Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34571 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 30/12/2019), n.34571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9953-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA

PINCIANA 6, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CRISOSTOMO

SCIACCA, rappresentata e difesa dall’avvocato ELENA MARIA LAURA

DELLA BERTA giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 36/2013 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 22/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2019 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

KATE TASSONE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato FARACI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per la controricorrente l’Avvocato DELLA BERTA che si riporta

al controricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate di (OMISSIS) propone ricorso, affidato ad un solo motivo, per la cassazione della sentenza n. 36/13 della CTR della Liguria, che, a conferma della decisione della CTP spezzina, ha accolto il ricorso di P.M. avverso l’avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzione avente ad oggetto decadenza benefici prima casa in relazione al decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di La Spezia nell’ambito della esecuzione immobiliare n. 286/1995, essendo, secondo l’Ufficio, giustificata la revoca del beneficio, dalle inequivocabili caratteristiche di lusso inerenti l’immobile oggetto della procedura, in particolare l’ampiezza che supera mq 240 di cui al D.M. 2 agosto 1969, n. 6.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il suddetto motivo, l’Agenzia ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, comma 1 della Tariffa I, Parte prima, Nota II-bis allegata, TU, sul registro, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. L’articolo citato prevede l’applicazione del regime agevolato agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di abitazioni non di lusso, secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto del 1969, che elenca, dall’art. 1, all’art. 7, le caratteristiche in presenza delle quali l’abitazione viene considerata di lusso Ne consegue che la qualificazione di abitazione di lusso va effettuata esclusivamente sulla scorta delle caratteristiche indicate nel D.M. 2 agosto 1969, e non con riferimento alle categorie A/1 e A/8, utili unicamente ad individuare la rendita catastale relativa al tipo di abitazione. Ciò premesso, a parere della ricorrente Agenzia, l’immobile in questione presentava già al momento dell’acquisto una superficie superiore ai mt 240 che lo qualificava inequivocabilmente come immobile di lusso.

La contribuente ha contro dedotto anche con memoria.

Il ricorso è fondato e va accolto.

La giurisprudenza di questa Corte si è consolidata nel ritenere che la qualifica “di lusso” che esclude dai benefici per l’acquisto della prima casa, previsti dalla L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 17, vada attribuita secondo il parametro normativo di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, art. 5, vigente all’epoca del trasferimento in esame (2008). L’assetto normativo è stato, poi, totalmente ribaltato dalla novella legislativa di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 1, lett. a), che, nel sostituire il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, comma 2, della tariffa, parte prima, allegata, ha identificato gli immobili non di lusso, cui applicare l’imposta agevolata, in base al classamento catastale e non più alla stregua dei parametri di cui al D.M. 2 agosto 1969. La novella, tuttavia, non può trovare applicazione per la commisurazione del tributo in esame trattandosi di un atto anteriore alla data della entrata in vigore della norma (7 aprile 2011).

Rimane fermo, in forza della normativa precedente, che la fruizione delle agevolazioni tributarie derivanti dall’acquisto della prima casa è collegata dal D.L. n. 12 del 1985, art. 2, come convertito dalla L. n. 118 del 1985, alla possibilità di includere gli immobili trasferiti fra le abitazioni non di lusso “secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969,” senza alcun riferimento alle categorie catastali. Ne discende che il carattere non di lusso del fabbricato, per l’applicazione dell’aliquota agevolata di registro sulla “prima casa”, deve essere riscontrato sulla sola base dei criteri indicati dal citato decreto ministeriale, mentre resta priva di autonoma e decisiva rilevanza la classificazione catastale (Cass. n. 8600 del 2000; Cass. n. 22310 del 2014).

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto; la sentenza, che sul punto non è correttamente motivata, deve essere cassata, con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, che adeguandosi al principio su menzionato dovrà verificare le caratteristiche dell’immobile alla luce del D.M. del 1969, anche per quanto riguarda i profili dedotti nel controricorso. La Commissione si pronuncerà anche sulle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, adunanza pubblica, il 7 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA