Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34558 del 27/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 27/12/2019, (ud. 12/11/2019, dep. 27/12/2019), n.34558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9736/2014 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONE IV 38,

presso lo studio dell’avvocato CARMINE MEDICI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI N. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7304/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/10/2013 R.G.N. 9734/2010.

Fatto

RITENUTO

che:

la Corte d’Appello di Roma, riformando la pronuncia del Tribunale della stessa città, ha rigettato la domanda con la quale I.A., già dipendente con funzioni dirigenziali dell’Agenzia delle Entrate, aveva chiesto la condanna della parte datoriale al pagamento della somma di Euro 103.592,94, o in subordine la riassunzione per due anni o in ogni caso il risarcimento del danno, in relazione ad un accordo ex art. 40 c.c.n.l. avente ad oggetto la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con corresponsione di 18 mensilità di retribuzione, poi non adempiuto dall’Agenzia sul presupposto della risoluzione del rapporto stesso per sopraggiunti limiti di età;

la Corte territoriale riteneva che lo scambio di e-mail intercorso tra le parti fosse da intendere come manifestazione dell’intento di giungere ad una risoluzione consensuale del rapporto;ma ancora senza effetti negoziali vincolanti, per il fatto che la sottoscrizione dell’accordo sarebbe dovuta intervenire in una successiva fase, con riferimento alla quale sarebbe stato altresì necessario stabilire anche la data della cessazione del rapporto, elemento essenziale in mancanza del quale non si poteva affermare l’esistenza di un efficace vincolo contrattuale; d’altra parte, l’azione non era stata impostata come diretta ad ottenere risarcimento a titolo precontrattuale e dunque nulla poteva essere riconosciuto;

avverso la predetta sentenza l’ I. ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo, poi illustrato da memoria, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico articolato motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) degli artt. 1326, 1372 e 1453 c.c., nonchè dell’art. 40 del c.c.n.l. del personale dirigente Area VI, sostenendo che tra le parti era già sorto un contratto vincolante, mentre la indicazione del termine di cessazione del servizio non aveva natura essenziale ai fini della conclusione dell’accordo stesso, così come l’invito alla futura stipula era da intendere alla stregua di una mera formalizzazione successiva di un accordo già perfezionatasi, tenuto anche conto che l’accettazione della proposta da parte del dipendente era stata indicata dalla stessa Amministrazione come “irrevocabile”;

il motivo è inammissibile;

è pacifico (Cass. 27 marzo 2012, n. 4919; Cass. 27 settembre 2006, n. 21019; in tema di avvenuta conclusione o meno del contratto, Cass. 23 agosto 2006, n. 18375) che l’interpretazione dei contratti e degli atti ad essi prodromici sia compito esclusivo del giudice del merito, censurabile soltanto per violazione dei c.d. canoni ermeneutici (artt. 1362 c.c. e segg.), come nel caso di specie non è avvenuto;

del resto, l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale è una non implausibile lettura degli atti intercorsi tra le parti, tra l’altro coerente con l’intrinseco scopo anticipatorio della previsione collettiva, in sè vanificato nel momento stesso in cui poteva fruirsi di una sopravvenuta e diversa causa di cessazione del rapporto, così come con la pacifica (v. ricorso per cassazione, pag. 10, punto 1.2 in fine) esigenza datoriale di fissare l’effettiva cessazione dal servizio sulla base delle proprie esigenze organizzative;

con il motivo di ricorso si prospetta in definitiva un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento espressi dal giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione. (Cass. S.U. 25 ottobre 2013, n. 24148);

le spese del giudizio sono da regolare secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2019

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