Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3458 del 15/02/2010
Cassazione civile sez. lav., 15/02/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 15/02/2010), n.3458
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 16914-2007 proposto da:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA
PIAZZA GIUSEPPE VERDI N. 10, presso lo studio dell’Avvocato TURCO
CHIARA, (c/o l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari), che
lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORINO
122, presso lo studio dell’avvocato COMEGNA CARMELO, che lo
rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza non definitiva n. 1505/2006 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 09/06/2 006 R.G.N. 5636/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/12/2009 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza non definitiva indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado che aveva accolto la domanda proposta dall’odierno intimato nei confronti dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a., intesa ad ottenere il ricalcolo dell’indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto, nonchè delle mensilità supplementari e delle ferie, mediante il computo dei compensi per lavoro straordinario prestato con continuità, ha limitato il diritto a tale ricalcolo sino all’entrata in vigore del c.c.n.l. del 31 ottobre 1992 rimettendo al definitivo la decisione delle domande relative al periodo precedente.
1.1. In particolare, la Corte di merito ha ritenuto che il diritto non poteva riconoscersi per il periodo successivo al contratto collettivo del 1992, che aveva introdotto una diversa regolamentazione del t.f.r. tale da escludere il computo del lavoro straordinario.
2. Avverso questa sentenza l’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. propone ricorso per cassazione deducendo tre motivi di impugnazione, illustrati con memoria. Il lavoratore intimato resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso consta di tre motivi, tutti conclusi con quesito di diritto ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c., riguardanti l’asserita omessa pronuncia su censure sollevate in appello.
1.1. Con il primo e con il secondo motivo si denuncia l’omessa pronuncia, o comunque il vizio di motivazione, ovvero violazione e falsa applicazione delle norme sull’interpretazione dei contratti e sulla prescrizione, in ordine alle censure sollevate in appello relative alla prescrizione del diritto alla inclusione dello straordinario nel calcolo delle indennità di t.f.r. e degli istituti collaterali.
1.2. Con il terzo motivo si denuncia l’omessa pronuncia, ovvero il vizio di motivazione, o la violazione di legge, sulla censura relativa al riconoscimento, nel merito, del diritto all’inclusione dello straordinario sulle mensilità supplementari e sulle ferie.
2. Il ricorso è inammissibile per incongruenza rispetto alla sentenza impugnata, atteso che la Corte d’appello, con la decisione non definitiva qui in esame, ha pronunciato esclusivamente sulla questione della spettanza, o meno, del diritto al computo del lavoro straordinario per il periodo successivo all’entrata in vigore del c.c.n.l. del 1992, accogliendo sul punto la tesi restrittiva dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, mentre ha espressamente rinviato alla decisione definitiva “la delibazione delle domande relative al periodo precedente”, fra le quali sono comprese quelle oggetto del ricorso in esame; l’impugnazione, dunque, presuppone, erroneamente, che la Corte di merito abbia disatteso le relative censure mosse con l’appello, ovvero abbia omesso di pronunciare.
3. La società ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 21,00 per esborsi e in Euro duemila per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010