Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3456 del 13/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 3456 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: DE GREGORIO FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 24583-2012 proposto da:
TONAZZINI

GUGLIELMO

C.F.

TNZGLL38S09B832R,
/1

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 6,
presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO DIONISIO, che
lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
GUIDO MUSSI, ROBERTO PAGLIUCA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
3485

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso la

Data pubblicazione: 13/02/2018

DIREZIONE

AFFARI

LEGALI

DI

POSTE

ITALIANE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI LANDI,
giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1001/2011 della CORTE

957/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO
DE GREGORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato ANNA MARIA URSINO per delega verbale
Avvocato GIOVANNI LANDI.

■■

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D’APPELLO di GENOVA, depositata il 25/10/2011 R.G.N.

ud. 19-09-17 / r.g. 24583-12

SVOLGIMENTO del PROCESSO
La Corte di Appello di Genova con sentenza n. 1001 in data 21 / 31 ottobre 2011, in riforma
della pronuncia di primo grado -che aveva accolto la domanda dell’attore TONAZZINI Guglielmo,
volta ad ottenere l’inquadramento superiore come quadro di 1 0 livello ed al pagamento delle
conseguenti differenze retributive-, rigettava per intero la domanda, compensando altresì le
spese di lite, accogliendo quindi il gravame interposto da POSTE ITALIANE S.p.A.. Secondo la

asserito difetto di specificità, la declaratoria contrattuale per l’inquadramento come Q1
richiedeva la responsabilità di gestione per grandi unità organiche, mentre per il livello Q2 si
faceva riferimento ad unità di media rilevanza. Nel caso di specie l’ufficio recapito, diretto
temporaneamente dall’appellato, aveva in forza 70 – 74 dipendenti ivi addetti. Lo stesso c.c.n.l.
nella tabella inerente all’indennità di funzione indicava come Q1 ì preposti ad uffici di dimensioni
superiori alle 80 persone e come Q2 quelli assegnati ad uffici con 80 o meno addetti. Pertanto,
avuto riguardo alle presumibili assai maggiori dimensioni di analoghi uffici in più significativi
entità territoriali, come le grandi città, doveva concludersi che non vi fossero elementi tali per
superare l’anzidetto parametro dimensionale, per giunta non privo di riscontri nell’ambito della
stessa contrattazione collettiva.
Inoltre, la Corte di Appello rilevava come, secondo la declaratoria contrattuale, il requisito
dimensionale, concernente l’unità organica considerata, dovesse associarsi ad altri elementi di
ampia autonomia e discrezionalità, comunque indispensabili per ottenere l’inquadramento
richiesto (… Gestione di grandi unità organica… Funzioni implicanti la responsabilità del controllo
di unità organizzative di particolare complessità, anche autonomia e discrezionalità nel
perseguimento delle finalità stabilite dalla direzione dell’ente). Di conseguenza, anche il minor
grado di subordinazione gerarchica raggiunto dal suddetto ufficio recapito, tale per cui esso
dipendeva, in base alla richiamata testimonianza, direttamente dal direttore della filiale, non era
sufficiente per consentire da solo l’ottenimento del livello superiore al suo preposto. Ciò anche a
prescindere dall’effettiva possibilità di riconoscere il grado di autonomia e discrezionalità
richiesti, profilo rispetto al quale la Corte distrettuale osservava come pure il Q2 proposto unità
media svolgesse in effetti funzioni di significative importanza con facoltà di iniziative nell’ambito
delle direttive gestionali. Tanto bastava a giustificare, anche a tale livello inferiore di
inquadramento, il suddetto assetto organizzativo di dipendenza dal solo direttore di filiale, così
come non eccedenti da tale inferiore ambito classificatorio apparivano altresì le iniziative del
TONAZZINI rispetto alla gestione del servizio, secondo il sistema delle cosiddette areole.

Corte territoriale, nel caso di specie, disattesa l’eccezione di nullità dell’impugnazione per

ud. 19-09-17 L r,g. 24583-12

Avverso l’anzidetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione TONAZZINI Guglielmo come
da atto in data 29 / 30 ottobre 2012, affidato a tre motivi ed in seguito illustrato da memoria ex
art. 378 c.p.c., cui ha resistito Poste Italiane S.p.A. mediante controricorso del 5 / 7 dicembre
2013.

MOTIVI della DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’articolo

342 c.p.c., in relazione all’articolo 360 numero 3 dello stesso codice. Infatti, la società
appellante, lungi dal contestare l’interpretazione fornita dal giudice di primo grado al
contratto collettivo, aveva assunto una posizione del tutto autonoma non collegata alla
decisione impugnata, limitandosi ad indicare una quantificazione numerica quale
scriminante per poter acquisire la qualifica richiesta dal ricorrente, riconosciuta in prime
cure, perciò senza confutare le argomentazioni svolte con l’appellata sentenza.
Con il secondo motivo, è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 416
c.p.c., ancora in relazione all’articolo 360 n. 3 dello stesso codice, laddove in sede di appello
POSTE ITALIANE aveva cambiato sostanzialmente linea difensiva, ignorando del tutto
l’istruttoria di primo grado, che aveva pienamente confermato la complessità delle attività
poste in essere dall’attore, che aveva convinto il primo giudicante a riconoscergli la qualifica
richiesta.
L’impianto difensivo era stato del tutto rovesciato e ciò che si era detto essere irrilevante,
ossia il dato numerico, era divenuto invece essenziale. Ma una tale

spregiudicatezza

processuale contrastava in modo palese con il dettato dell’articolo 416, che impone al
convenuto di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica
contestazione. Dunque, l’appello era inammissibile, avendo la società sostanzialmente
modificato i fatti posti a fondamento della sua difesa e omesso di argomentare sulle
motivazioni oggetto della decisione di primo grado, nonché introducendo in causa un
argomento nuovo (ossia il dato numerico), mai trattato in tribunale, ma addirittura indicato
dalla stessa parte resistente come irrilevante ed errato.
Con il terzo motivo il ricorrente si è doluto della violazione nonché falsa applicazione degli
artt. 44 e 45 del C.C.N.L., e degli artt. 2697 seguenti del codice civile, anche in relazione
2
(7-\

ud. 19-09-17 / r.g. 24583-12

all’articolo 116 c.p.c.; contestualmente, è stata lamentata la omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex articolo 360
comma 1 0 numero 5 c.p.c..

Il testo degli anzidetti articoli 44 e 45, infatti, non faceva con riferimento al dato numerico
relativo personale assegnato alle unità, cui venivano adibiti i funzionari quadro Q1 e Q2, le

svolta, alla complessità dell’unità organizzativa diretta ed all’autonomia nonché alla
discrezionalità nel perseguimento delle finalità stabilite dalla direzione. Per contro, la Corte
territoriale aveva sicuramente errato nell’interpretare il contratto collettivo, avendo dato
allo stesso un significato del tutto diverso da quello previsto dalle succitate disposizioni. Né
alcun senso poteva avere il riferimento all’allegato 3 alla c.t.u., atteso che questo si limitava
prevedere la sola indennità di funzione per i responsabili di unità con più di 80 unità. In
definitiva, la Corte distrettuale,

partendo da un presupposto palesemente errato

nell’interpretare la norma contrattuale, aveva del tutto omesso di accertare quale fosse
l’attività del ricorrente e se le mansioni di fatto esercitate rientrassero nella declaratoria di
cui all’articolo 450 46 del C. C.N.L..

