Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34554 del 27/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 27/12/2019, (ud. 06/11/2019, dep. 27/12/2019), n.34554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25191/2014 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 74,

presso lo studio dell’avvocato CARLO COLAPINTO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI e LUIGI

CALIULO;

– controricorrente –

e contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la

sede legale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

LUCIANA ROMEO e LUCIA PUGLISI;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 3482/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 22/10/2013, R.G.N. 4030/2011.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 22 ottobre 2013, la Corte d’Appello di Bari, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Bari, dichiarava improponibile la domanda proposta da S.G. nei confronti dell’INPS e dell’INAIL avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di doversi così pronunziare in relazione al difetto della preventiva domanda in via amministrativa da rivolgersi all’INPS; che per la cassazione di tale decisione ricorre lo S., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l’INPS mentre l’INAIL si è limitata al rilascio di delega per la difesa nel corso dell’udienza di trattazione.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e art. 38 Cost., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale dovendo trovare nella specie applicazione il regime in origine posto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, che non subordinava il beneficio alla presentazione di una domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, in relazione al D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 1, per i lavoratori che, come il ricorrente, alla data del 2 ottobre 2003 avessero avanzato all’INAIL domanda di riconoscimento del beneficio;

che l’unico motivo deve ritenersi, se non inammissibile, non avendo il ricorrente fatto oggetto di censura il rilievo della Corte territoriale circa la configurabilità dell’atto dal ricorrente inoltrato all’INAIL l’11.7.2001 come mera richiesta di attestazione dell’avvenuta esposizione, da cui fa discendere la ritenuta impossibilità di riconoscere ad esso valore di domanda amministrativa finalizzata al riconoscimento del beneficio, certamente infondato derivando la necessità della domanda amministrativa dalla norma generale di cui alla L. n. 533 del 1973, art. 7 e non trovando riscontro nei pronunciamenti di questa Corte la tesi del ricorrente secondo cui nella sua formulazione originaria l’art. 13, comma 8, citato non richiedesse la presentazione di tale domanda, dal momento che con quei pronunciamenti questa Corte, nel dirimere le questioni di diritto intertemporale suscitate dall’intervenuta novella, si era limitata ad escludere l’efficacia della stessa anche nei confronti di coloro che comunque avessero avviato una procedura amministrativa per l’accertamento dell’esposizione all’amianto, evidenziando come tale situazione derivasse dall’inoltro di specifiche domande in tal senso all’INAIL ma anche e soprattutto all’INPS, quale parte del rapporto previdenziale (cfr. Cass. 3.2.2012, n. 1629);

– che, pertanto, il ricorso va rigettato;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore del solo INPS non avendo l’INAIL svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2019

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