Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34565 del 30/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 30/12/2019), n.34565
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 18745/2015 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello
Stato,
con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
NORD ENERGIA s.r.l.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del
Piemonte n. 49/38/15 depositata il 20/01/2015, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del
18/04/2019 dal Consigliere Roberto Succio;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore Generale Paola Mastroberardino che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso e udito l’avvocato Gianmarco Rocchitta
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Dogane propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte che in accoglimento dell’appello proposto da Nord Energia s.r.l. avverso la pronuncia di primo grado ha annullato l’atto impugnato notificato alla società per il pagamento delle maggiori somme pretesa a titolo di acconto 2011 su accise per fornitura di gas naturale e delle relative sanzioni.
La società contribuente è rimasta intimata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile, mancando la prova della sua notificazione alla società contribuente.
Si rinvengono infatti in atti unicamente due distinti tentativi di notifica che non risultano, dalla documentazione prodotta, mai esser andati a buon fine.
Nulla quanto alle spese, in difetto di costituzione in giudizio dell’intimata società.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019