Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3458 del 09/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 09/02/2017, (ud. 05/07/2016, dep.09/02/2017),  n. 3458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Q.M., C.G., CO.GI. Elettivamente

domiciliati in Roma, via Principessa Clotilde, n. 7, nello studio

Tonucci & Partners; rappresentati e difesi dagli avv.ti Giorgio

Altieri, Vincenzo Ravone e Franco Bruno Campagni, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI PRATO, Elettivamente domiciliato in Roma, piazza del

Popolo, n. 18, nello studio dell’avv. Marcello Clarich, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, n. 1591,

depositata in data 6 dicembre 2011;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 5 luglio 2016

dal consigliere dott. Pietro Campanile;

Sentito per i ricorrenti l’avv. V. Ravone;

Sentito per il controricorrente l’avv. C. Carli, munito di delega;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze, pronunciando in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 1706 del 2001 in relazione alla determinazione dell’indennità di occupazione legittima di un fondo appartenente per tre dodicesimi ai signori Q.M. e Gi. e C.G., ha ritenuto fondata l’eccezione proposta dal Comune di Prato, nel senso che, secondo il principio dettato da questa Suprema Corte, le risultanze del verbale di immissione in possesso ponevano una presunzione di perdita del godimento del bene da parte di proprietari, che poteva essere vinta attraverso prova contraria. A tale conclusione la corte distrettuale è pervenuta all’esito della valutazione delle prove orali effettuate, in base alle quali doveva ritenersi che l’occupazione, in realtà, non aveva avuto luogo, in quanto i proprietari aveva continuato a coltivare il fondo.

1.1. La Corte, per altro, ha disatteso, in quanto ritenuta tardiva, l’eccezione di giudicato sollevata dai comproprietari e fondata sulla sentenza n. 1706 del 2003, divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso da parte della Corte di cassazione con decisione n. 2705 del 2009, con la quale era stata determinata l’indennità di occupazione nel giudizio promosso da tale B.D., che si sosteneva fosse comproprietario del medesimo terreno nella quota di 9/12.

1.2. Per la cassazione di tale decisione la sig.ra Q. e i sigg.ri C. propongono ricorso, con due motivi, cui il Comune resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 324 e 345 c.p.c., nonchè art. 2909 c.c., i ricorrenti sostengono che erroneamente sarebbe stata esclusa l’ammissibilità della produzione inerente al giudicato esterno, avvenuto con la quarta comparsa conclusionale, relativamente alla sentenza di questa Corte n. 2705 del 2009, che aveva confermato la liquidazione dell’indennità di occupazione in merito alla quota appartenente a tale B.D., comproprietario, in ragione di nove dodicesimi, del medesimo bene.

3. La censura è infondata. Premesso che non è dato comprendere come la decisione di questa Corte n. 2705 del 2009, riferita a un’area di proprietà di B.D., estesa per mq 4.115, possa riguardare il terreno in esame, che in base allo stato di consistenza (riprodotto a pag. 3 del ricorso) aveva una superficie complessiva di mq 18.840, deve in ogni caso rilevarsi che, ai fini della verifica della fondatezza del motivo, assume decisiva rilevanza il rilievo circa l’insussistenza di un giudicato esterno rilevabile nel giudizio di rinvio. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, qualora due giudizi facciano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due si sia concluso con sentenza definitiva, il principio, secondo il quale l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause preclude il riesame dello stesso punto, non trova applicazione allorchè tra i due giudizi – come nella specie – non vi sia identità di parti, essendo l’efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell’art. 2909 c.c., ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo (Cass., 18 febbraio 2015, n. 3187; Cass., 8 febbraio 2006, n. 2786).

4. Il secondo mezzo, con il quale si denuncia violazione degli artt. 2967 e 2722 c.c., attiene, da un lato, alla mancanza di una prova diretta della coltivazione del fondo da parte dei ricorrenti e, dall’altro, all’inammissibilità del ricorso alla prova testimoniale, essendo necessario, per superare la presunzione contenuta nello stato di consistenza, “un principio di prova scritta”.

4.1. Il motivo è in parte inammissibile, ed in parte infondato.

4.1.1. Sotto il primo profilo mette conto di evidenziare come la sentenza impugnata abbia svolto un accertamento di merito, sulla base delle risultanze acquisite nel giudizio di rinvio, secondo cui l’area “era rimasta nella disponibilità dei proprietari”, per aver i testi riferito che non vi era stata occupazione dei terreni “in nessuna misura” e che l’amministrazione non aveva apposto ” nè recinzioni, nè paletti nè altro che indicasse l’iter espropriativo”, essendo per altro emerso che i terreni stessi erano stati in parte “coltivati a granturco e ad altre colture seminative che venivano alternate a seconda degli anni”. L’affermazione secondo cui mancherebbe la prova diretta dell’utilizzazione del fondo da parte dei ricorrenti non trova, quindi, riscontro nella decisione scrutinata, nella quale si afferma il contrario, laddove la valutazione del dato inferenziale inerente alla coltivazione parziale, al fine di affermare che i proprietari avevano continuato a godere l’intero fondo, attiene al merito e non è sindacabile in questa sede, tanto più che al riguardo non è stata prospettata alcuna valutazione critica.

4.1.2. Quanto ai limiti probatori dell’accertamento demandato alla Corte di appello di Firenze, è sufficiente osservare che risulta rispettato il dictum, contenuto nella decisione di questa Corte n. 1706 del 2001, secondo cui “erroneamente la Corte di merito ha negato in via pregiudiziale rilevanza alle circostanze dedotte per dimostrare che l’immissione in possesso era stata soltanto apparente e non aveva comportato la perdita del godimento del bene da parte dei proprietari (che avevano fatto consistere il pregiudizio subito per effetto dell’occupazione legittima – ma non seguita poi dal provvedimento di espropriazione – esclusivamente nella perdita del godimento del loro terreno) e conseguentemente si è rifiutata di valutare i risultati di quella prova (che era stata invece ammessa e assunta)”.

Al rigetto del ricorso per le ragioni sopra indicate consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017

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