Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3458 del 13/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 3458 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 2344-2013 proposto da:
BOCCIA

CARLO

BCCCRL49D18H931A,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI GANDOLFI 6, presso lo
studio dell’avvocato ILARIA COCCO (STUDIO BARBETTI),
rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE
MASTRANTUONO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
3886

contro

UIL REGIONE CAMPANIA C.F. 95002620631, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PARIGI 11 3PIANOINT.311,

Data pubblicazione: 13/02/2018

presso lo studio dell’avvocato ORESTE CARDILLO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 281/2012 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 27/02/2012 r.g.n. 712/2009;

udienza del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO
NEGRI DELLA TORRE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA’, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;
udito l’Avvocato RAFFAELE MASTRANTUONO;
udito l’Avvocato MARIA GRAZIA VASATURO per delega
Avvocato ORESTE CARDILLO.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G. 2344/2013

Fatti di causa
1. Con sentenza n. 281/2012, depositata il 27 febbraio 2012, la Corte di appello
di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda con

indenne, in virtù di espressa norma regolamentare, dalle conseguenze di una
cartella esattoriale di pagamento emessa nei suoi confronti a seguito di
sentenza della Corte dei Conti che aveva accertato il danno erariale per
illegittime assunzioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell’ERSAC
(Ente Regionale di sviluppo agricolo in Campania), di cui il ricorrente era stato
membro, negli anni 1985-1989.
2. La Corte rilevava, a sostegno della propria decisione e diversamente da
quanto ritenuto sul punto dal primo giudice, come non fosse stata provata dal
Boccia la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l’appellante,
sussistenza che l’organizzazione sindacale aveva contestato sin dalla memoria
di costituzione nel giudizio di primo grado.
3. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il Boccia con due motivi,
assistiti da memoria; UIL Regione Campania ha resistito con controricorso.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 112 e 437 cod. proc.
civ. in relazione all’art. 360 n. 3, il ricorrente censura la sentenza impugnata là
dove la Corte, in accoglimento del gravame di UIL Regione Campania, ha
ritenuto che la sussistenza di un rapporto di lavoro fra le parti – quale
presupposto indispensabile per l’applicazione della clausola regolamentare di
rnanleva e, in definitiva, per l’eventuale accoglimento della domanda – fosse
stata contestata dalla organizzazione sindacale già in sede di costituzione nel
giudizio avanti al Tribunale, senza con ciò avvedersi di avere rilevato, e posto
a fondamento della propria decisione, una questione nuova e inammissibile,
non avendo la stessa organizzazione – come era dato desumere dal contenuto
dei suoi scritti difensivi e, in particolare, dal contenuto della memoria di primo

1

la quale Carlo Boccia aveva chiesto alla UIL Regione Campania di essere tenuto

grado – mai formulato (se non tardivamente con il ricorso in appello) tale
contestazione.
2. Con il secondo (subordinato) motivo viene dedotta la violazione degli artt.
115 cod. proc. civ. e 2094 cod. civ. (art. 360 n. 3) per avere la Corte di appello
erroneamente ritenuto che il ricorrente, a fronte della intervenuta contestazione
sul punto da parte dell’organizzazione sindacale e pur essendo gravato dal
relativo onere probatorio, non avesse dimostrato la sussistenza di un rapporto

documenti prodotti in primo grado e, fra questi, in particolare, dell’estratto
contributivo depositato all’udienza del 4/11/2005.
3. Il primo motivo risulta inammissibile.
3.1. Come più volte ribadito da questa Corte, “per il principio di autosufficienza
del ricorso per cassazione (che si estende anche al controricorso), allorquando
si denunzia una violazione o falsa applicazione di norme processuali, la parte
ricorrente è onerata ad indicare gli elementi fattuali condizionanti l’ambito di
operatività di detta violazione, con la conseguenza che ove si asserisca la
mancata valutazione di atti documentali è necessario procedere alla trascrizione
integrale dei medesimi o del loro essenziale contenuto al fine di consentire il
controllo della decisività delle operate deduzioni unicamente sulla base del solo
ricorso (o del controricorso), senza che la Corte di legittimità possa ricorrere ad
ulteriori indagini integrative” (cfr., fra le molte conformi, Cass. n. 4840/2006).
3.2. Nella specie, il ricorrente si è, invece, limitato ad un mero indice dei punti
oggetto di trattazione nella memoria di costituzione in primo grado di UIL
Regione Campania (cfr. ricorso, pp. 9-10), traendone la conseguenza – in
contrasto con quanto espressamente rilevato nella sentenza di appello – della
mancata contestazione, da parte della organizzazione sindacale, dell’esistenza
di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti e peraltro senza riportare il
contenuto di tale atto difensivo, quanto meno nei passi rilevanti al fine di
conferire evidenza alla censura proposta.
3.3. Né la denuncia (come formulata nella specie) di errores in procedendo, con
il conseguente potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare
direttamente gli atti del processo, quale giudice del “fatto processuale”, sottrae
il ricorrente all’onere di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., secondo quanto più
volte ribadito da questa Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 15367/2014).
4. A identica conclusione deve pervenirsi con riferimento al secondo motivo di
ricorso.

2

di lavoro con UIL Regione Campania, nonostante le contrarie risultanze di vari

4.1. E’, infatti, consolidato l’orientamento, per il quale “stante la previsione di
cui all’art. 366, numero 4, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve
contenere gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la
cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della
fondatezza di tali ragioni, mediante trascrizione integrale del documento che si
denunci non o male valutato, dato che, per il principio di autosufficienza del
ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base

con indagini integrative” (Cass. n. 10484/2001 e successive numerose
conformi).
4.2. Al richiamato canone di specificità non risulta essersi conformato il motivo
in esame, non essendo riportato, quanto meno nei passi rilevanti, alcuno dei
documenti, di cui si assume la mancata considerazione da parte della Corte di
merito, né il verbale dell’udienza in data 4/11/2005 in cui l’estratto conto della
posizione contributiva del ricorrente sarebbe stato depositato.
5. Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per
esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese
generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 ottobre 2017.

delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire

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