Pertanto, la Corte territoriale non aveva esaminato, né valutato il quadro istruttorio
delineatosi in primo grado, dal quale emergevano con evidenza quali fossero le mansioni di
fatto espletate da esso ricorrente per 15 mesi e che, come correttamente ritenuto dal primo
giudicante, rientravano per complessità, delicatezza, autonomia e professionalità in quelle
corrispondenti ad un quadro di 1 0 livello. Se il giudice di appello avesse esaminato il quadro
probatorio formatosi davanti al Tribunale non avrebbe potuto ignorare che l’attore aveva
dimostrato di aver espletato mansioni che gli consentivano di ottenere la maggiore qualifica
richiesta, così come riconosciuta in prime cure.
Tanto premesso, va subito evidenziato come risultino irritualmente censurate le anzidette
prime due doglianze ex art. 360 co. I n. 3 c.p.c., laddove trattandosi in effetti di (pretesi)
errores in procedendo, andava richiamato l’art. 360 co. I n. 4 c.p.c., e soprattutto

univocamente dedotta l’asserita violazione in termini di nullità, ciò che invece non risulta
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cui declaratorie invece facevano riferimento esclusivamente all’importanza dell’attività

ud. 19-09-17 / r.g. 24583-12

avvenuto, donde l’inammissibilità delle doglianze de quibus (cfr. Cass. II civ. n. 24247 del
29/11/2016: il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e
tassativamente previste dall’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., deve essere articolato in
specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque
ragioni di impugnazione ivi stabilite, pur senza la necessaria adozione di formule

ove il ricorrente lamenti l’errore processuale consistito nell’aver ritenuto ammissibile una
domanda in violazione delle preclusioni processuali, non è indispensabile che faccia esplicita
menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma 1 dell’art. 360 cod.
proc. civ., con riguardo alla norma processuale violata, purché il motivo rechi univoco
riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa violazione, dovendosi, invece,
dichiarare inammissibile il gravame allorché si riferisca esclusivamente alla insufficienza e
contraddittorietà della motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. In senso analogo, tra
le altre, v. Cass. sez. un. civ. n. 17931 del 24/07/2013, con riguardo all’art. 112 cod. proc.
civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla
relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile l’impugnazione allorché
sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla
violazione di legge).
Peraltro, quanto al primo motivo, il riferimento all’art. 342 c.p.c. è del tutto inconferente,
poiché tale norma disciplina l’appello secondo il rito ordinario, laddove nella specie si applica
il c.d. rito lavoro, di guisa che vengono in rilievo gli artt. 433, 434 e ss. c.p.c., per i quali
tuttavia nessuna specifica e pertinente violazione può dirsi dedotta dal ricorrente. Parimenti
va detto per quanto concerne il secondo motivo, per cui non è pertinente il riferimento
all’art. 416 del codice di rito, che riguarda la costituzione di parte convenuta in primo grado,
mentre oggetto del ricorso de quo è soltanto la pronuncia d’appello (con le sole eccezioni al
riguardo contemplate dall’art. 360 c.p.c., nella specie però insussistenti impugnazione
questa che nel rito lavoro è disciplinata dagli artt. da 433 a 441 del medesimo codice,
disposizioni normative peraltro neanche menzionate da parte ricorrente).
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sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Ne deriva che,

ud. 19409-17 / r.g. 24583-12

Va peraltro appena osservato che il divieto di cui all’art. 437 cod. proc. civ. riguarda
esclusivamente le eccezioni, processuali e di merito, rimesse dalla legge alla facoltà della
parte interessata, e non anche le mere difese e le eccezioni in senso lato (cfr. Cass. III civ.
n. 23815 del 16/11/2007. V. similmente Cass. III civ. n. 4763 del 14/05/1999, per la parte
in cui è stato affermato che nelle controversie assoggettate al rito del lavoro il divieto di

