Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34569 del 16/11/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2021, (ud. 16/06/2021, dep. 16/11/2021), n.34569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1119-2021 proposto da:

W.P. & C. SAS DI P.W., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato LORENZO BIANCHI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CASH MARKET SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LORENZO MONDINI;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1401/2020 del

TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il 16/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA

GIANNACCARI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CERONI FRANCESCA che visto

l’art. 375 c.p.c., n. 4 e l’art. 380-ter c.p.c., chiede alla Corte

di Cassazione, riunita in Camera di consiglio, dichiararsi la

competenza de Tribunale di Velletri, con le determinazioni di legge.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.W. & C. sas citò in giudizio, innanzi al Tribunale di Velletri, la Cash Market s.r.l. per chiedere il pagamento dell’indennità ex art. 1751 c.c., in relazione al contratto di agenzia intercorso tra le parti.

1.1. La Cash Market s.r.l. si costituì ed eccepì il difetto di competenza del giudice del lavoro ed il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore degli arbitri, in virtù di clausola compromissoria.

1.2. Il giudice riservò di decidere l’eccezione di competenza unitamente al merito.

1.3. All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Velletri accolse l’eccezione di incompetenza del giudice del lavoro di Velletri in quanto la causa non rientrava tra quelle previste dall’art. 409 c.p.c., avendo ad oggetto un rapporto in cui l’agente era una società.

1.4. Quanto all’eccezione di difetto di giurisdizione, aderendo all’orientamento delle Sezioni Unite (Cass. n. 24153 del 2013), il giudice di merito ribadì che l’attività degli arbitri ha natura giurisdizionale sicché stabilire se una controversia spetti alla cognizione del giudice ordinario o degli arbitri, dà luogo ad una questione di competenza. Il Tribunale osservò come, nel caso di specie, la devoluzione della controversia al collegio arbitrale risultasse dal contratto di agenzia, art. 18.

2.Ha proposto regolamento di competenza la W.P. & C. sas senza una specifica articolazione dei motivi.

2.1. Ha resistito con controricorso la Cash Market s.r.l..

2.2. Il Sostituto Procuratore Generale, nella persona della Dott.ssa Ceroni Francesca, ha chiesto accogliersi il ricorso e, per l’effetto, dichiararsi la competenza del Tribunale di Velletri.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va, in primo luogo, rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso perché privo della procura speciale, prevista per il giudizio di cassazione, essendo stata rilasciata in calce al giudizio di primo grado.

1.1. Questa Corte ha affermato, con orientamento costante al quale va dato continuità, che il difensore della parte, munito di procura speciale per il giudizio di merito, è legittimato a proporre istanza di regolamento di competenza, ove ciò non sia espressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti, perché l’art. 47 c.p.c., comma 1, è una norma speciale, che prevale sull’art. 83 c.p.c., comma 4, in base al quale la procura speciale deve presumersi conferita per un solo grado di giudizio (Cassazione civile sez. VI, 03/06/2020, n. 10439; Cass. Civ., n. 28701 del 2013).

1.2. Nel caso di specie, è quindi valida la procura conferita in primo grado per proporre ricorso per regolamento di competenza poiché tale facoltà era espressamente esclusa dai poteri conferiti al difensore.

1.3. E’, inoltre, priva di fondamento l’eccezione di inammissibilità del ricorso perché privo dell’indicazione delle norme di diritto che si assumono violate in quanto le doglianze possono evincersi dal contenuto del ricorso, indipendentemente dall’indicazione specifica delle articoli di legge e dell’utilizzo di formule sacramentali.

3. Infine, il ricorrente ha correttamente proposto regolamento di competenza e non di giurisdizione per impugnare la decisione del Tribunale, che ha riconosciuto la competenza degli arbitri in virtù dell’esistenza, nel contratto di agenzia, di una clausola compromissoria.

3.1. Come correttamente sostenuto dal Tribunale, le Sezioni Unite (Cass. n. 24153 del 2013) hanno da tempo chiarito che l’attività degli arbitri rituali, alla stregua della disciplina ricavabile dalla L. 5 gennaio 1994, n. 25 e dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice, sicché stabilire se una controversia spetti alla cognizione del giudice ordinario o degli arbitri, dà luogo ad una questione di competenza (cfr. anche Cass. n. 21336 del 2018).

4.Passando all’esame del ricorso, il primo motivo attiene alla violazione dell’art. 420 c.p.c., in quanto l’eccezione di incompetenza sarebbe stata tardivamente dichiarata ” oltre la nota barriera di cui all’udienza di prima discussione ex art. 420 c.p.c.”. Sostiene il ricorrente che l’eccezione di incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio funzionale, deve essere rilevata, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, che, nel processo del lavoro corrisponde alla prima udienza di discussione fissata con il decreto di cui all’art. 415 c.p.c.. Nel caso di specie, invece, la decisione sull’eccezione di competenza sarebbe stata tardivamente resa dopo la fase istruttoria.

4.1. Il ricorrente, al punto 2 del ricorso, che in rubrica reca: “sulla violazione del contraddittorio”, lamenta la che il Tribunale ha deciso sulla questione di competenza senza stimolare il contraddittorio in quanto, una volta rinviata la decisione sulle questioni preliminari unitamente al merito in tal modo, sarebbe stata implicitamente rigettata l’eccezione di incompetenza

4.2. I motivi, che per la loro connessione, vanno trattati congiuntamente, sono infondati.

4.2. Il ricorrente confonde il regime di preclusioni previste per sollevare l’eccezione di incompetenza dal rilievo d’ufficio dell’eccezione.

4.3. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che la disposizione dell’art. 428 c.p.c., comma 1, secondo la quale l’incompetenza territoriale può essere rilevata d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’art. 420 c.p.c., va intesa nel senso che detta incompetenza può essere rilevata non oltre la prima udienza in senso cronologico, ossia quella fissata con il decreto contemplato dall’art. 415 c.p.c.. Il legislatore, avuto riguardo alla disciplina riservata all’incompetenza dal nuovo art. 38 c.p.c. (come sostituito dalla L. n. 353 del 1990, art. 4), ha inteso accelerare al massimo i tempi di risoluzione delle questioni di competenza (Cassazione civile sez. VI, 15/04/2019, n. 10516).

4.4. Nel caso di specie, l’eccezione di incompetenza era stata ritualmente sollevata dalla Cash Market s.r.l. con l’atto di costituzione e non rilevata d’ufficio dal Tribunale, che, ha ritenuto di decidere la questione sulla competenza unitamente al merito.

4.5. Non vi è stata violazione del principio del contraddittorio in quanto, alla prima udienza, parte ricorrente si era opposta all’eccezione di incompetenza sicché la questione era entrata nel dibattito processuale.

4.6. Il Tribunale ha applicato la clausola compromissoria prevista dal contratto di agenzia, art. 18, che prevedeva la risoluzione mediante arbitrato di tutte le cause, ad eccezione di quelle per cui è previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Ancona.

5. La censura sulle spese non è inquadrabile in un motivo di ricorso perché si limita ad invocare una diversa regolamentazione delle spese conseguente all’accoglimento del ricorso.

5.1. Il ricorso per regolamento di competenza va, pertanto, rigettato.

6. Le spese vanno liquidate con la decisione definitiva.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il regolamento di competenza.

Spese al definitivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Suprema Corte di cassazione, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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