Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3456 del 14/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3456 Anno 2014
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 9615-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
1945

contro
ITINERA SPA (già GRASSETTO LAVORI SPA) in persona del
legale rappresentante pro tempore,

elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE G. MAllINI 11, presso lo
studio dell’avvocato SALVINI LIVIA, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato VANZ GIUSEPPE con

Data pubblicazione: 14/02/2014

Procura notarile del Not. Dr. ESPOSITO VINCENZO in
TORTONA rep. n. 281869 del 14/04/2008;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 42/2007 della COMM.TRIB.REG. di
TORINO, depositata il 26/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che si
riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato VANZ che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

udienza del 03/06/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO

Svolgimento del processo

tributaria della regione Piemonte, con sentenza 26.9.2007 n. 42, decidendo
sulla opposizione al provvedimento in data 24.5.2005 di diniego di
rimborso del credito IVA relativo all’anno 2003, richiesto dalla società su
fatture passive aventi ad oggetto l’ acquisto di autoveicoli, rilevato che la
Corte di Giustizia con sentenza 14.9.2006 aveva dichiarato incompatibile
con l’art. 17 della Sesta direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio in data
17.5.1977 il limite alla detraibilità della imposta stabilito dall’art. 19 bis 1.
col, lett. c) del Dpr n. 633/72, e rilevato altresì che la speciale disciplina dei
rimborsi delle eccedenze d’imposta che i soggetti passivi non avevano
potuto portare in detrazione a causa dell’illegittimo divieto imposto dalla
predetta norma statale -introdotta dal DL 15.9.2006 n. 258 conv. in legge
10.11.2006 n. 278- non era applicabile alla fattispecie (in quanto la istanza di

rimborso già presentata dalla società era stata esaminata e rigettata dalla
Amministrazione finanziaria), accertava il diritto della società contribuente
al rimborso del credito d’imposta, ritenendo che la documentazione
prodotta in giudizio forniva ampiamente la prova della inerenza dei beni
acquistati alla attività economica svolta dalla società.

La sentenza di appello, notificata in data 28.1.2008 all’Ufficio di Tortona
della Agenzia delle Entrate, è stata impugnata per cassazione, con un unico
mezzo, dalla Agenzia fiscale, con atto tempestivamente consegnato il
28.3.2008 all’Ufficiale giudiziario.
1
RG n. 9615/2008
ric.Ag.Entrate c/ ITINERA s.p.a.

Accogliendo l’appello proposto da ITINERA s.p.a. la Commissione

Resiste con controricorso la società contribuente che ha depositato
anche memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo la Agenzia delle Entrate impugna la sentenza di

633/9172, dell’art. 1, DL n. 258/2006 conv. legge n. 278/2006, in relazione
all’art. 360co1 n. 3) c.p.c.
Sostiene la Agenzia fiscale che la società aveva presentato istanza di
rimborso in data 15.3.2005 sul presupposto della incompatibilità della
norma tributaria limitativa del diritto alla detrazione con l’ordinamento
comunitario e che, essendo intervenuta nelle more del processo la nuova
disciplina normativa dei rimborsi dettata del DL n. 258/2006 (adottata dallo
Stato italiano in conseguenza della pronuncia della Corte di giustizia UE in
data 14.9.2006 che aveva dichiarato la disposizione dello Stato membro in
contrasto con la Sesta direttiva in materia d IVA) , i Giudici territoriali
avrebbero dovuto immediatamente applicarla alla fattispecie controversa,
rigettando la pretesa di rimborso dell’IVA in quanto la società non aveva
assolto agli oneri formali e sostanziali indicati nel decreto-legge, in quanto
avrebbe dovuto ripresentare la richiesta di rimborso nel termine di
decadenza ex art. 21co2 Dlgs n. 546/1992, allegando i documenti prescritti.

2. Il motivo è infondato.
2.1 La decisione del Giudice comunitario ha statuito che la esclusione
di determinati beni dal regime delle detrazioni, prevista dall’art. 19 bis 1.
comma 1 lett. c) e d) del Dpr n. 633/1972 (nel testo modificato dall’art. 15
della legge del 28/12/2001 n. 448, applicabile “ratione temporis” alla
fattispecie oggetto del presente giudizio: “l. In deroga alle disposizioni di cui
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RG n. 9615/2008
ric.Ag.Entrate c/ ITINERA s.p.a.