dall’art. 447 – bis per le controversie in materia di locazione- concerne soltanto le eccezioni
in senso proprio, relative a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in
giudizio, non rilevabili di ufficio, e non anche le eccezioni cosiddette improprie o mere difese
volte soltanto a negare l’esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda o a contestare
il valore probatorio dei mezzi di istruzione esperiti in primo grado.
Cfr. ancora Cass. lav. n. 5051 del 15/03/2016, secondo cui nel rito del lavoro la preclusione
in appello di un’eccezione nuova sussiste nel solo caso in cui la stessa, essendo fondata su
elementi e circostanze non prospettati nel giudizio di primo grado, abbia introdotto in
secondo grado un nuovo tema d’indagine, così alterando i termini sostanziali della
controversia e determinando la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione. V.
pure Cass. III civ. n. 2641 del 05/02/2013, secondo cui, in tema di procedimento di appello,
è qualificabile come eccezione nuova solo quella che non abbia alcuna connessione logica
con quanto dedotto in primo grado, così da costituire una ragione di indagine diversa da
quella ivi espletata, senza che questo possa trovare giustificazione nello svolgimento
precedente del processo; né può essere considerata nuova la questione di diritto prospettata
a corredo della già avvenuta deduzione di un fatto impeditivo od estintivo della pretesa
azionata con la domanda avversaria. In senso analogo Cass. lav. n. 8739 del 30/05/2003
ha inoltre affermato che nel rito del lavoro la preclusione in appello dell’eccezione nuova,
relativa a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non
rilevabili d’ufficio, sussiste nel caso in cui la stessa, essendo fondata su elementi e
circostanze non prospettati nel giudizio di primo grado, introduce nel processo un nuovo
tema di indagine che alteri i termini sostanziali della controversia).
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nuove eccezioni in appello di cui all’art. 437, secondo comma cod. proc. civ. -richiamato

ud. 19-09-17 / r.g. 24583-12

Orbene, la questione del dato numerico risultava comunque esaminata nel corso del giudizio
di primo grado (cfr. i riferimenti virgolettati alle pagine 5, nonché 7 e 8 del ricorso di cui è
processo) e la stessa comunque investiva, sia pure con altri argomenti, gli elementi
costitutivi del diritto azionato, di modo che ben poteva essere ripresa, come quaestio juris
nel corso del successivo giudizio d’impugnazione. D’altro canto, la Corte territoriale non ha

avendo invece dovuto interpretare la contrattazione collettiva applicabile, opinando quindi
che tale inquadramento spettasse soltanto ai funzionari responsabili della gestione di grandi
unità organiche, grandezza che però non poteva riferirsi all’ufficio recapito facente capo al
TONAZZINI, composto da non più di 74 unità di personale, come tale rientrante nell’ambito
degli uffici di “media rilevanza”, di cui all’inquadramento nel livello Q2, visto tra l’altro che
lo stesso contratto collettivo nella tabella inerente all’indennità di funzione indicava come
Q1 i preposti ad uffici di dimensioni superiori alle 80 persone e come Q2 quelli addetti ad

uffici con 80 o meno dipendenti. Dunque, il dato numerico è stato utilizzato in via
ermeneutica dalla Corte territoriale soltanto, e non in via esclusiva, quale criterio per
differenziare le grandi unità organiche da quelle di media rilevanza, al fine di individuare le
corrispondenti diverse posizioni di quadro di primo e di secondo livello. Per giunta, come si
evince dalla diffusa argomentazione svolta con il quarto paragrafo della sentenza de qua
(pagine 3 e 4) per distinguere i due livelli la Corte distrettuale ha tenuto conto pure di altri
elementi, desunti dalle rispettive declaratorie contrattuali, osservano quindi che anche il
minor grado di subordinazione gerarchica raggiunto dall’ufficio recapito, non era di per sé
sufficiente per poter ottenere il richiesto livello superiore, visto che anche il Q2 preposto ad
unità medie era tenuto allo svolgimento di funzioni di significativa importanza con facoltà
d’iniziative nell’ambito delle direttive gestionali, per cui tra l’altro non eccedenti da tale
inferiore ambito classificatorio apparivano anche le iniziative del TONAZZINI rispetto alla
gestione del servizio secondo il sistema delle “areole”.
Da tanto deriva, inoltre, l’infondatezza, se non l’inammissibilità, della terza censura, laddove
in effetti parte ricorrente, lungi dall’aver ritualmente allegato, ex art. 366 c.p.c., precisi fatti li
6

