Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34564 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 06/02/2019, dep. 30/12/2019), n.34564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6993/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.

12;

– ricorrente –

– controricorrente incidentale –

contro

La Filometallica, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Luciani n. 42, presso

lo studio dell’avv. Lorenza Roberta Leone, rappresentata e difesa

dagli avv.ti Gregorio Leone e Camillo Magliucci giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 16/01/12, depositata il 10 aprile 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 16/01/12 del 10/04/2012 la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) respingeva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e accoglieva l’appello incidentale proposto da La Filometallica s.r.l. avverso la sentenza n. 186/04/09 della Commissione tributaria provinciale di La Spezia (di seguito CTP), che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di rettifica ed irrogazione sanzioni con il quale veniva richiesta la corresponsione di maggiori dazi e di dazi cd. antidumping in relazione all’importazione di lampade fluorescenti intervenuta nell’anno 2001;

1.1. come si evince dalla sentenza impugnata: a) l’avviso di rettifica veniva emesso in relazione all’accertamento dei maggiori dazi dovuti e della mancata corresponsione dei dazi antidumping per l’importazione di lampade di origine cinese (secondo quanto risultante da una relazione dell’OLAF, Ufficio Europeo per la lotta antifrode) anzichè pakistana, come dichiarato dall’importatore; b) la CTP accoglieva parzialmente il ricorso della società contribuente, limitatamente all’applicazione dei dazi antidumping; c) sia l’Agenzia delle dogane che La Filometallica s.r.l. proponevano impugnazione davanti alla CTR;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava l’accoglimento dell’appello incidentale della società contribuente in ragione della decorrenza dei termini di decadenza e prescrizione previsti in materia, avuto conto del mancato inoltro della notitia criminis nel triennio e, dunque, della insussistenza dei presupposti per il differimento di quest’ultimo termine all’esito del passaggio in giudicato del giudizio penale;

2. l’Agenzia delle dogane impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

3. La Filometallica s.r.l. resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato, affidato a quattro motivi, depositando altresì memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo ricorso principale l’Agenzia delle dogane deduce la violazione dell’art. 2935 c.c., e dei principi generali in materia di decorrenza del termine di prescrizione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui sono state acquisite la notizia dell’evasione e la documentazione necessaria per l’accertamento della responsabilità, l’individuazione dei debitori e la quantificazione dell’importo dovuto e, dunque, a seguito delle indagini dell’OLAF;

2. con il secondo motivo del ricorso principale si deduce la violazione del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 84, (Testo unico sulla legge doganale – TULD) e del Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 del 1992, art. 221, p. 4, (Codice doganale comunitario CDC), nonchè dei principi generali in materia di decorrenza del termine prescrizionale, con contestuale falsa applicazione del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 43 e 47, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che il termine di prescrizione dei diritti e dazi doganali, nel caso in cui i fatti presupposti costituiscano astrattamente ipotesi di reato, inizia a decorrere dal momento in cui, con la chiusura delle indagini dell’OLAF e l’inoltro della relativa informativa agli Stati membri della UE, oltre che con l’esito di altre eventuali indagini degli uffici doganali, sono stati acquisiti dall’Amministrazione doganale tutti gli elementi necessari per individuare i presupposti del debito, i responsabili dell’evasione e la quantificazione dei dazi dovuti;

3. i due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati riguardando la medesima questione, sono infondati;

3.1. la CTR ha ritenuto che i termini di prescrizione e decadenza, in tanto possono essere differiti all’esito del passaggio in giudicato della sentenza penale, in quanto la notizia di reato che determina e giustifica il differimento intervenga nel corso dell’originario termine e non già dopo la sua scadenza; e che, nel caso di specie, l’accertamento suppletivo operato dall’Agenzia delle dogane è tardivo, non essendo stato avviato nel frattempo alcun procedimento penale riguardante la società contribuente;

3.2. orbene, secondo la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, “in tema di tributi doganali, ove il loro mancato pagamento derivi da un reato, sia il termine di prescrizione dell’azione di recupero dei dazi all’importazione, che quello di decadenza per la revisione dell’accertamento del D.Lgs. n. 374 del 1990, ex art. 11, sono prorogati sino ai tre anni successivi alla data d’irrevocabilità della decisione penale, a condizione che, nel triennio decorrente dall’insorgenza dell’obbligazione doganale, l’Amministrazione emetta un atto nel quale venga formulata una “notitia criminis” tale da individuare un fatto illecito, penalmente rilevante, ed idoneo ad incidere sul presupposto d’imposta” (Cass. n. 26045 del 16/12/2016; conf. Cass. n. 24674 del 03/12/2015; Cass. n. 20468 del 06/09/2013; Cass. n. 14016 del 03/08/2012);

3.3. se, dunque, è vero che, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR (la cui motivazione va corretta in parte qua ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c.), la notitia criminis non debba necessariamente riguardare direttamente la società contribuente, è altrettanto vero che, nel caso di specie, nessuna notitia criminis di alcun tipo e genere risulta essere stata inviata dall’Amministrazione finanziaria nei termini triennali di decadenza e prescrizione previsti dalla legge (le bollette doganali risalgono al 2001, mentre la notizia di reato a carico del legale rappresentante di La Filometallica s.r.l. non risulta essere anteriore all’anno 2006, come evincibile dal numero del registro delle notizie di reato indicato nel frontespizio della sentenza penale di assoluzione);

3.3.1. in particolare, è vero che anche la relazione dell’OLAF – in determinate circostanze – può integrare detta notitia criminis (Cass. n. 615 del 12/01/2018); tuttavia, nel caso di specie, detta relazione stando a quanto emerge dalla sentenza impugnata e dalle difese delle parti – si è limitata a segnalare che le esportazioni di lampade fluorescenti effettuate dalla società pakistana Ecopak sono da considerare di origine cinese, senza alcuna emergenza di una vera e propria notizia di reato;

4. con il terzo motivo di ricorso principale si deduce la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per difetto assoluto di motivazione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell’art. 11 Cost., avendo la CTR dichiarato infondato l’appello dell’Agenzia delle entrate senza indicarne le ragioni;

5. il motivo è infondato;

5.1. la CTR ha chiaramente ritenuto assorbiti i motivi di appello proposti dall’Agenzia delle dogane in ragione dell’accoglimento dell’appello incidentale, sicchè non può configurarsi il denunciato difetto assoluto di motivazione;

6. l’infondatezza dei motivi di ricorso principale rende superfluo l’esame del ricorso incidentale, espressamente condizionato all’accoglimento del ricorso principale;

7. in conclusione, il ricorso principale va rigettato, assorbito il ricorso incidentale condizionato;

7.1. avuto conto del fatto che l’orientamento della S.C. in base al quale ha trovato soluzione la presente controversia si è consolidato in epoca successiva alla proposizione del ricorso, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

7.2. il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1 bis, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016);

7.3. neppure detto pagamento può essere posto a carico del ricorrente incidentale il cui ricorso non è stato esaminato in quanto ritenuto assorbito, trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 18348 del 25/07/2017; Cass. n. 1343 del 18/01/2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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