Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34570 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 30/12/2019), n.34570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8623-2014 proposto da:

SOCIETA’ UMANITARIA FONDAZIONE PM LORIA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato BERNARDO DE STASIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI SCARPA giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 139/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 26/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2019 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

KATE TASSONE che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato FARACI che ha chiesto il

rigetto e deposita copia del controricorso che dichiara essere stato

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Umanitaria Fondazione PM Loria, impugna la sentenza n. 139/11713 della CTR della Lombardia che, in relazione agli avvisi di rettifica, liquidazione e irrogazione delle sanzioni per imposta di Registro ed altro, anno 2006, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato gli appelli di entrambe le parti. La causa ha ad oggetto i valori dichiarati per i beni ed i diritti compravenduti e verte sul maggior valore attribuito dall’ufficio alla cessione del diritto di superficie, per la durata di 75 anni, su un terreno fatto oggetto della costruzione di parcheggio interrato in (OMISSIS), valori che il giudice del merito ha ritoccato, solo in parte, in senso favorevole alla società.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La società ricorrente deduce tre motivi con i quali lamenta:

a) violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 3, comma 2, n. 3; art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Il ricorrente si duole che il giudice dell’appello abbia omesso di valutare l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento impugnato, per inesistenza giuridica della notificazione, costituendo, a suo dire, la notificazione elemento costitutivo del provvedimento di accertamento, così argomentando D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 52, comma 3.

b) Omesso esame e motivazione su fatto decisivo e controverso che è stato oggetto di discussione tra le parti; violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Lamenta il ricorrente che la C.T.R. solo parzialmente ha esaminato le doglianze formulate in ordine alla nullità della motivazione per relationem, che non è stata supportata dal doveroso deposito degli atti ivi richiamati;

c) violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51; art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’Ufficio ha contro dedotto

Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.

Il primo motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, contiene un implicito rigetto dell’eccepita nullità-inesistenza della notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione di maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale, essendosi espressa nel merito della causa, ed essendo tale pronuncia incompatibile con la dedotta nullità. Peraltro la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicchè il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l’atto abbia raggiunto lo scopo. (Cass.n. 8374/2015; cass. n. 21071/2018): a tal proposito va rilevato che la ricorrente ha avuto conoscenza dell’accertamento, ha proposto istanza di accertamento con adesione ed ha impugnato l’atto impositivo.

Ne consegue la genericità del motivo perchè la ricorrente si limita a dolersi della mancata valutazione della eccezione di inammissibilità della notifica ma non specifica per quali motivi considera la notifica inesistente nè indica quale pregiudizio ai propri diritti processuali sarebbe derivato da tale pretesa inesistenza, non consentendo, in tal modo, alla Corte di valutare la fondatezza della doglianza e manifestando palese carenza di interesse

Per analoghe ragioni sono infondati gli altri due motivi: generica è la doglianza relativa alla mancanza di motivazione del provvedimento di accertamento ed al difetto di allegazione degli atti richiamati nella valutazione dell’Ufficio. Anche tale censura è formulata senza alcun riferimento critico ad atti particolari ed alla conseguente eventuale impossibilità di articolare le proprie difese.

E’ già stato detto (Cass.,14027/2012) che “… questa Corte (Euro 22200/2011) ha avuto modo di affermare che, in materia tributaria, la motivazione dell’atto impositivo – avendo la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa e di mettere il contribuente in grado di conoscere l’an ed il quantum della pretesa tributaria, per approntare idonea difesa – è differenziata in relazione alla funzione di ciascun atto impositivo (cfr. Euro 13335/2009). In tale ottica, è necessario e sufficiente che l’avviso di accertamento enunci i criteri astratti sulla cui base è stato determinato il maggior valore, senza che possa negarsi la validità dell’avviso medesimo sol perchè sia motivato con riferimento ad elementi extratestuali (v. Euro 1150/2008, 21515/2005, 11997/2003, 17762/2002, 121367/2001, 793/2000) non allegati, non costituiti da altri atti amministrativi, ma da listini di generalizzata disponibilità (v. Cass. 5755/2005). Come è noto, l’obbligo di motivare l’avviso di accertamento di maggior valore è diretto a circoscrivere l’ambito delle ragioni adducibili dal Fisco nell’eventuale fase giudiziale e a consentire alla parte contribuente l’esercizio del diritto di difesa (Euro 1150/08). Pertanto è necessario e sufficiente che l’avviso enunci i criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore (cfr., ex multis, Euro 11420/1998 e 24193/2006).” La motivazione della sentenza impugnata rimane nei parametri sopra indicati, avendo rilevato che l’avviso di liquidazione identifica i beni da valutare ed esprimendo la congruità del valore di essi, dichiarato in sede di registrazione dell’atto di compravendita al fine del pagamento dell’imposta di registro ipotecaria e catastale, motivando il maggior valore sull’incidenza dell’area sulla quale sono stati costruiti i box, pari al 35% del valore dei box stessi.

Difetto di specificità vizia anche il terzo motivo di ricorso, tenuto conto che la società si duole del mancato accoglimento delle proprie censure senza peraltro contraddire le argomentazioni della commissione che ha posto in rilievo, con condivisibili ed esaustive argomentazione, che:” Il valore dei box è stato dall’Ufficio determinato considerando il valore risultante dalle compravendite di essi e dai valori OMI espressi periodicamente dalle pubblicazioni dell’Agenzia del Territorio. Questi ultimi valori sono facilmente reperibili e non risulta necessario che essi vengano allegati all’atto impositivo. La loro validità è confermata dalla stima di parte presentata, che riporta valori non discordanti da quanto stabilito dall’Ufficio. La stima di parte sostanzialmente differisce dalla valutazione effettuata dall’Ufficio nella determinazione della percentuale di valore da attribuire al terreno rispetto al valore complessivo del box…..” E’ di tutta evidenza che l’utilizzo dei dati OMI, che pure costituiscono un formidabile tessuto di analisi degli scostamenti di valore relativi agli immobili di un determinato territorio, si è mantenuto, nel caso in esame nel perimetro indicato da questa Corte (Cass. N. 21813/2018) risultando evidente che i valori posti a confronto dal giudice, per addivenire alla rettifica di cui all’accertamento, sono quelli specifici portati dalla società a seguito dell’accertamento peritale e quelli altrettanto concreti determinati dall’analisi del patrimonio di specifica conoscenza di cui dispone l’Ufficio, all’esito del quale il giudice ha tratto, nell’ambito della discrezionalità che gli compete, il giudizio di valore che pure gli compete.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate per compensi in Euro 15000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, adunanza pubblica, il 7 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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