Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34562 del 27/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 27/12/2019, (ud. 12/12/2019, dep. 27/12/2019), n.34562
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 30164-2018 proposto da:
M.A., M.A., elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA ASIAGO 9, presso lo studio dell’avvocato MICHELE PONTECORVO, che
le rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO
CANNIZZARO;
– ricorrenti –
contro
C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
MARCELLO CARACCIOLO;
– controricorrente –
contro
UNIPOLREC SPA quale successore di UNIPOL BANCA SPA, in persona del
Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato CLAUDIA DOMENICHINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 408/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 19/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO
DELL’UTRI.
Fatto
RILEVATO
Che:
con sentenza resa in data 19/3/2018, la Corte d’appello di Brescia ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dalla UGF Banca s.p.a., ha dichiarato l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto con il quale C.R. (debitrice a titolo fideiussorio della banca attrice) aveva donato alle proprie figlie, M.A. e M.A. (allora minorenni), un proprio immobile;
che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato, oltre alla sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi per l’accoglimento dell’azione revocatoria, come l’atto impugnato non potesse in alcun modo considerarsi espressione dell’adempimento di un debito scaduto della Cammarano (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2901 c.c., comma 3), essendosi quest’ultima limitata ad assolvere, mediante il compimento di detta donazione, un impegno impostole da un onere testamentario, il cui eventuale inadempimento non avrebbe determinato alcun apprezzabile pregiudizio a carico della stessa C., là dove era positivamente emersa la palese riconducibilità dell’atto alla volontà della disponente di sottrarre il bene donato alla garanzia dei propri creditori;
che, avverso la sentenza d’appello, M.A. e M.A. propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;
che C.R., da un lato, e la Unipolrec s.p.a. (già Unipol Banca s.p.a.), dall’altro, resistono con controricorso;
che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le ricorrenti e la Unipolrec s.p.a. hanno presentato memoria;
considerato, preliminarmente, che le questioni di diritto sollevate dalle parti con i motivi di doglianza proposti avverso la sentenza impugnata e con i contrapposti scritti difensivi, appaiono dotate di particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., anche con rifermento ai profili nomofilattici prospettabili con riguardo alla relativa decisione;
che, pertanto, visto l’art. 375 c.p.c., appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, affinchè ne sia fissata la discussione in pubblica udienza;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa discussione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione del 12 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2019