Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34565 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 30/12/2019), n.34565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 18745/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato,

con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

NORD ENERGIA s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte n. 49/38/15 depositata il 20/01/2015, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del

18/04/2019 dal Consigliere Roberto Succio;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto

Procuratore Generale Paola Mastroberardino che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso e udito l’avvocato Gianmarco Rocchitta

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Dogane propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte che in accoglimento dell’appello proposto da Nord Energia s.r.l. avverso la pronuncia di primo grado ha annullato l’atto impugnato notificato alla società per il pagamento delle maggiori somme pretesa a titolo di acconto 2011 su accise per fornitura di gas naturale e delle relative sanzioni.

La società contribuente è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile, mancando la prova della sua notificazione alla società contribuente.

Si rinvengono infatti in atti unicamente due distinti tentativi di notifica che non risultano, dalla documentazione prodotta, mai esser andati a buon fine.

Nulla quanto alle spese, in difetto di costituzione in giudizio dell’intimata società.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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