Co est.
Stefano livieri

appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 19is 1. del Dpr n.

all’articolo 19 –

c) l’imposta relativa all’acquisto o alla importazione di

ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell’articolo 54,
lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi
nell’allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto
dell’attivita’ propria dell’impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonche’ alle

prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 16 ed a quelle di impiego,

detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio; d) l’imposta

relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad
autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto e’ ammessa in
detrazione se e’ ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto,
all’importazione o all’acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di
noleggio e simili di detti autovetture, veicoli, aeromobili e natanti “), violava

l’ordinamento comunitario, in quanto disposta “senza previa consultazione
del comitato consultivo d’imposta sul valore aggiunto istituito dall’art. 29”
della sesta direttiva 77/388/CEE, ed in quanto priva di limitazioni temporali
connesse ad una specifica congiuntura economica come espressamente
richiesto dall’at. 17 n. 7 della predetta direttiva, con la conseguenza che le
norme statali, in quanto illegittimamente derogative al principio del diritto
alla detrazione d’imposta sul valore aggiunto enunciato dall’art. 17 n. 1
della sesta direttiva, non potevano essere opposte dallo Stato membro al
soggetto passivo al quale, pertanto, doveva essere consentito di “poter
ricalcolare il suo debito d’imposta sul valore aggiunto conformemente alle
disposizioni dell’art. 17 n. 2 ella sesta direttiva 77/388 nella misura in cu i
beni e i servizi sono stati impiegati ai fini di operazioni soggette ad
imposta” (cfr. dispositivo 2 e 3, sentenza Corte di giustizia in data 14.9.2006 in
causa C-28/05, Stradasfalti s.r.1.).

2.2 Lo Stato è quindi intervenuto a determinare le modalità di recupero
della imposta -rimasta priva “ah origine” di causa giustificativa- versata dai
soggetti passivi, emanando il DL 15.9.2006 n. 258 (recante “disposizioni
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RG n. 9615/2008
ric.Ag.Entrate c/ ITINERA s.p.a.

Con st.
Stefano Òivieri

custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non e’ ammessa in

urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05 in materia di detraibilità
dell’IVA”),

entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione

(15.9.2006) e convertito con modificazioni in legge 10 novembre 2006 n.
278, che, all’art. 1 comma 1 -nel testo risultante dalla conversione- dispone
che “Ai fini dell’attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità
soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato
nell’esercizio dell’impresa, arte o professione acquisti ed importazioni di beni e
servizi indicati nell’art. 19 bis, comma 1, lett. c) ed), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, presentano in via telematica entro il 20 ottobre 2007, apposita istanza di
rimborso, utilizzando uno specifico modello, da approvarsi entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono
individuati i dati e i documenti che devono essere indicati o predisposti a
fondamento dell’istanza di rimborso. Con il predetto provvedimento possono essere,
inoltre, stabilite le differenti percentuali di detrazione dell’imposta per distinti settori
di attività in relazione alle quali è ammesso il rimborso in misura forfettaria. Resta
ferma, per i contribuenti che non aderiscono al suddetto rimborso forfettario, ovvero
per coloro che non presentano l’istanza entro il predetto termine, la possibilità di
dimostrare il diritto ad una detrazione in misura superiore presentando apposita
istanza ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21 e successive
modificazioni, contenente i dati e gli elementi comprovanti la misura, nell’esercizio
dell’impresa, arte o professione, dell’effettivo utilizzo in base a criteri di reale
inerenza, stabiliti con il provvedimento di cui al presente comma. Al fine di evitare
ingiustificati arricchimenti, i dati hanno ad oggetto anche gli altri tributi rilevanti ai
fini della complessiva determinazione delle somme effettivamente spettanti” ed al

comma 2 dispone che “Sono in ogni caso escluse le procedure di detrazione e di
compensazione dell’imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 19 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1972 n. 633, ed all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241”.

