Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34559 del 27/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 27/12/2019, (ud. 12/12/2019, dep. 27/12/2019), n.34559

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

Sul ricorso proposto da:

CONSORZIO GARGANO TRASPORTI soc.c.ons. a r.l., in persona del

l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. Luigi Ludovici, elett. dom. presso

lo studio del medesimo, in Roma, via Paolo Mercuri n. 4, come da

procura in calce all’atto

– ricorrente –

Contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a., in persona dei cur.fallim. p.t.

– intimato –

per la cassazione del decreto Trib. Treviso 22.2.2017, in R.G. n.

8125/2016, R.G.Fall. 38/2016 sub 1;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 12 dicembre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Massimo

Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. CONSORZIO GARGANO TRASPORTI soc.c.ons. a r.l. (CONSORZIO) impugna il decreto Trib. Treviso 22.2.2017, in R.G. n. 8125/2016, R.G.Fall. 38/2016 sub 1 che, rigettando il reclamo avverso il decreto del giudice delegato del fallimento (OMISSIS) s.p.a., ha negato che il ricorrente, creditore della società fallita, potesse essere considerato artigiano ai fini della concessione del privilegio codicistico; tale qualifica, scrutinata alla luce dei parametri della L. n. 443 del 1985, stante l’applicazione ratione temporis del novellato art. 2751 bis c.c., n. 5, risulta positivamente esclusa, per la forma organizzativa consortile, incompatibile con la previsione remunerativa diretta del lavoro dei soci ove operi, come nel caso, un organismo di secondo grado;

2. la ricorrente deduce in due motivi: a) la violazione dell’art. 2751 bis c.c., n. 5, in relazione alla L. n. 443 del 1985, art. 3, avendo errato il tribunale a richiamare la natura consortile del creditore, bastando per il privilegio l’iscrizione all’albo artigiano, com’è per il ricorrente; b) il vizio di motivazione, avendo il decreto trascurato gli elementi anche documentali offerti dal creditore, volti a dimostrare i requisiti sostanziali e dimensionali della L. quadro, attinenti ad un processo produttivo con essa coerente. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

la contestazione con cui è formulato il primo motivo evidenzia che, nella ratio decidendi del decreto, si opera l’esclusione del privilegio, richiamando la separazione di statuto tra impresa artigiana (definita ai sensi della L. quadro n. 443 del 1985, ed iscritta al relativo albo) e consorzi, anche fra imprese artigiane, quali soggetti distinti dalla prima; tale questione involge la disamina della possibile esclusione ex se della causa prelatizia codicistica per il consorzio, benchè fra imprese artigiane e per quanto iscritto all’albo, ove esso non possa dirsi a sua volta impresa artigiana; la prospettiva condiziona il controllo incidentale di legittimità dell’atto iscrizionale, quale rimesso al giudice per l’impresa artigiana;

ritiene il Collegio che non sussistano le ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5, e pertanto la causa debba essere rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., u.c.

P.Q.M.

la Corte rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione semplice.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA