Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34553 del 27/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 27/12/2019, (ud. 31/10/2019, dep. 27/12/2019), n.34553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26066/2014 proposto da:

COMUNE DI ARDORE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO n. 173, presso lo studio

dell’avvocato NATALE CARBONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUISA SORRENTI;

– ricorrente principale –

contro

REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE n. 61, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA TOSCANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato DARIO BORRUTO;

– controricorrente –

e contro

F.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA n.

519, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA BONELLI, rappresentata

e difesa dagli avvocati CONCETTA LEONE e ANTONELLA LEONE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2006/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 04/12/2013 R.G.N. 817/2008.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Locri, che aveva accolto la domanda di F.F. e condannato la Regione Calabria al pagamento della somma di Euro 2.386,08, dovuta a titolo di assegno per il nucleo familiare maturato nell’anno 2005, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione e condannato in sua vece il Comune di Ardore, ossia l’ente presso il quale la F. era stata impiegata in lavori di pubblica utilità;

2. la Corte territoriale ha premesso che nel giudizio di primo grado il Comune era stato chiamato in causa ex art. 107 c.p.c., perchè vi era contestazione circa l’individuazione dell’unico obbligato e pertanto, configurandosi un’ipotesi di litisconsorzio necessario, anche in fase di impugnazione le cause dovevano essere decise unitariamente;

3. il giudice d’appello, esaminate le convenzioni stipulate dal Ministero del Lavoro con la Regione Calabria e da quest’ultima con gli enti utilizzatori, ha ritenuto che l’obbligo di corrispondere agli LPU il corrispettivo dell’attività svolta, comprensivo anche dell’assegno per il nucleo familiare, fosse stato trasferito dalla Regione al Comune, il quale si era obbligato ad effettuare la prestazione, e pertanto il pagamento doveva essere domandato al Comune, unico soggetto legittimato;

4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di Ardore sulla base di tre motivi, ai quali la Regione Calabria ha opposto difese con tempestivo controricorso;

5. F.F. ha notificato ricorso incidentale adesivo, egualmente contrastato con controricorso dalla Regione;

6. hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., il Comune di Ardore e F.F..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il primo motivo del ricorso principale, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, ed articolato in più punti, denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè per “violazione del principio dispositivo eccesso di potere – mancanza di terzietà del giudice – violazione art. 344 c.p.c. – falsa applicazione dell’art. 107 c.p.c.”;

1.1. sostiene il Comune di Ardore che l’appello della Regione Calabria doveva essere dichiarato inammissibile per mancanza del requisito della specificità dei motivi ed a tal fine fa leva sulla “mancanza di corrispondenza tra l’oggetto della sentenza e l’oggetto dell’appello”, in quanto nell’impugnazione la Regione aveva fatto riferimento alla domanda di rivalutazione monetaria dell’assegno mensile mentre la F. con il suo ricorso aveva chiesto la condanna dell’ente al pagamento dell’assegno per il nucleo familiare;

1.2. aggiunge che la Regione Calabria aveva proposto l’impugnazione nei confronti della sola F., sicchè la Corte territoriale, in assenza di domanda, non poteva ordinare l’integrazione nei confronti del Comune di Ardore nè tantomeno condannare l’ente municipale al pagamento;

2. la seconda censura del ricorso principale denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione perchè il giudice d’appello avrebbe omesso “di censurare passaggi fondamentali della prima sentenza”, di valutare gli argomenti sviluppati nelle memorie difensive del Comune e della F. per contrastare l’eccepita carenza di legittimazione passiva della Regione, di esaminare la documentazione dalla quale emergeva che l’obbligazione gravava sulla Regione Calabria e che l’utilizzatore aveva la qualità di semplice delegato al pagamento;

3. infine con il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, il ricorrente principale si duole della violazione della L.R. n. 4 del 2001, art. 2, dell’art. 6 della convenzione stipulata dal Ministero del lavoro e dalla Regione Calabria, degli artt. 1, 8, 9, 12 della convenzione sottoscritta dalla Regione e dagli enti utilizzatori, degli artt. 331,102,103,434,414,324,332 c.p.c.;

3.1. riprendendo argomenti già sviluppati nei precedenti motivi il Comune insiste nel sostenere che la Regione “ha sostituito se stessa all’INPS quale ente gestore delle somme da erogare ai LPU, divenendo così il soggetto tenuto all’erogazione degli assegni”;

4. la ricorrente incidentale denuncia, con un unico motivo, la violazione degli artt. 342,434,414 c.p.c. e rileva che, a fronte di un appello che argomentava su una prestazione diversa da quella oggetto di causa e ritenuta dovuta dal Tribunale, l’impugnazione doveva essere dichiarata inammissibile per difetto della necessaria specificità;

