Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3456 del 15/02/2010
Cassazione civile sez. lav., 15/02/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 15/02/2010), n.3456
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 20228-2006 proposto da:
G.A., L.V., L.F., L.
R., nella qualità di eredi del Dott. L.S., tutti
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 4, presso lo
studio dell’avvocato DELL’ERBA FRANCO, rappresentati e difesi
dall’avvocato LEPERA CARMELO, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,
presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e PUGLISI LUCIA,
che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale atto Notar
Carlo Federico Tuccari di ROMA del 13/02/2006 rep. n. 71307;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 179/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 02/03/2006 R.G.N. 536/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/12/2009 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;
udito l’Avvocato LEPERA CARMELO;
udito l’Avvocato RASPANTI RITA per delega PUGLISI LUCIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello che ha concluso per: in via principale
inammissibilità, in subordine rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe indicata del 2 marzo 2006 la Corte d’appello di Catanzaro, all’esito di nuova consulenza, riformando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta dagli eredi del dr. L.P.S. per ottenere la rendita ai superstiti in relazione al decesso del dante causa, dovuto a neoplasia maligna dell’encefalo, che assumevano cagionato alla attività lavorativa svolta di medico radiologo.
Avverso detta sentenza i soccombenti propongono ricorso affidato a due motivi.
Resiste l’Inail con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia difetto di motivazione collegata e dipendente dall’errato esame della CTU, nonchè per l’omesso esame delle prove testimoniali e delle allegazioni scientifiche prodotte in appello.
Con il secondo mezzo si denunzia ancora difetto di motivazione, per avere ignorato quanto riconosciuto dallo stesso Inail in merito all’esistenza di una, ancorchè definita “bassa” sensibilità alle radiazioni ionizzanti delle cellule cerebrali.
Il ricorso è inammissibile in quanto non rispondente alle prescrizioni di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 che opera con riguardo alle sentenze pubblicate a decorrere da 2 marzo 2006, data di entrata in vigore (GU del 13 febbraio 2006).
Ed infatti detta disposizione, per le censure ex art. 360 c.p.c., n. 5, prevede che “l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione”.
Nel ricorso in esame si svolgono invero complesse critiche rispetto al giudizio espresso in sentenza sulla mancata prova del nesso causale tra esposizione alle radiazioni ed insorgenza del tumore che ha condotto a morte il dante causa, per cui tanto più necessario si palesava il dovere di compendiare le varie censure in un momento di sintesi, idoneo a segnalare immediatamente la res controversa. Al riguardo è stato affermato (Cass. Ordinanza n. 2652 del 04/02/2008) che “Il complesso normativo costituito dall’art. 366 c.p.c., n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., n. 5 – nel testo risultante dalla novella recata dal D.Lgs. n. 40 del 2006 – deve interpretarsi nel senso che, anche per quanto concerne i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione del motivo deve essere accompagnata da un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità”. Ed ancora con la sentenza n. 4556 del 25/02/2009 si è affermato che “L’art. 366-bis cod. proc. civ., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dieta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione”.
Nello stesso senso si è affermato (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25117 del 14/10/2008) che “E inammissibile, ai sensi della seconda parte dell’art. 366 “bis” cod. proc. civ., il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) in cui manchi l’indicazione di specifici elementi di fatto, sia pure complessi, sui quali verterebbe il denunciato vizio di motivazione in riferimento all’elemento soggettivo della colpa”.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., non essendo applicabile ratione temporis il disposto del D.L. 30 settembre 2003, n. 326, art. 42, comma 11 convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010