Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34562 del 27/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2019, (ud. 12/12/2019, dep. 27/12/2019), n.34562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 30164-2018 proposto da:

M.A., M.A., elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA ASIAGO 9, presso lo studio dell’avvocato MICHELE PONTECORVO, che

le rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO

CANNIZZARO;

– ricorrenti –

contro

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARCELLO CARACCIOLO;

– controricorrente –

contro

UNIPOLREC SPA quale successore di UNIPOL BANCA SPA, in persona del

Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CLAUDIA DOMENICHINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 408/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 19/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza resa in data 19/3/2018, la Corte d’appello di Brescia ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dalla UGF Banca s.p.a., ha dichiarato l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto con il quale C.R. (debitrice a titolo fideiussorio della banca attrice) aveva donato alle proprie figlie, M.A. e M.A. (allora minorenni), un proprio immobile;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato, oltre alla sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi per l’accoglimento dell’azione revocatoria, come l’atto impugnato non potesse in alcun modo considerarsi espressione dell’adempimento di un debito scaduto della Cammarano (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2901 c.c., comma 3), essendosi quest’ultima limitata ad assolvere, mediante il compimento di detta donazione, un impegno impostole da un onere testamentario, il cui eventuale inadempimento non avrebbe determinato alcun apprezzabile pregiudizio a carico della stessa C., là dove era positivamente emersa la palese riconducibilità dell’atto alla volontà della disponente di sottrarre il bene donato alla garanzia dei propri creditori;

che, avverso la sentenza d’appello, M.A. e M.A. propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

che C.R., da un lato, e la Unipolrec s.p.a. (già Unipol Banca s.p.a.), dall’altro, resistono con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le ricorrenti e la Unipolrec s.p.a. hanno presentato memoria;

considerato, preliminarmente, che le questioni di diritto sollevate dalle parti con i motivi di doglianza proposti avverso la sentenza impugnata e con i contrapposti scritti difensivi, appaiono dotate di particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., anche con rifermento ai profili nomofilattici prospettabili con riguardo alla relativa decisione;

che, pertanto, visto l’art. 375 c.p.c., appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, affinchè ne sia fissata la discussione in pubblica udienza;

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa discussione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione del 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2019

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