5. sono infondate le eccezioni di tardività delle impugnazioni, principale ed incidentale, sollevate dalla difesa della Regione Calabria, perchè il ricorso principale risulta proposto nel rispetto del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2, che inizia a decorrere dalla data di conoscenza legale della decisione, ossia dal momento in cui il procedimento di notificazione si perfeziona nei confronti del destinatario con la ricezione dell’atto (Cass. n. 9258/2015);

5.1. nel caso di specie la notifica della sentenza, seppure richiesta il 14 agosto 2014, si è perfezionata nei confronti del Comune di Ardore solo il 25 agosto, data in cui il plico è stato ritirato presso l’Ufficio Postale dal procuratore domiciliatario, e pertanto si deve ritenere tempestiva la notifica del ricorso per cassazione, richiesta il 24 ottobre 2014, ultimo giorno utile, giacchè, per il principio della scissione degli effetti, non rileva, ai fini della tempestività dell’impugnazione, la data in cui l’atto perviene al destinatario;

6. quanto al ricorso incidentale adesivo, notificato nel rispetto del termine di cui al combinato disposto degli artt. 371,370 e 369 c.p.c., è applicabile il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui “l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall’impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale” (Cass. S.U. n. 24627/2007 e Cass. S.U. n. 18049/2010; negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 5876/2018);

7. il primo motivo del ricorso principale, nella parte in cui denuncia la violazione dell’art. 434 c.p.c., è inammissibile, perchè formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, che valgono anche nei casi in cui il ricorrente denunci un error in procedendo, rispetto al quale questa Corte è giudice del “fatto processuale”, in quanto l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077/2012);

7.1. il Comune ricorrente sostiene che l’appello della Regione Calabria doveva essere ritenuto inammissibile per difetto della necessaria specificità, ma riporta nel ricorso solo stralci minimi del gravame, non sufficienti per valutare ex actis la fondatezza della censura, non lo produce in questa sede nè fornisce indicazioni in merito all’allocazione dell’atto nel fascicolo di parte o d’ufficio;

8. il motivo è, poi, infondato nella parte in cui censura l’ordinanza di integrazione del contraddittorio dell’11 maggio 2012, giacchè la chiamata del terzo iussu iudicis ex art. 107 c.p.c., determina una situazione di litisconsorzio necessario “processuale”, non rimuovibile per effetto di un diverso apprezzamento del giudice dell’impugnazione, il quale deve provvedere all’integrazione ex art. 331 c.p.c., nel caso in cui la sentenza non sia stata impugnata nei confronti di tutte le parti (cfr. fra le più recenti Cass. n. 9131/2016 e Cass. n. 21381/2018);

9. parimenti inammissibile è la seconda censura;

a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ad opera del D.L. n. 83 del 2012, applicabile ratione temporis alla fattispecie in quanto la sentenza gravata è stata pubblicata il 4 dicembre 2013, è denunciabile unicamente l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti ed il vizio motivazionale rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, “in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (Cass. S.U. n. 8053/2014);

10. è, invece, fondato il terzo motivo del ricorso principale;

la Corte territoriale, nel dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria, si è posta in contrasto con il principio di diritto affermato da questa Corte che, pronunciando in fattispecie analoga, ricostruito il quadro normativo e valutate le convenzioni stipulate dalla stessa Regione con il Ministero del Lavoro, ha individuato nell’amministrazione regionale “la destinataria della pretesa creditoria del lavoratore il quale ritenga che in aggiunta all’emolumento a lui spettante dovessero essere corrisposti gli assegni per il nucleo familiare”, evidenziando che nell’ambito del rapporto giuridico previdenziale in materia di lavori socialmente utili e di lavori di pubblica utilità sull’ente utilizzatore non gravano gli oneri per il pagamento dell’assegno, al di fuori di quelli relativi all’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL e per la responsabilità civile verso i terzi nonchè di quelli attinenti all’importo integrativo per le ore eccedenti (Cass. n. 6181/2016; cfr. anche Cass. n. 13595/2016 e Cass. n. 17369/2017);

11. il Collegio intende dare continuità a detto orientamento, perchè gli argomenti prospettati dalla Regione Calabria sono stati già valutati nella motivazione delle pronunce sopra richiamate, alla quale si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., ed il controricorso non aggiunge considerazioni ulteriori che possano indurre a ripensare il principio espresso;

12. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, da condurre nel rispetto del principio di diritto richiamato al punto 10;

13. il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile in quanto, al pari del primo motivo dell’impugnazione principale e per le medesime ragioni, è formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4;

14. alla Corte territoriale è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità;

15. le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono limitatamente al ricorso incidentale adesivo dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale e rigetta gli altri motivi. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso ed al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2019

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