Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34555 del 27/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 27/12/2019, (ud. 06/11/2019, dep. 27/12/2019), n.34555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27437/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO e LUIGI

CALIULO;

– ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA,

2, presso lo studio dell’avvocato SILVIA ASSENNATO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO PUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 971/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 05/07/2014, R.G.N. 527/2009.

Fatto

RILEVATO

– che, con sentenza del 15 luglio 2014, la Corte d’Appello di Bologna confermava la decisione resa dal Tribunale di Bologna e accoglieva la domanda proposta da M.L. nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione di decadenza D.L. n. 269 del 2003, ex art. 47, comma 5, conv. nella L. n. 326 del 2003, sollevata dall’INPS e provata, in base ad un giudizio di rilevante probabilità, l’esposizione ultradecennale all’amianto oltre i limiti di soglia;

che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il M.;

– che per il M. controricorrente si è poi costituito con regolare procura un nuovo difensore nella persona di Silvia Assennato che ha altresì depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

– che, con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e D.L. n. 103 del 1991, art. 6, conv. nella L. n. 166 del 1991, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale in quanto in contrasto con il regime di decadenza dall’azione previsto dalla normativa invocata;

– che il motivo si appalesa meritevole di accoglimento, stante l’applicabilità del predetto regime alla fattispecie de qua (cfr., da ultimo, Cass. 23.8.2018, n. 21039) e risultando verificato, alla luce degli elementi di fatto accertati in atti, essere intervenuto l’esercizio dell’azione (18.5.2007) una volta decorso il termine residuale di tre anni dalla data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo computati a decorrere dalla presentazione della richiesta di prestazione, computo per il quale, alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 14.8.2012, n. 14479 e, da ultimo, ancora Cass. 21039/2018) deve farsi riferimento esclusivamente alla prima richiesta (9.2.2002), restando irrilevante la proposizione, come nel caso di specie, di una nuova domanda (11.5.2007) in epoca posteriore alla maturazione della decadenza;

che il ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza impugnata cassata senza rinvio perchè la domanda non poteva essere proposta, con compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio perchè la domanda non poteva essere proposta. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2019

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