Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34579 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 02/10/2019, dep. 30/12/2019), n.34579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvat – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 27301/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane, in persona del direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ope legis

in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

D.G., nato a (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv.

Salvatore Abate, elettivamente domiciliato in Roma, via Paraguay n.

5, presso lo studio dell’Avv. Giulio Rizzelli;

– controricorrente-ricorrente in via incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia 1820/2017, depositata il 17 maggio 2017.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2 ottobre 2019

dal Cons. Salvatore Leuzzi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Umberto De Augustinis, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso;

udito per l’Avvocatura Generale dello Stato l’Avv. Anna

Collabolletta.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data 11 febbraio 2010, l’Ufficio delle Dogane di (OMISSIS) notificava, tra gli altri a D.G., un avviso di pagamento teso al recupero dell’accisa evasa con riferimento a quantitativi di gasolio agricolo esente per coltivazioni sotto serra, in realtà destinati ad altri usi.

Il D. notificava ricorso avverso l’atto impositivo in data 12 aprile 2010. La CTP di Lecce rigettava il ricorso con sentenza del 26 febbraio 2013, n. 231/04/13.

L’appello della contribuente veniva accolto dalla CTR della Puglia, la quale escludeva che il D., dipendente della Salento petroli s.r.l., con mansioni di ragioniere addetto all’emissione di fatture e bolle di accompagnamento, fosse soggetto all’imposta richiestagli, non essendo autore materiale delle “eventuale fittizietà delle forniture che risultano effettuate dalla Salento Petroli” e non avendo “le vicende processuali e penali… consentito di avere riscontri precisi nel merito”.

Il ricorso principale dell’Agenzia delle Dogane è affidato a quattro motivi.

Si è costituito con controricorso D.G., spiegando, altresì, ricorso incidentale articolato su due censure e depositando successiva memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 2, commi 3 e 4, e art. 40, comma 1, lett. c, e della Dir. n. 2008/118/CE, art. 8, per avere la CTR escluso erroneamente che il D. fosse estraneo alla pretesa fiscale.

Con il secondo motivo di ricorso principale, si censura la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la CTR ritenuto che l’Amministrazione fosse tenuta a fornire la prova che il D. avesse tratto un “giovamento di natura patrimoniale o reddituale” dalla frode.

Con il terzo motivo di ricorso principale, si censura la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 444 e 654c.p.p., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la CTR omesso di specificare le fonti di prova in ragione delle quali ha desunto l’estraneità ai fatti dell’appellante, per quanto condannato dal g.i.p. di Lecce con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p..

Con il quarto motivo di ricorso principale, si lamenta la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 3, comma 1, e art. 21, comma 2, e degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la CTR omesso di esaminare il merito della pretesa tributaria, escluso la possibilità di ricorrere alle presunzioni, operato un inconferente riferimento al valore del gasolio.

Con il primo motivo di ricorso incidentale, viene lamentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, commi 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR compensato le spese del doppio grado di giudizio facendo riferimento alla “novità della questione”.

Con il secondo mezzo di ricorso incidentale, ci si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, commi 1 e 2, (come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. f)), per avere la CTR compensato interamente le spese del doppio grado di giudizio in totale assenza dei presupposti di legge, avuto riguardo alla soccombenza erariale.

Va anteposto, per priorità logica, l’esame del terzo motivo di ricorso principale; lo stesso è fondato e va accolto per quanto di ragione, assorbite le rimanenti censure del ricorso principale e assorbiti, altresì, i mezzi di quello incidentale.

La CTR si è completamente disinteressata del patteggiamento penale e delle fonti probatorie (i.e. intercettazioni) rivenienti dal relativo procedimento. In tal guisa, essa ha finito per impingere nella violazione denunciata.

In effetti, come chiarito da questa Corte, con orientamento condivisibile e mutuabile, “La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., (cosiddetto “patteggiamento”) costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione” (Cass. n. 13034 del 2017; Cass. n. 24587 del 2010);

In effetti, questa stessa Corte ha sottolineato a ragione che “La sentenza penale di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., – pur non implicando un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare” (Cass. n. 26263 del 2011; Cass. n. 10847 del 2007; Cass. n. 24906 del 2007).

Il riconoscimento della responsabilità effettuato in sede di c.d. “patteggiamento”, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall’efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile, e quindi anche in ambito tributario. Ora, nella fattispecie, la CTR non ha mai menzionato la sentenza di patteggiamento nei motivi della decisione, men che meno ha addotto, a sostegno della scelta decisoria adottata, ragioni che completamente e persuasivamente svuotassero quella sentenza di ogni capacità dimostrativa della responsabilità del contribuente. Non essendo dubbia in astratto la rilevanza del dato rappresentato dalla sentenza di c.d. “patteggiamento” ai fini probatori, qualora – come nel caso che occupa – il giudice non abbia motivato in senso contrario all’attitudine provatoria della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la sentenza impugnata è suscettibile d’essere cassata e la causa rinviata per nuovo esame a diversa sezione della CTR della Puglia.

P.Q.M.

La Corte in accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri ed assorbiti, altresì, i motivi del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame alla CTR della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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