Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3457 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. III, 11/02/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G.F. (OMISSIS), considerato domiciliato

“ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato VITALE VINCENZO con studio in

72013 CEGLIE MESSAPICA (BR), VIA F. PETRARCA N. 21/BIS, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– controricorrente –

e contro

V.D. (OMISSIS);

– intimato –

sul ricorso 21593-2006 proposto da:

V.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio

dell’avvocato GULLO ALESSANDRA, rappresentato e difeso dall’avvocato

MAGARAGGIA GIUSEPPE con studio in LECCE PIAZZA L. ARIOSTO 19, giusta

delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

C.G.F. (OMISSIS), considerato domiciliato “ex

lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato VITALE VINCENZO con studio in

72013 CEGLIE MESSAPICA (BR), VIA F. PETRARCA N. 21/BIS, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 813/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE –

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 18/11/2005, depositata il 28/12/2005,

R.G.N. 145/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/01/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.G.F., divenuto maggiorenne, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza 28/12/05 della Corte di appello di Lecce che, in riforma della pronuncia di primo grado, in accoglimento dell’appello principale del Ministero dell’Istruzione e di quello incidentale di V.D., ha rigettato la domanda proposta da C.L. ed E.G., esercenti la potestà dei genitori, nei confronti del Ministero, per il risarcimento dei danni subiti da C.G.F. in occasione di un incidente occorsogli a scuola il 15/5/93, ed ha dichiarato inammissibile la medesima domanda proposta nei confronti del V..

Il ricorso veniva notificato al V. ed al Ministero delle Politiche Agricole.

Il V. propone ricorso incidentale quanto alla compensazione delle spese.

C.G.F. resiste con controricorso al ricorso incidentale.

All’udienza del 12/7/10 veniva concesso termine al ricorrente per la notifica al Ministero dell’Istruzione.

Espletato l’incombente, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio con controricorso, illustrato da successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

2.- Il controricorso del Ministero dell’Istruzione è ammissibile pur se notificato fuori termine.

La sentenza n. 17352/09 delle Sezioni Unite ha affermato il principio secondo cui, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.

Risulta nella specie che il procedimento notificatorio, iniziato nei termini il 26/10/10, non è andato a buon fine, una prima volta, perchè il domiciliatario del C. (avv. Romana D’Ambrosio) è risultato trasferito dal domicilio indicato in ricorso, senza dame comunicazione. Il procedimento notificatorio è ripreso l’8/11/10, e dunque entro un tempo ragionevolmente contenuto, ed è andato questa volta a buon fine nel nuovo studio dell’avv. D’Ambrosio.

3. Con l’unico, complesso motivo, il ricorrente principale lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2043, 2048, 1218 e 2697 c.c. e vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata in quanto ha ritenuto fornita la prova liberatoria gravante sul Ministero, tra l’altro rilevando il difetto di motivazione in ordine alla circostanza che il danneggiato fosse rimasto sotto il costante controllo degli insegnanti.

3.1.- Eccepisce preliminarmente il Ministero l’inammissibilità del mezzo in quanto contenente censure eterogenee.

L’eccezione è infondata, in difetto di qualsiasi previsione di legge in tal senso, e del resto la giurisprudenza richiamata dal controricorrente si riferisce all’art. 366 bis cod. proc. civ., inapplicabile ratione temporis alla fattispecie.

3.2.- Nel merito, il ricorso principale è fondato. Va premesso che la responsabilità dell’istituto scolastico nei confronti dell’alunno è fondata sul “contatto sociale”, con la conseguenza che il creditore che agisce per il risarcimento del danno deve dare solamente la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo, costituito dall’avvenuto adempimento (SSUU 577/08).

Ciò posto, nella sentenza impugnata la responsabilità del Ministero è esclusa in base alla considerazione che “il minore è caduto mentre si recava con i suoi compagni in palestra e che durante il tragitto egli è rimasto sotto il costante controllo degli insegnanti, in quanto in testa al gruppo vi era il prof. V. ed alla fine della fila la prof.ssa G., contitolare della stessa classe”.

Non si rinviene, tuttavia, alcun riferimento agli elementi di prova utilizzati per pervenire a siffatta ricostruzione della vicenda, cosicchè la censura coglie nel segno, ove rileva che l’affermazione del giudice di appello è del tutto apodittica.

4.- Con l’unico motivo di ricorso incidentale – che non è assorbito, in quanto il ricorso principale non riguarda la pronuncia di inammissibilità della domanda nei confronti del V. – il V. stesso si duole, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, della pronuncia di compensazione delle spese, motivata con riferimento alla ricorrenza di giusti motivi.

4.1.- Eccepisce il ricorrente principale l’inammissibilità del ricorso incidentale, in quanto da esso non sarebbe dato desumere il rigetto di alcune eccezioni avanzate dal V..

L’eccezione è infondata, atteso che dal ricorso incidentale è ben possibile desumere i fatti di causa, tale essendo la unica funzione dell’obbligo, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 3, di esposizione sommaria dei fatti.

4.2.- Nel merito, il mezzo è infondato.

Secondo le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 20598/08), nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si da atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali.

Nella specie, risulta dalla motivazione della sentenza impugnata il rigetto delle eccezioni di nullità dell’atto introduttivo e di difetto di legittimazione ad agire sollevate dal V., e ciò è sufficiente a giustificare la pronuncia di compensazione, nonostante l’accoglimento del suo appello incidentale.

5.- Conclusivamente, accolto il ricorso principale e rigettato l’incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il principale e rigetta l’incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 17 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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