Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3458 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. III, 11/02/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.LLI STAFFISSI S.N.C. (OMISSIS), in persona dei legali

rappresentanti Sigg.ri S.S. e S., considerata

domiciliata “ex lege” in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SALARI MAURIZIO

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ALSTOM FERROVIARIA S.P.A. (OMISSIS), in persona del procuratore

speciale Avv. M.G.B., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato

MORETTI MARCO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine

del controricorso;

D.V.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEL MASCHERINO 72, presso lo studio dell’avvocato MAZZOCCHI

ERDER, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FORCINELLA FABRIZIO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

WILSIDER S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 350/2008 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

emessa il 3/7/2008, depositata l’11/09/2008, R.G.N. 240/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/01/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato FABRIZIO FORCINELLA;

udito l’Avvocato MARCO MORETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La F.lli Staffissi s.n.c., propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia dell’11/9/08, notificata il 29/10/08, che ha rigettato il gravame da essa proposto contro la pronuncia di primo grado, che la aveva condannato al risarcimento, in favore di D.V.R., dei danni da questi subiti, liquidati in Euro 118.785, oltre accessori, a seguito di un sinistro avvenuto in Guidonia presso area di proprietà della Luzi S.p.A (poi trasformata in Alstom Ferroviaria S.p.A.), durante le operazioni di sistemazione di un carico di tubi, destinato ad altra ditta, commissionato ad esso vettore dalla Winsider s.r.l.

Resiste con controricorso il D.V.. Si è altresì ritualmente costituita la Alstom Ferroviaria S.p.A., mentre la Wilsider s.r.l. non ha svolto attività difensiva.

In data 2/11/09 la Alstom Ferroviaria S.p.A. ha chiesto l’interruzione del procedimento, rappresentando che la F.lli Staffissi s.n.c. sarebbe stata cancellata dal Registro delle Imprese per cessazione della attività sin dal 5/4/08.

Il Presidente ha dichiarato non esservi luogo a provvedere sull’istanza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Va ribadito che, nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto dell’interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e segg. cod. proc. civ. (SS.UU. 14385/07).

L’eventuale estinzione della società ricorrente è perciò irrilevante.

2.- La controricorrente Alstom Ferroviaria eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, per difetto di specialità della procura, posta a margine del ricorso.

2.1.- L’eccezione è infondata. Questa Corte ha infatti affermato che il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione, essendo per sua natura speciale, non richiede ai fini della sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso, sicchè risultano irrilevanti sia la mancanza di uno specifico richiamo al giudizio di legittimità sia il fatto che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al giudizio di merito (Cass. 26504/09).

3.- Con il primo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione o falsa applicazione dell’art. 1687 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, senza motivazione riguardo alle censure svolte riguardo alla pronuncia di primo grado, avrebbe ritenuto che tra gli obblighi del vettore vi fosse nella specie anche quello di provvedere allo scarico ed al ricarico della merce trasportata mentre, con il secondo motivo, sotto i profili del vizio di motivazione e della violazione o falsa applicazione dell’art. 1687 c.c., nonchè della L. n. 298 del 1974 e del D.P.R. n. 56 del 1978, come modificati dal D.M. 7 dicembre 1983, assume che la fattura emessa nei confronti della Winsider s.r.l. non comprendeva alcun corrispettivo per carichi e/o scarichi intermedi, a dimostrazione della insussistenza di qualsiasi suo obbligo al riguardo.

3.1.- I due motivi sono inammissibili.

La sentenza impugnata non è infatti fondata solamente sull’assunto – censurato con i due motivi – che il vettore dovesse provvedere al carico e allo scarico della merce trasportata, ma anche (pag. 16) sulla circostanza che il suo autista avesse, “di fatto, assunto la direzione di tutte le operazioni inerenti”.

Tale seconda ratio decidendi è del tutto ignorata dalla società ricorrente, il che rende inammissibili le censure relative alla sola prima ratio.

4.- Con il terzo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui non avrebbe pronunciato riguardo alle argomentazioni di esso appellante circa la divergenza tra le dichiarazioni del D.V., rese in sede di interrogatorio formale, e le deposizioni dei testi C. e P. e comunque riguardo alla inattendibilità dei testi stessi.

4.1.- Il terzo motivo è infondato.

Il giudice – che ha comunque ampiamente motivato sull’attendibilità dei testi P. e C. – non ha l’obbligo di dare specifico conto delle censure mosse ai testi da taluna delle parti e della sua conseguente decisione, essendo questa implicita nell’or di valutazione delle prove.

5.- Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore del D.V. e della Alstom Ferroviaria S.p.A., nella misura per ciascuno di Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del D.V. e della Alstom Ferroviaria S.p.A., nella misura per ciascuno di Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 17 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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