disconosciuto l’invocato superiore inquadramento sulla scorta del mero dato numerico,

ud. 19-09-17 / r.g. 94583-12

decisivi -nei sensi di cui all’art. 360 n. 5 dello stesso codice- omessi o comunque
pretermessi, invoca in effetti una nuova rivalutazione, diversamente da quanto apprezzato
dalla competente Corte di merito in ordine alle acquisite emergenze istruttorie, ritenute più
confacenti alle proprie aspettative, ciò che non è consentito però nell’ambito del controllo di
legittimità ammesso in questa sede nei limiti rigorosamente fissati dallo stesso art. 360 per

effettiva misura e come risultino violate le norme di cui agli artt. 2103 e 2697 c.c. pure con
riferimento agli artt. 44 e 45 c.c.n.I., non emergendo ex actis errori di diritto da parte della
Corte distrettuale, cui in effetti si imputano piuttosto, ma irritualmente, asseriti errori di
valutazione, però nemmeno emergenti dalla lettura delle surriferite argomentazioni svolte.
Invero in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella
deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della
fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema
interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta
a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e
inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v.
altresì Cass. lav. n. 195 – 11/01/2016, secondo cui il vizio di violazione di legge consiste
nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della
fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema
interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta
a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e
inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di
legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione. In senso conforme Cass. n. 26110
del 2015.
Cfr. inoltre Cass. lav. n. 6335 del 19/03/2014, secondo cui la denuncia di violazione o di
falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 3 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006 n.40, è
parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché, anch’essa comporta,
7

le cinque ipotesi ivi tassativamente elencate. D’altro canto, non è stato precisato in quale

ud. 19-09-17 / r.g. 24583-12

in sede di legittimità, l’interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicístiche di
ermeneutica negoziale come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di
commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione, senza più necessità, a
pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme
asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, né del discostamento da parte del

di argomentazioni illogiche od insufficienti. Conforme Cass. Sez. 6 –

L, n. 18946 del

09/09/2014.
V. poi quanto al c.d. vizio di motivazione Cass. n. 15805 del 28/07/2005, secondo cui il
disposto dell”art. 360, n. 5, cod. proc. civ. non conferisce alla Corte di cassazione il potere
di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di
controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la
valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti.
Conseguentemente, alla cassazione della sentenza per vizi di motivazione si può giungere
solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta
dalla sentenza, che si riveli incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia
semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle
aspettative e dalle deduzioni di parte. Conformi id. n. 23079 del 16/11/2005, n. 9243 del
18/04/2007, nonché Cass. nn. 11936 del 2003 e 15693 del 2004. In senso analogo si è
espressa anche Cass. lav. n. 6064 del 06/03/2008: il vizio di omessa od insufficiente
motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc.
civ., sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla
sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla
formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione
presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente
contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della “ratio
decidendi”, e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della
decisione adottata. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento
8

giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base

ud. 19-09-17 / r.g. 24583-12

dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte,
spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le
prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie
quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro
mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è

il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per
vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., qualora esso intenda far valere
la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento
soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante
coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di
discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti,
attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo
di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti,
tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle
valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta
all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del
giudizio di cassazione. Conformi Cass. n. 17076 e n. 18709 del 2007).
Pertanto, il ricorso va respinto, con conseguente condanna della parte rimasta soccombente
al rimborso delle relative spese.
P.Q.M.
la Corte RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che
liquida, a favore della società controricorrente, in complessivi euro #4000,00# per
compensi professionali ed in euro #200,00# per esborsi, oltre spese generali al 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma il 19 settembre 2017

Il PRESIDENTE

assegnato alla prova. Parimenti, secondo Cass. lav. n. 7394 del 26/03/2010, è inammissibile

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