importazione”, oltre che – come affermato nella sentenza 17 luglio 1997 n. 97, resa nel procedimento C-97/95, dalla Corte di Giustizia CE – nelle esigenze di rafforzamento dell’obbligo dell’importatore di vigilare sull'”esattezza dell’informazione fornita alle autorità dello Stato di esportazione da parte dell’esportatore” al fine di evitare “abusi”.

Dal rilievo che precede discende che vanamente la ricorrente invoca il suo stato soggettivo atteso che essa è la “persona che ha proceduto a tale introduzione irregolare” e non già una che ha “partecipato” a quell’operazione (v. in questo senso Cass. n. 24675 del 2011; v. anche Cass. n. 4389 del 2019 cit.).

Nel punto “57” della sentenza della giudice Eurounitario evocata appena sopra (v. Corte Giust. 17 luglio 1997 n. 97, resa nel procedimento C-97/95, cit.), è stato opportunamente precisato che “la buona fede dell’importatore non lo esime dalla sua responsabilità per l’adempimento dell’obbligazione doganale, essendo questi il dichiarante della merce importata (v. in tal senso anche Corte di Giust. sentenza 11 dicembre 1980, causa 827/79, Acampora,… punto 8)”, osservando, altresì, che “se così non fosse… l’importatore sarebbe indotto a non verificare più l’esattezza dell’informazione fornita alle autorità dello Stato di esportazione da parte dell’esportatore, nè la buonafede di quest’ultimo, il che darebbe luogo ad abusi”.

L'”incarico” detto, inoltre ed infine, non esclude affatto la responsabilità del “dichiarante” (cioè, nel caso, della ricorrente) per il pagamento dell’obbligazione doganale perchè, giusta il secondo inciso della medesima norma, “in caso di rappresentanza indiretta è parimenti debitrice la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana”: l’altra “persona”, quindi, è coobbligata solidale (“parimenti debitrice”) col “dichiarante” per quel pagamento.

Non sovvertono la cornice delle regole riassunta le deduzioni che la ricorrente soggiunge nel secondo mezzo di censura, evocando a proprio suffragio il D.L. n. 269 del 2003, art. 7, comma 1, del quale assume la perpetrata violazione. Detto articolo evocato nella rubrica del mezzo di censura, si limita a non contemplare (più) per le “sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica” la responsabilità della persona fisica autore materiale delle violazioni, prevista, invece, dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11, comma 1, stabilendo che le sanzioni stesse “sono esclusivamente a carico della persona giuridica”. La norma intertemporale dettata al successivo comma 2, soggiunge dal canto suo che “le Disp. del comma 1, si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Questa Corte ha poi chiarito, con condivisi argomenti (cfr. Cass. n. 19697 del 2013) che tale disposizione, nel consentire l’applicazione della (nuova) disciplina dettata al comma 1, finanche per violazioni commesse anteriormente alla entrata in vigore del decreto, non risulta in contrasto con il principio di legalità fissato in via generale dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 1, (“nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione”). Un siffatto contrasto non sussiste, sol che si consideri che la responsabilità della persona giuridica era già stabilita dalla previgente norma incriminatrice del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11, comma 1, – disposizione del pari richiamata nella rubrica del motivo – che la contemplava in forma semplicemente “rafforzata”, essendo l’autore materiale della violazione “obbligato solidalmente (con la persona giuridica) al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata”.

In nessuna delle norme richiamate nella rubrica del secondo motivo di ricorso, nè nella complessiva architettura normativa riassunta, v’è traccia dell’esclusione del paradigma della responsabilità solidale fra importatore e suo rappresentante indiretto consolidato nella segnalata giurisprudenza di questa Corte.

I motivi vanno, pertanto, respinti.

Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura espressa in dispositivo. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle dogane delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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