Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3458 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 11/02/2021), n.3458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTI Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11070/2017 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

il “BANCO DI NAPOLI S.p.A.”, con sede in Napoli, in persona del

procuratore speciale pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.

Gennaro Iollo, con studio in Napoli, elettivamente domiciliato

presso l’Avv. Ludovica Poggi, con studio in Roma, giusta procura in

margine alla memoria con nomina di nuovo difensore nel presente

procedimento;

– controricorrente –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Napoli l’11 novembre 2016 n. 10225/32/2016, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 6 novembre 2020 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli l’11 novembre 2016 n. 10225/32/2016, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per l’omesso pagamento dell’imposta di registro e dei relativi accessori per la registrazione di un decreto ingiuntivo contenente l’enunciazione di fideiussione, ha accolto l’appello proposto dal “BANCO DI NAPOLI S.p.A.” nei suoi confronti avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli il 4 dicembre 2015 n. 26949/33/2015, con condanna alla rifusione delle spese di lite. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di primo grado, sul presupposto che la ricognizione riguardava un debito assoggettato ad I.V.A., che, in base al principio di alternatività (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40), non poteva essere sottoposto ad imposta proporzionale di registro. Il “BANCO DI NAPOLI S.p.A.” si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 22,37,45 e 47, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che l’imposta di registro dovesse essere liquidata in misura fissa sulla fideiussione enunciata dal decreto ingiuntivo.

RITENUTO CHE:

1. motivo è fondato.

1.1 Ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37 e del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa – prima parte allegata, i decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti ad imposta di registro proporzionale, nella misura del 3%, salvo conguaglio in base a successiva sentenza passata in giudicato, indipendentemente dal rapporto sottostante (ex plurimis: Cass., Sez. 5″, 17 settembre 2001, n. 11663; Cass., Sez. 6″, 18 gennaio 2017, n. 1247; Cass., Sez. 5, 12 febbraio 2020, n. 3379).

1.2 Ciò posto, il thema decidendum attiene al trattamento fiscale della fideiussione enunciata nel decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dalla banca creditrice nei confronti dei soli confideiussori di una società fallita.

A tale proposito, occorre ricordare quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 7 del 21 gennaio 1999, con la quale fu dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 21, riprodotto nell’attuale del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22, con specifico riferimento all’art. 53 Cost..

Premesso che, se l’atto è soggetto a tassazione in caso d’uso, è proprio la sua allegazione in giudizio, che, rappresentandone una forma d’uso, ne legittima la sottoposizione all’imposta di registro, e che il principio di capacità contributiva sancito dall’art. 53 Cost. ha carattere oggettivo, riferendosi ad indici rivelatori di ricchezza e non già a situazioni concrete del contribuente, la Corte Costituzionale indicò proprio nell’attuale del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22, comma 3 (già D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 21, comma 3) la chiave per l’affermazione della legittimità costituzionale della relativa tassazione. Detta norma, infatti, stabilendo che: “Se l’enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell’autorità giudiziaria indicati nell’art. 37, l’imposta si applica sulla parte dell’atto enunciato non ancora eseguita”, attualizza al tempo dell’uso dell’atto il requisito della capacità contributiva su cui è fondata l’imposizione, che “colpisce, dunque, soltanto le disposizioni dell’atto enunciato che vengono ancora utilizzate”.

1.3 La stessa amministrazione finanziaria, con la risoluzione 5 luglio 2013, n. 46/E e risoluzione 31 dicembre 2014, n. 119/E, alla luce anche della richiamata sentenza della Corte Costituzionale, ha riconosciuto la legittimità della sussunzione della fattispecie in esame nel disposto del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22, comma 3, affermando che la fideiussione formata per corrispondenza ed enunciata in un provvedimento giudiziario richiesto dai creditore a tutela del proprio diritto di credito debba essere tassata (con l’aliquota dello 0,50%) limitatamente alla parte della stessa che non ha trovato ancora esecuzione. Ciò vale a dire, come affermato dalla citata risoluzione 5 luglio 2013, n. 46/E, che tale importo coincide in sostanza con la parte di credito per la cui attuazione è stato attivato il procedimento giudiziario “e quindi, con il valore del credito il cui pagamento sia stato “ingiunto” al debitore e al fideiussore tramite l’atto giudiziario”. 1.4 In tale direzione, questa Corte ha più volte ribadito che l’imposta di registro di un contratto enunciato in un atto giudiziario e non soggetto a registrazione a termine fisso si applica, a norma D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22, comma 3, sulle sole prestazioni che, al tempo dell’uso, non siano state ancora eseguite, sicchè la fideiussione formata per corrispondenza (e, come tale, soggetta a registrazione in caso di uso) va tassata nei limiti del valore del credito il cui pagamento sia stato ingiunto al debitore ed al fideiussore (ex plurimis: Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2015, n. 22230; Cass., Sez. 5, 21 settembre 2016, n. 18454; Cass., Sez. 5, 19 dicembre 2018, n. 32809).

1.5 Come è noto, il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, comma 1, lett. b, della tariffa – parte prima allegata, dispone che gli atti dell’autorità giudiziaria (ivi compresi i decreti ingiuntivi esecutivi) sono soggetti ad un imposta proporzionale del 3% se “recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura”; al contempo, al D.P.R 26 aprile 1986, n. 131, nota II all’art. 8, comma 1, lett. b, della tariffa parte prima allegata stabilisce che “gli atti di cui al comma 1, lett. b), (…) non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto ai sensi del testo unico D.P.R. n. 633 del 1972, art. 40 “.

Secondo il richiamato del D.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633, art. 40, comma 1: “Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa”.

1.6 Dal quadro normativo innanzi delineato deriva l’operatività nel nostro sistema tributario del principio della c.d. alternatività tra I.V.A. ed imposta di registro, che esclude l’applicabilità dell’imposta di registro in misura proporzionale per la registrazione di atti relativi ad operazioni che risultano già assoggettate ad I.V.A..

Tuttavia, secondo l’orientamento di questa Corte, a cui si ritiene dare continuità, in ordine alla asserita assoggettabilità all’I.V.A. occorre considerare che la natura accessoria del contratto di fideiussione in campo civilistico (artt. 1939 e 1941 c.c.) non può essere riportata nell’ambito tributario, e segnatamente in quello della disciplina dell’imposta di registro, per la quale, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22, vale invece il principio dell’autonomia dei singoli negozi; la relativa tassazione non resta, quindi, attratta nella disciplina tributaria dell’I.V.A. per il solo fatto che il creditore sia un soggetto I.V.A. (in termini: Cass., Sez. 5, 12 luglio 2013, n. 17237; Cass., Sez. 5, 21 settembre 2016, n. 18454).

1.7 E’ evidente che la Commissione Tributaria Regionale ha fatto malgoverno del principio enunciato, ritenendo che il decreto ingiuntivo esecutivo reso a favore della banca creditrice nei confronti dei soli fideiussori, stante la dichiarazione di fallimento della debitrice principale, dovesse essere assoggettato ad imposta di registro in misura fissa in relazione all’enunciazione della fideiussione, alla luce del principio sancito dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40, in quanto attinente al pagamento di prestazioni soggette ad I.V.A..

2. Valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, in diversa composizione, per la determinazione dell’imposta di registro in relazione all’ammontare del pagamento ingiunto ai fideiussori e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020), il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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