Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34572 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 30/12/2019), n.34572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9968-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6/2013 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 22/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2019 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

KATE TASSONE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato FARACI che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate di Bologna impugna la sentenza n. 6/12/13 della CTR dell’Emilia Romagna che, in relazione agli avvisi di liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale, anno 2004, e irrogazione delle sanzioni, conseguenti alla revoca delle agevolazioni” prima casa” in seguito alla mancata indicazione dell’abitazione principale nell’acquisto del secondo immobile acquistato, confermando in toto la prima sentenza, accoglieva il ricorso di D.M.A. volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento, tenuto conto che la sequela di compravendite erano avvenute tutte nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente. In altri termini la controversia riguarda la fattispecie di

ripetuti acquisti e vendite “prima casa” di immobili e verte sulla impugnativa degli avvisi di liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale, nonchè di recupero di credito di imposta, emessi, è bene evidenziare, a seguito di revoca delle agevolazioni perchè usufruite senza stabilire la abitazione principale nel secondo immobile acquistato. La CTR, respingendo l’appello dell’Ufficio, ha ritenuto legittima la sequenza di acquisti di immobili con l’agevolazione “prima casa”, pur senza stabilire la abitazione principale nel secondo immobile acquistato, perchè “la sequenza delle operazioni successive (acquisto agevolato di altro immobile, vendita a breve del medesimo e nuovo acquisto agevolato (in termini) di altro immobile, successiva vendita sino all’individuazione dell’immobile preferito per stabilirvi (nel termine ex lege) la propria residenza principale avvalora la legittimità del comportamento. La normativa evocata dall’Ufficio, lungi dal costituire un’anomalia come affermato (seppur “di passata”) dai primi giudici, consente ad ogni contribuente la ricerca, anche attraverso più atti di acquisto e di alienazione a breve, dell’immobile più idoneo alle proprie esigenze abitative”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia ricorrente deduce un unico motivo di ricorso con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1 Tariffa, parte I, nota II bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), posto che la CTR non ha tenuto presente che la giurisprudenza di legittimità si è costantemente pronunciata per la necessità che i benefici per l’acquisto della “prima casa” possono essere conservati a condizione che il contribuente realizzi l’intento dichiarato nell’atto di acquisto di destinare il secondo immobile acquistato a propria abitazione principale.

Il contribuente non si è costituito.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto perchè la decisione qui impugnata contrasta con l’interpretazione della normativa di settore già da tempo elaborata da questa Corte, ormai consolidata ed alla quale si ritiene di dover dare continuità.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte i benefici fiscali, previsti dalla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 1, comma 6, per l’acquisto della “prima casa”, possono essere conservati soltanto se l’acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione propria.”(Cass. N. 12737 del 1998). In particolare, va considerato che la L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 1, comma 6, recante misure fiscali per lo sviluppo dell’edilizia abitativa, estende le agevolazioni previste nei commi precedenti agli atti di trasferimento di fabbricati (o porzioni di fabbricati) destinati ad abitazioni non di lusso in favore di persone fisiche, che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, a condizione che nell’atto di trasferimento il compratore dichiari: a) di non possedere un’altra abitazione nel comune di residenza o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività prevalente; b) “di adibirla a propria abitazione”; c) di non avere già usufruito delle agevolazioni previste dalla stessa legge. Dai lavori preparatori emerge che il legislatore, con la disciplina in esame, ha inteso agevolare l’afflusso del risparmio individuale nell’acquisto della prima abitazione. Questo intento è reso evidente, oltre che dai requisiti soggettivi richiesti all’acquirente, dalla condizione indicata sub a), perchè le agevolazioni sono negate a chi sia già proprietario di una abitazione idonea alla propria situazione personale (Cass. 6476/96) e traspare anche dalla previsione di cui sub b), perchè “…la disposizione non è formulata nel senso che l’acquirente dell’immobile debba dichiarare “di volerlo adibire a propria abitazione”, ma che dichiari “di adibirla a propria abitazione””. La lettera della legge, in altri termini, indica che il legislatore, in coerenza con le finalità perseguite, non ha inteso agevolare meri progetti di future (ed eventuali) sistemazioni abitative, ma attuali e concrete utilizzazioni degli immobili acquistati come abitazioni da parte di acquirenti che ne siano privi (o siano privi di abitazione idonea). Deve pertanto confermarsi quanto questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. n. 2027 del 1996), sia pure in altro contesto, e cioè che l‘agevolazione prevista dalla norma di cui si tratta può essere mantenuta solo se l’acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione propria. Tale indirizzo interpretativo è stato, poi, sviluppato e consolidato nella decisione n. 22944 del 2013 che ha affermato “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. SU. n. 1196 del 2000; n. 9149 del 2000; n. 3608 del 2003; n. 18300 del 2004; n. 20066 del 2005; nn. 20376 e 21718 del 2006; n. 13491 del 2008), alla quale si presta adesione, i benefici fiscali sono subordinati al raggiungimento dello scopo per il quale vengono concessi: in caso di vendita infraquinquennale di un immobile comprato con le agevolazioni c.d. prima casa, il mantenimento dell’agevolazione è accordato se il contribuente entro il successivo anno “proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”. La dichiarazione di volontà, in tal senso espressa dell’acquirente, non è riferita ad una qualità astratta del bene, nè costituisce una mera “dichiarazione di intenti” ma comporta l’assunzione di un vero e proprio obbligo verso il fisco, e, cioè, quello di adibire la casa acquistata a propria abitazione principale. Deve, perciò, affermarsi che il beneficio fiscale, concesso al momento della registrazione dell’atto, in base alla sola dichiarazione di volontà predetta, possa esser conservato solo se il contribuente realizzi l’intento dichiarato entro il termine triennale di decadenza fissato (prima dal D.P.R. n. 634 del 1972, art. 74, e poi dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76), per l’esercizio del potere di accertamento dell’Ufficio (cfr. Cass. SU n. 1196 del 2000). Ciò vale sia nel caso di vendita infraquinquennale seguita dall’acquisto di altra abitazione entro l’anno, sia nel caso disciplinato della norma, comma 1, in esame, tenuto conto che l’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” è, comunque, volta ad incentivare l’acquisto di un’unità immobiliare da destinare ad abitazione del compratore – in attuazione del precetto di cui all’art. 47 Cost., – nel Comune di residenza o (se diverso) in quello ove lo stesso svolge la propria attività, ed è subordinata: a) alla non possidenza di altro immobile idoneo ad essere destinato a tale uso; b) all’assunzione dell’impegno, mediante dichiarazione formale resa nell’atto di compravendita, di risiedere o voler stabilire la propria residenza (anagrafica, cfr. Cass. n. 17595 del 2012) nel Comune ove è ubicato l’immobile acquistato (da ultimo, Cass. n. 13491 del 2008).”