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RG n. 9615/2008
ric.Ag.Entrate c/ ITINERA s.p.a.

st.
Co
Stefano livieri

europee del 14 settembre 2006 nella causa 228/05, in sede di prima applicazione i

2.3 La tesi della Agenzia fiscale ricorrente secondo cui il recupero del
diritto a detrazione (recte la restituzione della imposta versata in adempimento di
un obbligo di legge venuto meno con effetto “ex tune” in conseguenza della
pronuncia del Giudice comunitario) troverebbe titolo nella sopravvenuta

disciplina legislativa è privo di fondamento.
La accertata incompatibilità originaria della norma fiscale limitativa del

efficacia della norma fiscale derogata (art. 19 Dpr n. 633/72) sulle cui
disposizioni trova necessario fondamento il diritto al rimborso del credito
IVA che i soggetti passivi non hanno potuto portare in detrazione in
relazione alle operazioni concernenti i beni illegittimamente esclusi,
venendo in tal modo ad essere ripristinata la legalità del sistema
comunitario della imposta sul valore aggiunto fondata (ex art. 17 paragr. 1
“il diritto a deduzione nasce quando la imposta deducibile diviene esigibile”,
paragr. 2 “nella misura n cui i beni e servizi sono impiegati ai fini di due operazioni

soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dal ‘imposta di cui è
debitore: a) l’imposta sul valore aggiunto dovuta assolta per le merci che sono o gli
saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da altro soggetto
passivo…”, direttiva 77/388/CEE) sul principio della detrazione della imposta
(attraverso il quale si realizza il meccanismo della neutralità fiscale che è alla base
del tributo) che deve essere riconosciuta a tutti quei soggetti passivi che

effettuino operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi
nell’esercizio di una attività economica (cfr. da ultimo Corte giustizia 6.9.2012
causa C-324/11, Gabor Toth, punti 23-28; id. 21.6.2012 cause riunite C-80/11 e
C-142/11, Mahageben kft, e David).

Ne segue che, diversamente da quanto ipotizzato dalla Agenzia
ricorrente, il diritto alla detrazione, al pari del corrispondente diritto al
rimborso della eccedenza di imposta, è direttamente disciplinato dalle
norme della direttiva comunitaria e rinviene il proprio fatto generatore
esclusivamente nella effettuazione di una delle operazioni considerate
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RG n. 9615/2008
ric.Ag.Entrate c/ ITINERA s.p.a.

est.
Stefani livieri

diritto alla detrazione IVA ha determinato infatti, la riespansione della

imponibili dalla legge (cfr. Corte eass. V sez. 28.6.2012 n. 10808), insorgendo
il diritto nel momento stesso in cui diviene esigibile la imposta applicata
sulla cessione di beni prestazioni di servizi, non potendo in conseguenza gli
Stati membri, inserendo condizioni o requisiti diversi da quelli previsti
dalle norme comunitarie, introdurre una disciplina modificativa dei fatti
costitutivi del predetto diritto di fonte comunitaria, non potendo

prescritti dal decreto legge n. 258/2006 carattere costitutivo del diritto.

2.4 L’esame della normativa statale sopravvenuta, peraltro, non conduce
alla conclusione -auspicata dalla ricorrente- secondo cui le nuove
disposizioni trovano indiscriminata applicazione anche nel caso -che ricorre
nella specie- in cui i contribuenti, anteriormente alla pronuncia della Corte
di Lussemburgo, avessero già presentato istanza di rimborso (sul presupposto
della eccepita incompatibilità dell’art. 19 bis 1. Dpr n. 633/72 con la sesta direttiva)

ed avessero presentato ricorso avverso il diniego espresso o tacito
dell’Ufficio finanziario alla restituzione della imposta.
Dal tenore della disposizione dell’art. 2 del decreto legge (che non
contempla effetti retroattivi) e dal testo normativo non emergono, infatti,
prescrizioni implicanti la improcedibilità, in sede amministrativa, delle
domande di rimborso già presentate dai soggetti passivi (per le quali,
eventualmente, si può al più porre soltanto una esigenza di completamento
istruttorio, in relazione alla verifica della spettanza del credito in relazione ai
presupposti di cui al’art. 19 Dpr n. 633/1972), né emerge alcuna esigenza di