La fattispecie della decadenza dal beneficio prevista dal testo unico delle Disp. relative all’imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 26 aprile 1986 n. 131, comma 4, nota II bis, della Tariffa allegata, nel caso di trasferimento dell’immobile prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell’acquisto introduce un’eccezione a tale regola nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione, proceda all’acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

In ordine alla decadenza dal beneficio, che qui rileva perchè il contribuente è venuto meno all’obbligo di destinazione dell’immobile, è stato anche detto (Cass.17148 del 2018) che “Al fine di consentire al contribuente di evitare la decadenza dalle suddette agevolazioni sono, dunque, previste, con riferimento all’acquisto del secondo immobile, condizioni diverse rispetto a quelle stabilite, per la concessione delle agevolazioni medesime per l’acquisto del primo immobile. In particolare, mentre il riconoscimento del beneficio è subordinato – oltre al fatto di non essere titolare di diritti di proprietà (o di diritti a tal fine assimilati) su altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare e di non essere titolare di diritti di proprietà (o diritti, assimilati) su altra abitazione acquistata con agevolazioni fiscali cd. “prima casa” – al trasferimento della residenza del contribuente nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato, il mantenimento dello stesso in caso di alienazione dell’immobile acquistato è subordinato alla più restrittiva condizione dell’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Siffatta differenza di disciplina – ritenuta non irragionevole dalla Corte costituzionale (cfr. ord. del 13 febbraio 2009, n. 46) – trova giustificazione nell’intenzione del legislatore di favorire l’acquisto della casa di proprietà, tutelato anche a livello costituzionale (vedi, art. 47 Cost., comma 2), anche a coloro i quali siano costretti a ripetuti trasferimenti di residenza, per le contingenti necessità della vita e, al contempo, di evitare che l’agevolazione possa assecondare intenti speculativi agevolati in virtù della semplice integrazione dei requisiti necessari a godere della agevolazione in riferimento al primo acquisto (cfr. Cass. 28 giugno 2016, n. 13343; Cass., ord., 30 aprile 2015, n. 8847)…”.

Nel caso qui all’esame il contribuente, poichè non ha provato di aver trasferito nel secondo immobile acquistato l’abitazione principale, decade dal beneficio, dovendosi ritenere legittimo il recupero delle imposte.

Va, pertanto, accolto il ricorso, cassata, senza rinvio la sentenza impugnata, non essendoci accertamenti in fatto da compiere e rigettato il ricorso introduttivo del giudizio. L’intimato va condannato al pagamento delle spese che si liquidano come da dispositivo. L’evoluzione della vicenda processuale giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio di merito.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del giudizio. Spese del giudizio di merito compensate. Condanna l’intimato al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, adunanza pubblica, il 7 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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