“rimessione in termini” di tali soggetti, atteso che il termine di decadenza
(eliminato, peraltro, in sede di conversione del decreto legge), stabilito dall’art. 1

comma 1, concerneva soltanto la presentazione della “istanza telematica”
volta a conseguire il rimborso `forfetario” della imposta -secondo differenti
percentuali di detraibilità della imposta relativa a beni presuntivamente considerati
dalla legge ad utilizzo promiscuo-, essendo in ogni caso consentito pr sentare
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riconoscersi, pertanto, all’adempimento degli oneri formali e temporali

ordinaria istanza, nel termine di decadenza previsto dall’art. 21co2 Dlgs
n.546/92, per ottenere il rimborso in misura integrale delle somme non
detratte: risulta peraltro evidente come il termine di decadenza indicato è
stabilito per i soggetti passivi rimasti pregiudicati nel diritto alla detrazione
e che non avevano precedentemente richiesto alcun rimborso, mentre alcun
termine di decadenza può iniziare a decorrere per i soggetti passivi che tale

nella dichiarazione ovvero nella istanza di rimborso presentate
anteriormente alla stessa pubblicazione della decisione del Giudice
comunitario.

2.5 Alcun onere di adempimento delle formalità previste dal decreto
legge n. 258/2006 (tanto meno quello della “ripresentazione” della domanda di
rimborso) poteva, pertanto, esser fatto gravare sulla società contribuente, in

pendenza del giudizio avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al
rimborso della imposta per la quale non era stata consentita la detrazione,
non potendo, in conseguenza, derivare dalla inosservanza delle formalità
previste dalle nuove disposizioni la perdita del diritto di credito (cfr. Corte
cass. V sez. 3.8.2012 n. 14064).

Risulta quindi privo di pregio l’argomento addotto dalla Agenzia
ricorrente secondo cui il mancato adempimento di tali formalità impediva
all’Ufficio di effettuare le dovute verifiche in ordine alla effettiva spettanza
del credito chiesto a rimborso, emergendo la infondatezza di tale assunto in
tutta evidenza ove si consideri che la stessa Agenzia delle Entrate con la
circolare 2.10.2007 n. 55 della Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso ha preso atto (vedi circolare, paragr. 1, lett. D) che, in relazione
alle liti pendenti alla data della pronuncia della Corte di giustizia, aventi ad
oggetto il rimborso in questione, una alternativa tra prosecuzione del
giudizio e procedimento di rimborso disciplinato dal DL n. 258/2006, è
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t.
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decadenza avevano già impedito, mediante esposizione del credito IVA

configurabile esclusivamente nel caso in cui il contribuente intenda
conseguire la liquidazione della somma “con metodo forfetario”:

in tal

caso se intende aderire a tale forma di liquidazione è tenuto ad attivare il
relativo procedimento mediante presentazione della “istanza telematica”,
diversamente -ove cioè non intenda avvalersi di tale forma di liquidazione”si deve ritenere che il procedimento giurisdizionale prevalga

su una

giudiziale il relativo diritto indipendentemente dal procedimento
amministrativo disciplinato dal DL n. 258/006).

3. Infondata, per le ragioni sopra esposte, la censura mossa alla sentenza
impugnata dalla Agenzia fiscale per la omessa applicazione al rapporto
dedotto in giudizio della disciplina speciale di rimborso di cui al DL n.
258/2006, rileva il Collegio che il diritto al rimborso vantato dalla società
ha trovato riconoscimento, quanto al requisito della inerenza delle spese per
acquisto e noleggio degli autoveicoli alla attività d’impresa, nella decisione
della CTR, con statuizione che non risulta investita dal motivo di ricorso
per cassazione, essendosi limitata la Agenzia fiscale soltanto ad indicare nel
quesito di diritto, che la CTR avrebbe accertato il diritto al rimborso
dell’IVA “senza verificare la sussistenza degli elementi indicati dal DL
258”. Appare del tutto evidente la genericità del riferimento agli elementi
costitutivi del credito -che non trova peraltro riscontro nella esposizione del
motivo- che non lambisce nemmeno l’accertamento in fatto compiuto dal
Giudice territoriale in ordine alla idoneità probatoria della “documentazione
prodotta” dalla società che “comprova ampiamente la relazione del petitum
con l’attività dalla stessa svolta” (cfr. sentenza CTR).

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ric.Ag.Entrate c/ ITINERA s.p.a.

eventuale procedura amministrativa…” (venendo quindi accertato in sede

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-N. 5
MAIERIA

4.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con conseguente

condanna dell’ Agenzia fiscale alla rifusione delle spese di lite liquidate in
dispositivo.

P.Q.M.

– rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle
spese del presente giudizio che liquida in € 10.000,00 per compensi
professionali, € 200,00 per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio 3.6.2013

La Corte :

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